Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
Le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera (nella specie, l'arresto di due cittadini italiani all'aeroporto di Bogotà) non assunte per rogatoria, ma direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenzialie e, pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2017, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
12387-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2017 ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - Sent. n. sez. 1806/2017 STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MIRELLA AGLIASTRO N.19809/2017 PIERLUIGI DI STEFANO GE CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI AT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito l'avvocato ALESSANDRO BILLE' del foro di MESSINA, difensore di fiducia di NG GE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avvocato VINCENZO FIUME del foro di BENEVENTO, difensore di fiducia di AI AT, il quale ha insistito per l'annullamento senza rinvio, con riferimento alla contestata aggavante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 febbraio 2017 la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia emessa da GUP dello stesso Tribunale in data 22 aprile 2016, nei confronti di EL AL e AN GE, condannati alle pene, il primo, di anni cinque di reclusione ed € 80.000,00 di multa, il secondo, di anni sei di reclusione ed € 80.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ridotta la pena per il rito, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 73 commi 1, 1 bis, 6, 80 d.P.R. n.309/90, per avere pianificato, organizzato e partecipato ad un traffico internazionale di stupefacente del tipo cocaina, che, proveniente dalla Colombia, e passando per la Spagna, doveva essere importata in territorio italiano del peso di svariati chili, attraverso corrieri, poi arrestati in data 7/7/2013 presso l'aeroporto di Bogotà, con sequestro del carico contenuto in due valigie.
1.1 I giudici di merito hanno riconosciuto AN GE come promotore dell'organizzazione e delle attività illecite, con base a Messina e Milano in Italia ed estesa in Sudamerica (Colombia), ma anche come organizzatore delle attività finalizzate a procurare la droga, predisporre i tragitti effettuati dai corrieri e consegnare le partite di stupefacente di cui è prova il sequestro di due carichi di kg. 2.944, e 2.942, avvenuto il 7//7/2013 in danno dei due corrieri, fermati all'aeroporto di Bogotà. EL AL ha rivestito funzione di finanziatore e controllo della distribuzione della cocaina verso altre regioni d'Italia.
1.2 Il processo è scaturito da indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, accertamento di versamenti in denaro in favore del AN, soggiornante nello Stato della Colombia, operati da parte di EL EP, per finanziare l'attività illecita: tutte attività investigative che hanno consentito di risalire ad un grosso traffico di cocaina diretto in Italia, interrotto dal sequestro e arresto dei corrieri PA LI e IP MO, ciascuno con un bagaglio contenente, come detto, kg.
2.942 e kg.
2.944 di cocaina.
2. Ricorre per cassazione AN GE per il tramite del suo difensore, deducendo due motivi: a. nullità della sentenza in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato; b. violazione dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.
2.1 In data 24 novembre 2017, il ricorrente ha presentato memoria contenente deduzioni difensive a sostegno del motivo riguardante la violazione dell'art. 80 d.P.R. n. 309/90 e ha ribadito che l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 citata era stata "una forzatura" rispetto al caso concreto sia sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, sia sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n.36258 del 24/5/2012 che ha stabilito il criterio interpretativo della "incidenza della percentuale del principio attivo presente" per la configurabilità dell'aggravante in questione ricavabile da un accertamento tecnico o, in assenza di sequestro della sostanza, dalla sussistenza di elementi di prova certa che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo attraverso dichiarazioni di testimoni o chiamanti in correità o dal tenore di conversazioni telefoniche intercettate.
3. Ricorre per cassazione EL AL, per i seguenti motivi: a. violazione degli artt. 191, 203 comma 1, 696, 729, cod. proc. pen. ai sensi dell'art 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., riguardante il dubbio sull'effettivo arresto dei corrieri;
b. motivazione omessa ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sulla eccepita inutilizzabilità dei documenti contenenti le notizie dell'arresto dei corrieri;
C. motivazione illogica ed omessa ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; travisamento della prova con riferimento a materiale intercettativo intercorso tra AN e Di EL RD, non valutato dai giudici;
d. motivazione illogica, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; travisamento della prova circa il mancato intervento della polizia spagnola che era in contatto con quella italiana nel caso di scalo in Spagna;
e. motivazione illogica, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; travisamento della prova su altro materiale intercettativo che confermerebbe come EL, lungi dal rendere ammissioni, aveva prospettato che l'acquisto in discussione non era stato fatto nell'interesse dei finanziatori milanesi;
f. violazione dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in punto di motivazione, da parte della Е Corte di merito, sulla ricorrenza dell'ingente quantità; g. motivazione omessa ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sulla denega della prevalenza delle attenuanti generiche, nel giudizio di comparazione delle circostanze;
а 3 h. motivazione omessa ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla denegata riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte territoriale, convincentemente, ha ritenuto il AN quale anello di congiunzione tra l'Italia e la Colombia in quanto organizzatore della trasferta in Sudamerica, della fornitura della sostanza, della ricerca dei finanziamenti.
