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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del 29.3.2025,
con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'avv. Roberto Tartaglia
OPPONENTE
E
, quale erede del defunto Controparte_1 CP_2
quale erede del defunto
[...] [...]
, quale erede del defunto CP_3 CP_2
CONDOMINIO VIA TIBURTINA 228 ROMA, in persona dell'amministratore p.t.
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha introdotto, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, quali eredi del defunto , nonché del CP_2 CP_3 CP_2
il giudizio di merito Controparte_4
dell'opposizione agli atti esecutivi promossa nei confronti dell'ordinanza in data 27.5.2021, comunicata in data 1.6.2021, emessa dal Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004, mediante la quale è stata dichiarata la chiusura anticipata del procedimento per infruttuosità.
2. A seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con ordinanza in data 26.11.2021, comunicata in data 28.11.2021, il Giudice
dell'esecuzione ha sospeso l'ordinanza di chiusura anticipata della procedura e assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Definitivamente revocare l'ordinanza
emessa all'udienza del 27/5/21, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC del
1/6/21, in quanto erronea ed emessa in assenza dei necessari presupposti e
condizioni di legge. Con ogni conseguenza di legge con riguardo al prosieguo della
procedura esecutiva immobiliare RE 1134/04. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari.”.
4. I convenuti, per evocati in giudizio, non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.
5. Con ordinanza del 29.3.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è
stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini perentori ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Merita, in primo luogo, rammentare come, in relazione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc.
civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del Giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo.
1.1. La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità
dell'espropriazione esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti che soggiace al reclamo previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 cod.
proc. civ..
1.2. Trattasi di ipotesi estranea all'inattività delle parti e per la quale non vi
è espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'art. 630, comma primo ("oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge").
1.3. La chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att.
cod. proc. civ. resta quindi impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione (cfr. Cass.
civ. Sez. 6, ord. n. 7754/2018).
2. Ciò posto, nel caso di specie, sono condivisibili le argomentazioni svolte nell'ordinanza adottata nella fase sommaria dell'opposizione, secondo cui,
se è vero che, prima del procedimento di divisione che ha interessato il compendio pignorato per ½, erano stati esperiti tre tentativi di vendita,
l'ultimo dei quali aveva raggiunto solo l'esiguo prezzo di base di euro
22.900,00, deve essere valorizzata la dirimente circostanza che è stato successivamente introdotto il giudizio di divisione, a seguito del quale è
stata emanata una nuova delega, nell'ottobre del 2017, per la vendita
3 dell'intero, e che non risulta dal delegato effettuato sulla scorta di ciò un successivo tentativo di vendita.
2.1. Dunque, erroneamente nell'ordinanza qui impugnata si è ritenuto che il compendio fosse in vendita per la quota del 50% e che il prezzo base avesse raggiunto nell'ultimo esperimento il valore di euro 22.900,00,
sussistendo la possibilità, esattamente colta nell'ordinanza del 26.11.2021,
anche alla stregua della prosecuzione dell'attività esecutiva rappresentata da parte opponente, di conseguire un congruo soddisfacimento delle ragioni creditorie, potendo procedersi alla vendita dell'intero compendio ad un prezzo base adeguato all'intero.
3. L'interposta opposizione è dunque fondata e deve essere accolta,
revocandosi per l'effetto l'ordinanza impugnata resa in data 27.5.2021 dal
Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004.
4. Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
5. Le spese del giudizio, tenuto conto che i convenuti non si sono costituiti in giudizio e non hanno dunque svolto attività difensiva, nonché della prosecuzione dell'attività esecutiva in ragione di quanto già disposto nell'ordinanza del 26.11.2021, sono integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza resa in data 27.5.2021 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli
nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004
4 2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del 29.3.2025,
con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'avv. Roberto Tartaglia
OPPONENTE
E
, quale erede del defunto Controparte_1 CP_2
quale erede del defunto
[...] [...]
, quale erede del defunto CP_3 CP_2
CONDOMINIO VIA TIBURTINA 228 ROMA, in persona dell'amministratore p.t.
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha introdotto, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, quali eredi del defunto , nonché del CP_2 CP_3 CP_2
il giudizio di merito Controparte_4
dell'opposizione agli atti esecutivi promossa nei confronti dell'ordinanza in data 27.5.2021, comunicata in data 1.6.2021, emessa dal Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004, mediante la quale è stata dichiarata la chiusura anticipata del procedimento per infruttuosità.
2. A seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con ordinanza in data 26.11.2021, comunicata in data 28.11.2021, il Giudice
dell'esecuzione ha sospeso l'ordinanza di chiusura anticipata della procedura e assegnato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Definitivamente revocare l'ordinanza
emessa all'udienza del 27/5/21, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC del
1/6/21, in quanto erronea ed emessa in assenza dei necessari presupposti e
condizioni di legge. Con ogni conseguenza di legge con riguardo al prosieguo della
procedura esecutiva immobiliare RE 1134/04. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari.”.
4. I convenuti, per evocati in giudizio, non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.
5. Con ordinanza del 29.3.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è
stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini perentori ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Merita, in primo luogo, rammentare come, in relazione al provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc.
civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del Giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo.
1.1. La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità
dell'espropriazione esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti che soggiace al reclamo previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 cod.
proc. civ..
1.2. Trattasi di ipotesi estranea all'inattività delle parti e per la quale non vi
è espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'art. 630, comma primo ("oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge").
1.3. La chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att.
cod. proc. civ. resta quindi impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione (cfr. Cass.
civ. Sez. 6, ord. n. 7754/2018).
2. Ciò posto, nel caso di specie, sono condivisibili le argomentazioni svolte nell'ordinanza adottata nella fase sommaria dell'opposizione, secondo cui,
se è vero che, prima del procedimento di divisione che ha interessato il compendio pignorato per ½, erano stati esperiti tre tentativi di vendita,
l'ultimo dei quali aveva raggiunto solo l'esiguo prezzo di base di euro
22.900,00, deve essere valorizzata la dirimente circostanza che è stato successivamente introdotto il giudizio di divisione, a seguito del quale è
stata emanata una nuova delega, nell'ottobre del 2017, per la vendita
3 dell'intero, e che non risulta dal delegato effettuato sulla scorta di ciò un successivo tentativo di vendita.
2.1. Dunque, erroneamente nell'ordinanza qui impugnata si è ritenuto che il compendio fosse in vendita per la quota del 50% e che il prezzo base avesse raggiunto nell'ultimo esperimento il valore di euro 22.900,00,
sussistendo la possibilità, esattamente colta nell'ordinanza del 26.11.2021,
anche alla stregua della prosecuzione dell'attività esecutiva rappresentata da parte opponente, di conseguire un congruo soddisfacimento delle ragioni creditorie, potendo procedersi alla vendita dell'intero compendio ad un prezzo base adeguato all'intero.
3. L'interposta opposizione è dunque fondata e deve essere accolta,
revocandosi per l'effetto l'ordinanza impugnata resa in data 27.5.2021 dal
Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004.
4. Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
5. Le spese del giudizio, tenuto conto che i convenuti non si sono costituiti in giudizio e non hanno dunque svolto attività difensiva, nonché della prosecuzione dell'attività esecutiva in ragione di quanto già disposto nell'ordinanza del 26.11.2021, sono integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza resa in data 27.5.2021 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli
nel procedimento esecutivo rubricato al n. R.G.E.I. 1134/2004
4 2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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