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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1013/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1013/2019, promossa da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I, C.F._1
n. 396, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cannas, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Via Controparte_1 CP_1
Giuseppe la Farina, n. 263, elettivamente domiciliata in Via La Farina, n. 263 N, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Puglisi, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/6/2019 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 30/2019 emessa in data 09/05/2019, dall' A.S.P. di Messina per la somma di € 3.098,74 e notificata alla ricorrente il 15/5/2019. La opponente rappresentava che la predetta ordinanza era stata emessa a seguito del verbale di illecito amministrativo n. 215/2014 del 31/4/2014, notificato il 20/6/2014, elevato a suo carico dai Dirigenti Veterinari del Distretto di Milazzo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.651 del 27/08/1994; lamentava l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto i tre bovini, all'epoca del sopralluogo del 25/1/2014, non erano di proprietà dell'azienda pagina 1 di 4 intestata alla stessa ma a quella di e che ella sarebbe entrata in possesso dei Persona_1 predetti bovini solo in data 16/6/2014, oltre al fatto che, a seguito di presentazione di memoria difensiva, con ordinanza sindacale n. 49 del 4/6/2015 il Sindaco del Comune di Santa Lucia del
Mela aveva ordinato l'archiviazione del verbale n. 215/2014 (pag. 2 e 3 ricorso). Chiedeva, pertanto, che venisse annullata o dichiarata nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 30/2019 emessa il
09/05/2019 dall'ASP di Messina con la condanna dell'ASP Messina ex art. 96 c.p.c., nonché la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/10/2019 si costituiva in giudizio l'ASP di
Messina, la quale chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta il ricorso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Si evidenzia, in particolare, che la detta eccezione non è stata formulata tempestivamente con l'atto di opposizione (arg. ex art. 416 c.p.c., applicabile in virtù dell'applicazione nella specie del rito lavoro agli effetti dell'art. 6 d.lgs. 150/2011), ma soltanto in corso di causa e, segnatamente, con le note del 16/10/2024 (e da ultimo reiterata nella nota del 4/12/2025). Ne consegue, dunque, che l'eccezione è tardiva e in quanto tale inammissibile.
Passando alla disamina nel merito dei motivi di opposizione, si osserva che, come documentato dall'ASP convenuta mediante la produzione in giudizio del D.D.G. del 13/6/2013, n. 01185, dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, l'autorità competente nell'ambito dei procedimenti in materia di sicurezza alimentare (d.lgs. 193/2007), di igiene dei mangimi (d.lgs.
142/2009) e di sicurezza degli animali negli allevamenti (d.lgs. 146/2001) è individuata nell'Azienda Sanitaria Locale, alla quale è riconosciuta la possibilità di esercitare le relative funzioni delegando il relativo Direttore Generale. La detta determina dirigenziale, in particolare, ha espressamente riconosciuto all il ruolo di organo preposto a Controparte_1 ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione ex art. 18 L. 689/1981.
pagina 2 di 4 Si ricorda, poi, che in termini analoghi è intervento il D.A. n. 02090 del 6/11/2013 (afferente alle
“Misure straordinarie di polizia penitenziaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina”), il cui art. 5 ha parimenti riconosciuto all
[...]
la funzione sanzionatoria suddetta. Ciò, dunque, a conferma del Controparte_1 trasferimento delle funzioni in materia alle con conseguente venir Controparte_2 meno della titolarità delle stesse in capo al Sindaco agli effetti dell'art. 38 L.R. 30/1993.
In coerenza a ciò, deve concludersi che l'ordinanza del Sindaco di Santa Lucia del Mela n. 49 del
4/6/2015 invocato e prodotto dall'odierna opponente non spieghi alcuna efficacia impeditiva rispetto alla pretesa sanzionatoria azionata dall'Asp di Messina, posto che trattasi di provvedimento adottato da Autorità incompetente, priva del potere sanzionatorio o di archiviazione di cui all'art. 18, co. 2, L. 689/1981. Ne è indirette conferma il disposto di cui all'art. 17 della citata L. 689/1981, che all'art. 3 limita la competenza del Sindaco a ricevere il rapporto ivi disciplinato alle violazioni dei regolamenti comunale (comma 4), di contro riconoscendo nell'ufficio regionale competente (e, nella specie, la Regione ha individuato l'autorità competente nell ) il soggetto destinatario del rapporto Controparte_1 afferente alle “materie di competenza delle regioni e negli altri casi” (comma 3).
