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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ed eccepisce l'inammissibilità delle memorie di replica di parte resistente stante la trattazione in pubblica udienza della causa.
Resistente/Appellato: ADER insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SEZ.7 R.G.R. 3259/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
03.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249016383937000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di sei cartelle di pagamento n. 29620070161181014000, n.
29620090043755031000, n. 29620090058645745001, n. 29620090083543663000, n.
29620100005679804000 e n. 29620220086343332001.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva azionata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 06.09.2024 opponendosi al ricorso con produzione documentale a supporto.
In data 01.10.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa in risposta alle controdeduzioni dell'ufficio resistente.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da ADER relativamente a crediti di natura non tributaria (Cartella n. 29620100005679804000) non può trovare accoglimento. La Corte rileva che la controversia, vertendo sull'impugnazione di un atto della riscossione (intimazione di pagamento) per vizi propri e per la contestazione dell'esistenza della pretesa tributaria (omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione), rientra pacificamente nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 546/92. La giurisdizione del Giudice Ordinario è limitata alle sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica dell'intimazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, la
Corte è competente a decidere la controversia sui crediti di natura tributaria.
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, elemento centrale del ricorso, deve essere respinta in quanto infondata.
Infatti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha assolto all'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio l'estratto di ruolo e i referti di notifica relativi alle cartelle sottese all'intimazione.
Inoltre in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente che l'Agente della Riscossione produca la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella.
Le notifiche effettuate, anche quelle ai sensi dell'Art. 139 c.p.c. a mezzo messo notificatore con consegna a persona di famiglia (come per le cartelle nn. 29620070161181014000, 29620090083543663000), sono da ritenersi valide, in quanto la relata di notifica, atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso e non richiede la prova dello stato di convivenza del consegnatario.
Risultando, pertanto, l'avvenuta e rituale notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta tra il 14.12.2007 e il 23.02.2023), l'atto impugnato non è affetto da nullità derivata.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito tributario (Irpef, IVA) è infondata.
La notifica delle cartelle di pagamento, risultata valida ed efficace, costituisce un atto idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Tale interruzione fa decorrere ex novo il termine decennale ordinario (Art. 2946 c.c.) per i tributi erariali, come costantemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
A seguito della notifica delle cartelle (la più remota delle quali risale al 14.12.2007, come la n.
29620070161181014000), la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.05.2024 è intervenuta prima della decorrenza del termine decennale in relazione alle cartelle notificate a partire dal
2014, o è stata preceduta da ulteriori atti interruttivi debitamente notificati (come documentato da ADER per il periodo 2007-2023), i quali hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi € 2.586,00, oltre accessori di legge. Il TO Il Presidente
(NO IL) (EL UV)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, TO
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016383937000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ed eccepisce l'inammissibilità delle memorie di replica di parte resistente stante la trattazione in pubblica udienza della causa.
Resistente/Appellato: ADER insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SEZ.7 R.G.R. 3259/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
03.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249016383937000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di sei cartelle di pagamento n. 29620070161181014000, n.
29620090043755031000, n. 29620090058645745001, n. 29620090083543663000, n.
29620100005679804000 e n. 29620220086343332001.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva azionata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 06.09.2024 opponendosi al ricorso con produzione documentale a supporto.
In data 01.10.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa in risposta alle controdeduzioni dell'ufficio resistente.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da ADER relativamente a crediti di natura non tributaria (Cartella n. 29620100005679804000) non può trovare accoglimento. La Corte rileva che la controversia, vertendo sull'impugnazione di un atto della riscossione (intimazione di pagamento) per vizi propri e per la contestazione dell'esistenza della pretesa tributaria (omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione), rientra pacificamente nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 546/92. La giurisdizione del Giudice Ordinario è limitata alle sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica dell'intimazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, la
Corte è competente a decidere la controversia sui crediti di natura tributaria.
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, elemento centrale del ricorso, deve essere respinta in quanto infondata.
Infatti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha assolto all'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio l'estratto di ruolo e i referti di notifica relativi alle cartelle sottese all'intimazione.
Inoltre in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente che l'Agente della Riscossione produca la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella.
Le notifiche effettuate, anche quelle ai sensi dell'Art. 139 c.p.c. a mezzo messo notificatore con consegna a persona di famiglia (come per le cartelle nn. 29620070161181014000, 29620090083543663000), sono da ritenersi valide, in quanto la relata di notifica, atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso e non richiede la prova dello stato di convivenza del consegnatario.
Risultando, pertanto, l'avvenuta e rituale notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta tra il 14.12.2007 e il 23.02.2023), l'atto impugnato non è affetto da nullità derivata.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito tributario (Irpef, IVA) è infondata.
La notifica delle cartelle di pagamento, risultata valida ed efficace, costituisce un atto idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Tale interruzione fa decorrere ex novo il termine decennale ordinario (Art. 2946 c.c.) per i tributi erariali, come costantemente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
A seguito della notifica delle cartelle (la più remota delle quali risale al 14.12.2007, come la n.
29620070161181014000), la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.05.2024 è intervenuta prima della decorrenza del termine decennale in relazione alle cartelle notificate a partire dal
2014, o è stata preceduta da ulteriori atti interruttivi debitamente notificati (come documentato da ADER per il periodo 2007-2023), i quali hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi € 2.586,00, oltre accessori di legge. Il TO Il Presidente
(NO IL) (EL UV)