Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento del limite quantitativo pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato sul punto la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza della aggravante sulla sola base dell'elevatissimo quantitativo di sostanza, dal quale erano ricavabili 43.377 dosi singole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2014, n. 43771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43771 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1527
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 33323/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME ED N. IL 29/12/1964;
BE FA N. IL 30/10/1971;
avverso la sentenza n. 4983/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 18/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18.1.2013 la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dagli imputati ME AH e BE FA avverso la sentenza emessa il 1.6.2012 dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo, in parziale riforma di detta sentenza ha rideterminato la pena per l'ME, confermando la stessa sentenza in relazione alla BE, riconoscendo entrambi gli imputati responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 in relazione alla detenzione di kg 14,171 di hashish.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore.
3. Nell'interesse di ME AH si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 tenuto conto dell'orientamento espresso dalle S.U. nel 2012 e considerando sia il principio attivo di 1.084 mgr. individuato nella sostanza sequestrata che l'assenza di elementi probatori che normalmente accompagnano l'attività di spaccio di grandi quantità di stupefacente.
3.1. Con motivi aggiunti si deduce la necessità, in ogni caso, di rideterminare la pena in ragione della intervenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2014, essendo la stessa determinata con riferimento ai limiti edittali fissati dalla fattispecie dichiarata incostituzionale.
4. Nell'interesse di EL FA si deduce:
4.1. erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. avendo l'ME dichiarato che i contatti con i fornitori erano di sua esclusiva pertinenza ed essendosi la donna occupata solo di custodire lo stupefacente nell'abitazione della donna alla quale la ricorrente faceva da badante.
4.2. erronea applicazione della legge penale in relazione alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 secondo considerazioni identiche a quelle mosse dal coimputato.
4.3. Con motivi aggiunti si deduce la necessità, in ogni caso, di rideterminare la pena in ragione della intervenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2014, essendo la stessa determinata con riferimento ai limiti edittali fissati dalla fattispecie dichiarata incostituzionale.
5. Il ricorso dell'ME è fondato.
6. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012,P.G. e Biondi, Rv. 253150). Hanno, infatti chiarito le SU che "i parametri enucleati non determinano - di per sè e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2) deve ritenersi in via di massima non sussistente". Cosicché, la successiva giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, il superamento del predetto limite - come del resto il mancato superamento - non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto (Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio e altri, Rv. 255221) da valutarsi in base ai principi precedentemente stabiliti da questa Corte sulla valutazione di particolare pericolosità per la salute pubblica, e quindi di spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, del quantitativo di stupefacente trattato, principi tuttora validi laddove risulti realizzata la condizione del superamento del limite fissato come sopra fissato, nella specie essendosi valorizzata l'idoneità del quantitativo a soddisfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per un notevole periodo di tempo (e richiamando, in tal senso, v. solo fra le ultime Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi, Rv. 249628; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398; Sez. 4, n. 47501 del 30/11/2011, Ben Sassi, Rv. 251742); ancora, nel caso in cui il predetto limite quantitativo risultava superato in maniera esigua è richiesta una valutazione più approfondita degli altri parametri suggeriti dalla giurisprudenza (Sez. 6 n. 28828 del 19.6.2013, Maresca, n.m.). E va chiarito che per l'hashish il valore-soglia risulta quello di 500 mg. (essendo stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 2487 del 2007 il D.M. 4 agosto 2006 che aveva portato a mg.
1.000 detto valore soglia) e quello limite per l'aggravante in parola è, quindi, applicando il moltiplicatore 2.000, di grammi 1.000 di principio attivo (Sez. 6 n. 15788 del 2014, Laachir ed altri, n.m.), considerando ingente un valore ponderale globale di droga cd. leggera quale l'hashish - con medio grado di principio attivo indicato nel 5% - a partire dai 50 Kg. (S.U. cit., par. 15.2.).
7. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato la sussistenza della fattispecie circostanziale sulla sola considerazione della quantità stimata di gr. 1.084,425 di principio attivo e del numero di dosi singole ricavabili (43.377) rispetto ad un valore globale ponderale di Kg. 14,171, e non si è confrontata con il predetto più recente ed autorevolissimo insegnamento richiamato ed al successivo intervento che da questo ha preso coerentemente le mosse.
8. La sentenza deve, quindi, essere annullata in relazione alla aggravante della ingente quantità e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto che si conformerà al principio di diritto enunciato.
9. Il ricorso della BE è solo in parte fondato.
10. Il primo motivo del ricorso nell'interesse della BE è manifestamente infondato.
11. L'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa. Pertanto detta norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Conseguentemente, non si deve ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in parola solo se l'efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo alla consumazione del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente costituito dalla custodia della droga). (Sez. 6, n. 579 del 30/09/1993 Rv. 196118 Borgia e altri). 12. Si è posta, pertanto, nel'alveo di legittimità richiamato la sentenza impugnata che - senza vizi logici - esclusa la dedotta generica sudditanza psicologica della ricorrente rispetto al cognato ED, ha rigettato la minima partecipazione al fatto della donna che ebbe a custodire lo stupefacente in un luogo ritenuto sicuro costituito dalla abitazione ove la stessa esercitava le mansioni di badante.
13. Fondato è il secondo motivo relativo alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 per la stessa ragione già esposta in relazione al ricorso del coimputato.
14. Anche il profilo comune ad entrambi i ricorrenti oggetto della sollecitazione difensiva relativa alla sopravvenuta illegittimità del trattamento sanzionatorio deve essere accolto. 15. In analoga fattispecie nella quale il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità, questa Corte ha insegnato - questo Collegio intendendovi aderire - che la reviviscenza del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49,
successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionali n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014,Amato ed altri, Rv. 259396). 16. Nel caso in esame per entrambi gli imputati la pena è stata determinata a partire da una pena base pari ad anni nove di reclusione per ME ed anni sette e mesi sei per BE, ovvero superandosi ampiamente il limite edittale massimo previsto dalla norma reviviscente a seguito della nota declaratoria di incostituzionalità e, pertanto, versandosi in entrambi i casi in pena illegale.
17. In assenza di indici che possano comportare un automatico adeguamento delle pene inflitte da parte di questa stessa Corte, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla determinazione della pena per entrambi i ricorrenti. 18. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 ed al trattamento sanzionatorio e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sui predetti punti.
P.Q.M.
Annulla limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 L. Stup. ed al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014