CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20138 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI LI CA nata in [...] il [...]; Nel procedimento a carico di : GA RA AR nato [...] a [...]; RO DO nato il [...] in [...]; IN TO nato il [...] a [...]; AT IO nato il [...] a [...]; AT RO nato il [...] ad [...]; IN EN nato il [...] a [...]; AT EN nato il [...] a [...]; AT AL nato il [...] ad [...]; avverso la sentenza del 16/09/2025 del tribunale di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Consigliere PE IE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Sansonetti che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile avv.to Ferraresi Marco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di Firenze, applicava nei confronti di GA RA AR, RO DO, OL RO, IT PE, IN TO, AT IO, AT RO, IN EN, AT EN e Penale Sent. Sez. 3 Num. 20138 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/03/2026 AT AL, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, per il primo la pena di anni 2 di reclusione, il secondo di anni 1 e mesi sei di reclusione, per il terzo di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il quarto di mesi 8 di reclusione, per il quinto di anni 2 di reclusione, per il sesto di mesi 6 di reclusione, per il settimo di mesi 6 di reclusione, per l’ottavo di mesi 6 di reclusione, per il nono di mesi 6 di reclusione, per il decimo di mesi 8 di reclusione, per l’undicesimo di mesi 8 di reclusione, altresì ordinando a tutti il ripristino dello stato dell’ambiente e la bonifica dei luoghi. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, AI LI CA quale legale rappresentante della Gipsi s.r.l. mediante il proprio difensore, quale parte civile, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, per l’omessa condanna degli imputati suindicati alla rifusione delle spese della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a fronte di intervenuta costituzione della ricorrente quale parte civile, con deposito di nota spese rinvenibile in atti, come si evince dalla sentenza impugnata e della omessa statuizione sulle spese, appare fondato, alla luce dell’indirizzo di legittimità per cui è ricorribile per cassazione, e non emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione. (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024,[...], Rv. 285804 - 01). Ciò perché si tratta di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza di applicazione di pena (così Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 - 01 che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese;
conf. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020,) Rv. 279833). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al tribunale di Firenze limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della parte civile per nuovo esame sul punto.
P.Q.M
. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze, in diversa persona fisica. In Roma il 25 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE IE LU CI
Udita la relazione svolta dal Consigliere PE IE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Sansonetti che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile avv.to Ferraresi Marco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di Firenze, applicava nei confronti di GA RA AR, RO DO, OL RO, IT PE, IN TO, AT IO, AT RO, IN EN, AT EN e Penale Sent. Sez. 3 Num. 20138 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/03/2026 AT AL, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, per il primo la pena di anni 2 di reclusione, il secondo di anni 1 e mesi sei di reclusione, per il terzo di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il quarto di mesi 8 di reclusione, per il quinto di anni 2 di reclusione, per il sesto di mesi 6 di reclusione, per il settimo di mesi 6 di reclusione, per l’ottavo di mesi 6 di reclusione, per il nono di mesi 6 di reclusione, per il decimo di mesi 8 di reclusione, per l’undicesimo di mesi 8 di reclusione, altresì ordinando a tutti il ripristino dello stato dell’ambiente e la bonifica dei luoghi. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, AI LI CA quale legale rappresentante della Gipsi s.r.l. mediante il proprio difensore, quale parte civile, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, per l’omessa condanna degli imputati suindicati alla rifusione delle spese della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a fronte di intervenuta costituzione della ricorrente quale parte civile, con deposito di nota spese rinvenibile in atti, come si evince dalla sentenza impugnata e della omessa statuizione sulle spese, appare fondato, alla luce dell’indirizzo di legittimità per cui è ricorribile per cassazione, e non emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione. (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024,[...], Rv. 285804 - 01). Ciò perché si tratta di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza di applicazione di pena (così Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 - 01 che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese;
conf. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020,) Rv. 279833). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al tribunale di Firenze limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della parte civile per nuovo esame sul punto.
P.Q.M
. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese della parte civile con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze, in diversa persona fisica. In Roma il 25 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE IE LU CI