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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 689/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 5/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DE ME CO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale al fine di accertare l'infondatezza della pretesa recuperatoria azionata dall' CP_2 di cui alla nota del 21.11.2024, a mezzo della quale l' aveva comunicato l'indebita CP_3 percezione dell'indennità di disoccupazione nel periodo dal 10.1.2015 CP_4 all'11.4.2016, per la somma di €. 13.680,04 per la seguente motivazione “naspi non spettante per non aver comunicato nei termini redditi dallo svolgimento di attività in ambito societario”.
Rappresentava di non aver percepito alcun compenso per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società Pubblicità SAIPE s.r.l; che in ogni caso la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata. L' nel costituirsi ritualmente in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto;
in particolare, deduceva che l'odierno ricorrente era stato amministratore unico della GEA s.r.l. dal 2.1.2008 al 11.10.2022 nonché presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di amministrazione della Pubblicità SAIPE s.r.l. dal 6.11.2015 al 22.3.2019 e dal 14.3.2005 al 7.1.2016, percependo compensi derivanti dall'attività autonoma pari ad €. 11.027 ( cfr. all.
3-7 fascicolo , non comunicati CP_2 all' in violazione della previsione di cui all'art. 2, commi 17 e 40, della l. 28 giugno CP_2
2012, n. 92.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
L'indebito per cui è causa scaturisce dalla mancata comunicazione, da parte dell'odierno ricorrente, durante il periodo di percezione della ASPI dall'10.01.2015 all'11.04.2016 dell'attività autonoma e del reddito percepito quale presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di amministrazione della Pubblicità SAIPE s.r.l. dal 6.11.2015 al 22.3.2019, in violazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 17 e 40, della l. 28 giugno
2012, n. 92.
L'art. 2 comma 17 della l. 92/2012, ratione temporis applicabile, prevede che “In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma,dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,il soggetto beneficiario deve informare entro un mese dall'inizio dell'attivita', CP_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' conguagliata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attivita' autonoma”; mentre il successivo comma 40 prevede che
“Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi:… b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17 ( ossia entro un mese dall'inizio dell'attività)”
Tanto chiarito, giova rammentare che in tema di indebito previdenziale, anche per prestazioni non pensionistiche, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto ( v. ex multis Cass. 2739/2016).
Spettava pertanto al ricorrente fornire la prova esaustiva dell'insussistenza dell'indebito affermando e provando la sussistenza dei requisiti e l'assolvimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma ai fini dell'attribuzione del beneficio previdenziale.
Ebbene, occorre premettere che ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è , unicamente, il percepimento di un reddito superiore alla soglia normativamente prevista per legge (pari a euro 4.800,00 per il lavoro autonomo e ad euro 8.000,00 per il lavoro parasubordinato) bensì lo svolgimento di un' attività lavorativa in seno alla società “ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è il percepimento di reddito bensì lo svolgimento di una attività lavorativa” (Cass. sez. lav., 31/01/2025, n. 2398), sia quella svolta in forma autonoma sia quella svolta all'interno della società di cui il percettore sia socio e/o amministratore:
“l'iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall'effettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art. 2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società
e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi). Deve pertanto escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza in questione, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale (Cass. sez. lav., n. 22921 del 19/08/2024), con la conseguenza che anche redditi superiori alla soglia normativamente prevista, se derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione e non da un'attività lavorativa svolta in seno alla società, non costituiscono una violazione dell'art. 2, commi 17 e 40, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (ratione temporis applicabile).
Pertanto, assumendo come ininfluente, di per sé, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia rivestito la qualifica di amministratore unico e consigliere di amministrazione della
Pubblicità SAIPE s.r.l. dal 6.11.2015 al 22.3.2019 ( cfr. visure all. fascicolo , non può CP_2 tuttavia tralasciarsi la circostanza che gravasse su quest'ultimo dimostrare che, durante il periodo di percezione dell'ASPI, non avesse svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui era amministratore e consigliere.
Una lacuna probatoria che appare ancor più rilevante di fronte all'evidenza fattuale che, per l'anno 2015, l'odierno ricorrente abbia dichiarato redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro per la somma di €. 11.640 ( cfr. dichiarazione dei redditi anno imposta
2015) e che nella denuncia contributiva versata in atti dall' per il periodo dall'1.1.2015 CP_2 al 31.12.2015, emergano redditi da lavoro pari ad euro 11.027,00 in qualità di “Amministratore di societa, associazione e altri enti con o senza personalita giuridica” ( cfr. all. 5 fascicolo - sulla CP_2 idoneità di tale fonte probatoria si veda Cass. n. 13096/2007-.
Ciò posto, atteso che gravava su parte ricorrente dimostrare l'assenza di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di percezione dell'ASPI, deve ritenersi sussistente la violazione di cui all'art. 2 comma 17 e 40 della l. 92/2012, avendo parte ricorrente omesso di comunicare all' il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro, produttrice di CP_2 reddito superiore alle soglia normativamente prevista per legge, entro il termine di un mese dall'inizio della stessa.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il tenore della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 689/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate
Crotone, 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL