Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 795
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La Corte rileva che la controversia, vertendo sull'impugnazione di un atto della riscossione (intimazione di pagamento) per vizi propri e per la contestazione dell'esistenza della pretesa tributaria (omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione), rientra nella giurisdizione tributaria. La giurisdizione del Giudice Ordinario è limitata alle sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha assolto all'onere probatorio producendo l'estratto di ruolo e i referti di notifica. È sufficiente la produzione della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella. Le notifiche sono state ritenute valide anche se effettuate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mezzo messo notificatore con consegna a persona di famiglia, in quanto la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione

    La notifica delle cartelle di pagamento, risultata valida, interrompe il termine di prescrizione decennale. L'intimazione di pagamento è intervenuta prima della decorrenza del termine decennale o è stata preceduta da ulteriori atti interruttivi debitamente notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 795
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 795
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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