2. La versione sostenuta da AN - di aver voluto raggirare il EL sulla sua partecipazione all'acquisto della sostanza stupefacente - non è stata adeguatamente persuasiva. La prospettazione difensiva dell'EL, a sua volta, è stata improntata alla negazione di un piano preordinato per l'acquisto della droga, in favore di una vera e propria truffa ordita da AN GE in danno di EL in ordine alla proposta di acquisto di una partita di stupefacente finalizzata all'illecita importazione nel territorio nazionale. Il suo intervento sarebbe consistito, in particolare, nel finanziare l'operazione con un prestito al complice EL nel tentativo di introdurre in Italia la droga reperita dal AN, attraverso contatti da costui intrattenuti con fornitori sudamericani. Da questa riserva mentale sarebbe scaturita la mancanza dell'accordo e la impossibilità per l'EL di commettere il reato.
2.1 Al contrario, alla stregua della ricostruzione operata dalla Corte d'appello, è stato possibile delineare l'attivismo dei ricorrenti, legati da "un rapporto di lungo corso" (così definito dal AN in una conversazione telefonica con il coimputato NI AT) per l'acquisto della droga, sfruttando i rapporti personali del suddetto AN in Colombia, per realizzare l'affare che avrebbe consentito un cospicuo ritorno economico.
2.2 La Corte di merito ha ritenuto provato l'accordo criminoso tra i ricorrenti attraverso il richiamo e l'esame di una serie di conversazioni acquisite al processo, in uno all'episodio dell'arresto dei due corrieri della cocaina, che erano proprio i soggetti che in accordo con EL dovevano trasportarla in Italia senza riuscirci. Ha affermato la Corte che la tesi della truffa posta in essere in danno di EL dal AN non trova riscontro negli atti di causa;
e quand'anche le intenzioni recondite del ricorrente fossero dirette ad ingannare il EL, trattenendo una parte del denaro dello stupefacente reperito in Colombia, ciò non ha avuto refluenza sull'esistenza dell'accordo avente ad oggetto la complessa operazione di acquisto di partita di cocaina da spedire in Italia.
3. Passando ad esaminare i motivi di ricorso avanzati da CA GE, il primo motivo che censura la insufficienza e contraddittorietà della motivazione in A 4 punto di responsabilità dell'imputato non è fondato e va disatteso. Il ricorrente fa richiamo a talune conversazioni intercettate, estrapolate dal complesso probatorio acquisito, che sarebbero dimostrative delle intenzioni truffaldine che avrebbero ispirato l'intera condotta del ricorrente;
esse vengono poste a fondamento della versione alternativa, già offerta e respinta dai giudici di merito, ma non solo non riescono a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale, piuttosto trascinano inevitabilmente il giudice di legittimità verso una valutazione del fatto, preclusa in questa sede. In definitiva, le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano, in gran parte, le censure già sollevate dinanzi a quel giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
3.1 Il secondo motivo che deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 (ed è comune con il sesto motivo del ricorrente EL per cui è trattato unitariamente), è del pari infondato. La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente ricorre se il quantitativo di sostanza oggetto di importazione produce condizioni che agevolano la diffusività ed il consumo nel territorio in cui essa è destinata ad essere illecitamente commercializzata, secondo la valutazione del giudice del merito che è in grado di considerare specificamente le circostanze del fatto: nel caso di specie, si trattava di un carico di circa sei chili di cocaina, diviso in separate valigie trasportate da due corrieri, fermati in data 7/7/2013 presso l'aeroporto di Bogotà, in un contesto di plurimi traffici in cui gli imputati erano coinvolti, tenuto conto in particolare che AN soggiornava in Sudamerica e teneva i contatti con i fornitori colombiani. L'attenzione rivolta dalla Corte d'appello per la plausibile percentuale di purezza che la sostanza stupefacente doveva contenere, deriva non illogicamente dalla considerazione della provenienza del paese di produzione da parte di fornitori abituali, dalla rilevanza del carattere organizzato ed internazionale del trasporto, delle relative modalità, in uno alla disponibilità dei finanziatori immediatamente ricollegabili ai traffici ed al contenuto economico delle transazioni: elementi tutti (anche in mancanza di sequestro in Italia) che costituiscono apprezzamento di fatto, che se rispondente a criteri congrui sul piano logico è incensurabile in sede di legittimità. Su queste basi, la Corte, nel caso in esame, ha correttamente applicato la circostanza aggravante, assumendo implicitamente che dallo stato di purezza del quantitativo sequestrato in itinere all'aeroporto estero, fosse ragionevolmente 5 possibile ricavare un numero oltremodo esorbitante di dosi medie singole, comportante il dilagare massiccio dei consumi. Va, dunque, ribadito che il riconoscimento dell'aggravante, pur in assenza di sequestro della sostanza, è legittimo, oggettivamente emergendo, come nel caso in esame, da elementi logici dai quali desumere l'integrazione dell'ingente quantità, sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali che esaltano anche senza sequestro - dati fattuali specifici, alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M., 11 aprile 2006" (Sez. 2, n. 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666). Per la cocaina un quantitativo di 2 chilogrammi supera il valore scriminante pari a duemila volte la dose indicata nel citato decreto ministeriale (Sez. 6, n. 27128 del 25/05/2011, Rv. 250736; Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Rv. 260715).
