Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS E Oggetto SEZIONE LAVE Lavoro ati: Composta dagli Ill.mi Sic W Dott. Erminio Rel. e Presidente R.G.N. 15465/01 Dott. Bruno TIMIELLO Consigliere Cron.3164 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.19/11/02 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 221 pres so lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO' GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
ricorrente 2002 contro 4668 CAZZULI GIANCARLO;
-1- intimato avverso la sentenza n. 211/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 09/06/00 R.G.N. 263/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. ERMINIO RAVAGNANI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al signor AN ZU, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Ferrovie dello Stato e che l'intimato ha resistito con controricorso;
rilevato, infine, che è stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale fra le stesse parti, dal quale si evince che è cessata la materia del contendere fra le medesime, sicché è sopravvenuta la mancanza dell'interesse della ricorrente a proseguire nell'impugnazione ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ritenuto che
, conseguentemente, anche in considerazione del tenore di detto verbale DINITE E in ordine alle spese legali, appare equa la compensazione delle spese del di DELLA LEGGE cassazione;
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. G-73 Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 IL CANCELLIEBE Il Presidente estensore M in. Ravagman 3 Depositato in Cancelleria A Oggi, 30 2003 M 3 E R P SU ANCELLIERE