CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CO EL, AT
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P. IVA 1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Superiore - Corso Giacomo Matteotti 123 84015 Nocera Superiore SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3298/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 20/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1335/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento IMU n. 1335 del 10/08/2023 relativo all'anno 2018 emesso dal Comune di Nocera Superiore nei confronti dell'Ricorrente 1 in liquidazione.
L'importo, dopo rettifica in sede di reclamo/mediazione, è stato rideterminato in circa €29.930 (con detrazione di €200 per ciascun alloggio Ricorrente 1), in luogo della pretesa originaria di €37.461,85.
La CGT di I grado di Salerno, Sez. 4, con sentenza n. 3298/2024 (7/6/2024, dep. 20/7/2024), ha rigettato il ricorso Ricorrente 1, riconoscendo la sola detrazione e negando l'esenzione IMU invocata dall'Ricorrente 1, richiedendo, questa, la duplice condizione: a) l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore;
b) lo svolgimento di attività peculiari non produttive di reddito. Poiché gli alloggi sono concessi in locazione a canone calmierato, l'attività è stata qualificata come economica, ma è stata riconosciuta la sola detrazione di €200 ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011.
L'appello proposto dallo Ricorrente 1 deduce che:
- il primo giudice avrebbe confuso l'esenzione ICI di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (che presuppone l'“utilizzazione diretta” e la “non economicità”) con la diversa esenzione IMU per gli alloggi sociali ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011 e D.M. 22/4/2008. L'Ricorrente 1 non ha invocato l'esenzione “enti non commerciali”, bensì l'assimilazione ad abitazione principale degli alloggi sociali.
- gli alloggi possiedono i requisiti oggettivi e funzionali per ottenere l'esenzione invocata: uso residenziale;
locazione permanente;
finalità di interesse generale (riduzione disagio abitativo per soggetti svantaggiati); realizzazione/recupero con contributi/agevolazioni pubbliche e standard tecnico-costruttivi (artt. 16 e 43 L.
457/1978);
- in base al principio di vicinanza della prova e all'art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992, il Comune avrebbe dovuto considerare documenti e dati già nella sua disponibilità (iter comunale di assegnazione;
canoni sociali) e motivare specificamente il diniego di esenzione;
sicché l'avviso sarebbe carente di motivazione e privo del contraddittorio preventivo sul punto.
- non sarebbe ipotizzabile la decorrenza del termine breve per l'impugnazione: in mancanza degli adempimenti formali (deposito in segreteria nei 30 gg.), opererebbe il termine lungo ex art. 327 del codice di procedura civile.
Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore deducendo
- l'inammissibilità dell'appello per tardività: la sentenza è stata notificata via PEC il 24/07/2024; il termine sarebbe spirato il 23/10/2024 e l'appello del 31/12/2024, quindi, è tardivo e inammissibile ex art. 51 D.
Lgs. 546/1992.
- che non vi è alcuna esenzione generalizzata per alloggi Ricorrente 1: l'esenzione ex art. 13, co. 2, lett. b) solo per alloggi sociali (come tali qualificati ai sensi del D.M. 22/4/2008); la detrazione di €200 per alloggi assegnati Ricorrente 1 ex co. 10. Ebbene, l'una non assorbe l'altra e non vi è automatica coincidenza tra alloggi
Ricorrente 1 e “alloggi sociali”. - spetta al contribuente fornire prova rigorosa della rispondenza ai parametri del D.M. 2008 per ciascun alloggio;
- che il richiamo alla L.R. 18/1997 e alla D.G.R. 86/2020 è inconferente se non accompagnato da documentazione puntuale e verificabile (perizia, titoli edilizi, attestazioni tecniche) che dimostri, alloggio per alloggio, il possesso dei requisiti del D.M. 2008;
- che la riduzione del quantum in sede di mediazione non costituisce nuovo atto soggetto a decadenza;
si tratta di rettifica in diminuzione della stessa pretesa (richiamo a Cass. 13311/2019).
Lo Ricorrente 1 ha depositato una memoria illustrativa attraverso la quale conferma le originarie deduzioni, ribadendo di aver prodotto dichiarazioni IMU pregresse (valide in assenza di variazioni), attestato amministrativo su locazione permanente rilasciato da Società_1, relazione tecnico-patrimoniale sulle caratteristiche costruttive, e normativa regionale (L.R. 18/1997; D.G.R. 86/2020) attestante la natura sociale e i canoni parametrati al reddito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e, quindi, inammissibile.
Parte appellata ha provato di aver notificato, a mezzo PEC, il 24 luglio 2024, allo ore 12:16, la sentenza impugnata e da tale datadecorre il termine breve di cui all'art. 51 d.lgs n. 546 del 1992.
L'applicazione di tale principio non trova ostacolo nell'art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), di « copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio», essendo preferibile, con la prevalente dottrina, l'orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l'impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (Cass. n. 5155 del 2025).