4. Il primo motivo dedotto da EL AL, avanzato come violazione degli artt. 191, 203 comma 1, 696, 729, cod. proc. pen. è destituito di fondamento e non merita accoglimento. Il ricorrente avanza dubbi sull'effettivo arresto dei corrieri, perché non si conosce la provenienza le modalità di acquisizione informale della notizia e la fonte della notizia dell'arresto dei cittadini italiani, stante anche il mancato riscontro alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata all'autorità colombiana in data 11/12/14 relativa alla documentazione dei predetti arresti, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie, trattandosi di atti non assunti per rogatoria.
4.1 Orbene, è pacifico che non è necessaria l'attivazione di commissione rogatoria col paese straniero, se le autorità competenti di quel paese, come nel caso concreto, hanno messo spontaneamente ed autonomamente a disposizione dello Stato italiano i verbali di arresto dei corrieri e gli atti collegati, per i quali pertanto non si applicano le regole sull'inutilizzabilità speciale previste dall'art. 729 comma cod. proc. pen.; allo stesso modo non è fondato sostenere che "le informazioni veicolate tramite le informative di PG o tramite la nota ministeriale in quanto ignota la fonte estera di provenienza devono essere valutate ai fini della utilizzabilità - alla stregua di fonte confidenziale ex art 203 - comma 1 cod. proc. pen. per quanto autorevole possa essere il documento che le riferisce. L'accostamento oltre che eterogeneo, è ingiustificato, perché la Guardia di Finanza, nello svolgimento delle copiose indagini, non si è avvalsa di informatori privati o di fonti confidenziali, operando al contrario nell'ambito di leale collaborazione transnazionale tra polizie di altri paesi e l'intervento del Servizio Antidroga del Ministero italiano. Conseguentemente, le prove acquisite per la via dell'intervento con polizie straniere non sono avvenute illegittimamente in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 191 c.p.p.
4.2 Anche la seconda censura per omessa motivazione sulla già eccepita inutilizzabilità dei contenuti probatori relativi all'arresto dei corrieri e sequestro dello stupefacente contenuti nel documento del Ministero dell'interno dell'1/8/2013 e nelle informative della Guardia di Finanza, è in sostanza una ripetizione del motivo precedente, o ad esso assimilabile, ed è altrettanto priva di consistenza, trattandosi di inequivoche documentazioni provenienti da pubbliche autorità, alle quali prestare fede.
4.3 Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono fortemente orientati verso un non consentito riesame del merito: sono in larga misura meramente reiterativi di questioni proposte in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 de/ 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Rv. 221693). Tutte le prospettazioni svolte dal ricorrente, in luogo di denunciare la presenza di risultanze in senso opposto emergenti dalla lettura delle prove indicate, suggeriscono una ricostruzione alternativa degli atti, estranea all'ambito della valutazione del giudice della legittimità.
4.4 Il sesto motivo, che deduce violazione dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, viene rigettato per le stesse ragioni svolte al punto 3.1 cui si fa esplicito richiamo.
4.5 Il settimo e ottavo motivo (con cui si lamenta il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della già avanzata richiesta di riduzione della pena) sono inammissibili per genericità, perché non ricollegati alle argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte d'Appello che ha valutato la 7 gravità delle condotte nel volere importare nel nostro paese grossi quantitativi di droga, anche se l'importazione è fallita, e però rimane ferma la vicenda del cospicuo "acquisto" della cocaina e della disponibilità economica per l'operazione, nella prospettiva di introdurla nel nostro paese ed infine per l'atteggiamento processuale adottato dai ricorrenti. È noto che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ipotesi che nel caso di specie non ricorre), trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice (Sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142), essendo sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis ل المسند Mirella Agliastro fluido DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 16 MAR 2018 C IL FUNZIO RO GIUDIZIARIO Plora Esposito 8