Ne viene che, dunque, il primo e il secondo motivo di opposizione formulati da Parte_1 entrambi afferenti alla pretesa illegittimità dell'ordinanza impugnata in ragione della già disposta archiviazione del procedimento amministrativo con ordinanza sindacale n. 49/2015 (il secondo motivo, in particolare, sub specie di mancata impugnazione dell'ordinanza predetta da parte dell , al netto in tal ultimo caso della mancata prova della Controparte_1 comunicazione della stessa all'odierna convenuta), sono infondati e vanno respinti.
In mancanza, poi, di apposita censura riguardante il merito dell'accertamento contestato, cioè la proprietà in capo a terzi dei bovini da cui origina la sanzione irrogata (la detta circostanza, infatti, è soltanto richiamata nel corpo del primo motivo di opposizione, ma nondimeno essa non
è sviluppata quale motivo di censura dell'ordinanza in questa sede impugnata), nulla va in parte qua disposto, rimanendo essa estranea al perimetro della cognizione delineata dai motivi di opposizione specificamente formulati e rimessi alla delibazione di questo decidente (al netto, peraltro, dell'irrilevanza della produzione documentale allo scopo offerta, posto che, a fronte pagina 3 di 4 della dichiarazione contenuta nel modello IV allegato da parte attrice - cfr. doc.
5 - nel quale si specifica la “data di uscita prevista” del 16/6/2014 e la “data autorizzazione” del 16/6/2014, è circostanza pacifica, in quanto oggetto dell'accertamento contenuto nel verbale controverso, quella per cui i bovini in questione venivano rinvenuti presso l'azienda di già in Parte_1 occasione del sopralluogo del 13/5/2014, ciò che contraddice il dato formale desumibile dalla dichiarazione predetta, invocata dall'odierna ricorrente).
Alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, sono poste a carico della parte soccombente, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1013/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese del giudizio che Parte_1 si liquidano in € 852,00 oltre cpa, iva (se dovuta) e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 9/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1013/2019, promossa da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I, C.F._1
n. 396, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cannas, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Via Controparte_1 CP_1
Giuseppe la Farina, n. 263, elettivamente domiciliata in Via La Farina, n. 263 N, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Puglisi, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/6/2019 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 30/2019 emessa in data 09/05/2019, dall' A.S.P. di Messina per la somma di € 3.098,74 e notificata alla ricorrente il 15/5/2019. La opponente rappresentava che la predetta ordinanza era stata emessa a seguito del verbale di illecito amministrativo n. 215/2014 del 31/4/2014, notificato il 20/6/2014, elevato a suo carico dai Dirigenti Veterinari del Distretto di Milazzo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.651 del 27/08/1994; lamentava l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto i tre bovini, all'epoca del sopralluogo del 25/1/2014, non erano di proprietà dell'azienda pagina 1 di 4 intestata alla stessa ma a quella di e che ella sarebbe entrata in possesso dei Persona_1 predetti bovini solo in data 16/6/2014, oltre al fatto che, a seguito di presentazione di memoria difensiva, con ordinanza sindacale n. 49 del 4/6/2015 il Sindaco del Comune di Santa Lucia del
Mela aveva ordinato l'archiviazione del verbale n. 215/2014 (pag. 2 e 3 ricorso). Chiedeva, pertanto, che venisse annullata o dichiarata nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 30/2019 emessa il
09/05/2019 dall'ASP di Messina con la condanna dell'ASP Messina ex art. 96 c.p.c., nonché la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/10/2019 si costituiva in giudizio l'ASP di
Messina, la quale chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta il ricorso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Si evidenzia, in particolare, che la detta eccezione non è stata formulata tempestivamente con l'atto di opposizione (arg. ex art. 416 c.p.c., applicabile in virtù dell'applicazione nella specie del rito lavoro agli effetti dell'art. 6 d.lgs. 150/2011), ma soltanto in corso di causa e, segnatamente, con le note del 16/10/2024 (e da ultimo reiterata nella nota del 4/12/2025). Ne consegue, dunque, che l'eccezione è tardiva e in quanto tale inammissibile.