L'appello è stato notificato il 31 dicembre 2024, quando, ormai, il termine era ampiamente decorso e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ma la particolarità della questione afferente alla tempestività dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CO EL, AT
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P. IVA 1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Superiore - Corso Giacomo Matteotti 123 84015 Nocera Superiore SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3298/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 20/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1335/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento IMU n. 1335 del 10/08/2023 relativo all'anno 2018 emesso dal Comune di Nocera Superiore nei confronti dell'Ricorrente 1 in liquidazione.
L'importo, dopo rettifica in sede di reclamo/mediazione, è stato rideterminato in circa €29.930 (con detrazione di €200 per ciascun alloggio Ricorrente 1), in luogo della pretesa originaria di €37.461,85.
La CGT di I grado di Salerno, Sez. 4, con sentenza n. 3298/2024 (7/6/2024, dep. 20/7/2024), ha rigettato il ricorso Ricorrente 1, riconoscendo la sola detrazione e negando l'esenzione IMU invocata dall'Ricorrente 1, richiedendo, questa, la duplice condizione: a) l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore;
b) lo svolgimento di attività peculiari non produttive di reddito. Poiché gli alloggi sono concessi in locazione a canone calmierato, l'attività è stata qualificata come economica, ma è stata riconosciuta la sola detrazione di €200 ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011.
L'appello proposto dallo Ricorrente 1 deduce che:
- il primo giudice avrebbe confuso l'esenzione ICI di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (che presuppone l'“utilizzazione diretta” e la “non economicità”) con la diversa esenzione IMU per gli alloggi sociali ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011 e D.M. 22/4/2008. L'Ricorrente 1 non ha invocato l'esenzione “enti non commerciali”, bensì l'assimilazione ad abitazione principale degli alloggi sociali.
- gli alloggi possiedono i requisiti oggettivi e funzionali per ottenere l'esenzione invocata: uso residenziale;
locazione permanente;
finalità di interesse generale (riduzione disagio abitativo per soggetti svantaggiati); realizzazione/recupero con contributi/agevolazioni pubbliche e standard tecnico-costruttivi (artt. 16 e 43 L.
457/1978);
- in base al principio di vicinanza della prova e all'art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992, il Comune avrebbe dovuto considerare documenti e dati già nella sua disponibilità (iter comunale di assegnazione;
canoni sociali) e motivare specificamente il diniego di esenzione;
sicché l'avviso sarebbe carente di motivazione e privo del contraddittorio preventivo sul punto.
- non sarebbe ipotizzabile la decorrenza del termine breve per l'impugnazione: in mancanza degli adempimenti formali (deposito in segreteria nei 30 gg.), opererebbe il termine lungo ex art. 327 del codice di procedura civile.
Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore deducendo
- l'inammissibilità dell'appello per tardività: la sentenza è stata notificata via PEC il 24/07/2024; il termine sarebbe spirato il 23/10/2024 e l'appello del 31/12/2024, quindi, è tardivo e inammissibile ex art. 51 D.
Lgs. 546/1992.
- che non vi è alcuna esenzione generalizzata per alloggi Ricorrente 1: l'esenzione ex art. 13, co. 2, lett. b) solo per alloggi sociali (come tali qualificati ai sensi del D.M. 22/4/2008); la detrazione di €200 per alloggi assegnati Ricorrente 1 ex co. 10. Ebbene, l'una non assorbe l'altra e non vi è automatica coincidenza tra alloggi
Ricorrente 1 e “alloggi sociali”. - spetta al contribuente fornire prova rigorosa della rispondenza ai parametri del D.M. 2008 per ciascun alloggio;
- che il richiamo alla L.R. 18/1997 e alla D.G.R. 86/2020 è inconferente se non accompagnato da documentazione puntuale e verificabile (perizia, titoli edilizi, attestazioni tecniche) che dimostri, alloggio per alloggio, il possesso dei requisiti del D.M. 2008;
- che la riduzione del quantum in sede di mediazione non costituisce nuovo atto soggetto a decadenza;
si tratta di rettifica in diminuzione della stessa pretesa (richiamo a Cass. 13311/2019).
Lo Ricorrente 1 ha depositato una memoria illustrativa attraverso la quale conferma le originarie deduzioni, ribadendo di aver prodotto dichiarazioni IMU pregresse (valide in assenza di variazioni), attestato amministrativo su locazione permanente rilasciato da Società_1, relazione tecnico-patrimoniale sulle caratteristiche costruttive, e normativa regionale (L.R. 18/1997; D.G.R. 86/2020) attestante la natura sociale e i canoni parametrati al reddito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e, quindi, inammissibile.
Parte appellata ha provato di aver notificato, a mezzo PEC, il 24 luglio 2024, allo ore 12:16, la sentenza impugnata e da tale datadecorre il termine breve di cui all'art. 51 d.lgs n. 546 del 1992.
L'applicazione di tale principio non trova ostacolo nell'art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), di « copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio», essendo preferibile, con la prevalente dottrina, l'orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l'impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (Cass. n. 5155 del 2025).
L'appello è stato notificato il 31 dicembre 2024, quando, ormai, il termine era ampiamente decorso e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ma la particolarità della questione afferente alla tempestività dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.