Passando alla disamina nel merito dei motivi di opposizione, si osserva che, come documentato dall'ASP convenuta mediante la produzione in giudizio del D.D.G. del 13/6/2013, n. 01185, dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, l'autorità competente nell'ambito dei procedimenti in materia di sicurezza alimentare (d.lgs. 193/2007), di igiene dei mangimi (d.lgs.
142/2009) e di sicurezza degli animali negli allevamenti (d.lgs. 146/2001) è individuata nell'Azienda Sanitaria Locale, alla quale è riconosciuta la possibilità di esercitare le relative funzioni delegando il relativo Direttore Generale. La detta determina dirigenziale, in particolare, ha espressamente riconosciuto all il ruolo di organo preposto a Controparte_1 ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione ex art. 18 L. 689/1981.
pagina 2 di 4 Si ricorda, poi, che in termini analoghi è intervento il D.A. n. 02090 del 6/11/2013 (afferente alle
“Misure straordinarie di polizia penitenziaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina”), il cui art. 5 ha parimenti riconosciuto all
[...]
la funzione sanzionatoria suddetta. Ciò, dunque, a conferma del Controparte_1 trasferimento delle funzioni in materia alle con conseguente venir Controparte_2 meno della titolarità delle stesse in capo al Sindaco agli effetti dell'art. 38 L.R. 30/1993.
In coerenza a ciò, deve concludersi che l'ordinanza del Sindaco di Santa Lucia del Mela n. 49 del
4/6/2015 invocato e prodotto dall'odierna opponente non spieghi alcuna efficacia impeditiva rispetto alla pretesa sanzionatoria azionata dall'Asp di Messina, posto che trattasi di provvedimento adottato da Autorità incompetente, priva del potere sanzionatorio o di archiviazione di cui all'art. 18, co. 2, L. 689/1981. Ne è indirette conferma il disposto di cui all'art. 17 della citata L. 689/1981, che all'art. 3 limita la competenza del Sindaco a ricevere il rapporto ivi disciplinato alle violazioni dei regolamenti comunale (comma 4), di contro riconoscendo nell'ufficio regionale competente (e, nella specie, la Regione ha individuato l'autorità competente nell ) il soggetto destinatario del rapporto Controparte_1 afferente alle “materie di competenza delle regioni e negli altri casi” (comma 3).
Ne viene che, dunque, il primo e il secondo motivo di opposizione formulati da Parte_1 entrambi afferenti alla pretesa illegittimità dell'ordinanza impugnata in ragione della già disposta archiviazione del procedimento amministrativo con ordinanza sindacale n. 49/2015 (il secondo motivo, in particolare, sub specie di mancata impugnazione dell'ordinanza predetta da parte dell , al netto in tal ultimo caso della mancata prova della Controparte_1 comunicazione della stessa all'odierna convenuta), sono infondati e vanno respinti.
In mancanza, poi, di apposita censura riguardante il merito dell'accertamento contestato, cioè la proprietà in capo a terzi dei bovini da cui origina la sanzione irrogata (la detta circostanza, infatti, è soltanto richiamata nel corpo del primo motivo di opposizione, ma nondimeno essa non
è sviluppata quale motivo di censura dell'ordinanza in questa sede impugnata), nulla va in parte qua disposto, rimanendo essa estranea al perimetro della cognizione delineata dai motivi di opposizione specificamente formulati e rimessi alla delibazione di questo decidente (al netto, peraltro, dell'irrilevanza della produzione documentale allo scopo offerta, posto che, a fronte pagina 3 di 4 della dichiarazione contenuta nel modello IV allegato da parte attrice - cfr. doc.
5 - nel quale si specifica la “data di uscita prevista” del 16/6/2014 e la “data autorizzazione” del 16/6/2014, è circostanza pacifica, in quanto oggetto dell'accertamento contenuto nel verbale controverso, quella per cui i bovini in questione venivano rinvenuti presso l'azienda di già in Parte_1 occasione del sopralluogo del 13/5/2014, ciò che contraddice il dato formale desumibile dalla dichiarazione predetta, invocata dall'odierna ricorrente).
Alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, sono poste a carico della parte soccombente, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1013/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese del giudizio che Parte_1 si liquidano in € 852,00 oltre cpa, iva (se dovuta) e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 9/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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