Decreto cautelare 11 novembre 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/12/2025, n. 23752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23752 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13677 del 2025, proposto da IA Princi, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario IA Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav. Priv. 21;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento di esclusione, a seguito dell'esito della prova scritta della ricorrente pubblicato in data 28.10.2025 nella sua pagina personale sul sito Concorsismart inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria pubblicato in data 25.07.2025 ;
2) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti volti ad accertare la capacità logico-deduttiva sebbene allo stato non conosciuti;
3) dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 1,50) sui due quesiti individuati in narrativa, o in subordine +0,75 per uno dei due quesiti, e per i motivi individuati nella medesima, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento dell'idoneità della ricorrente;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo pieno sui quesiti in narrativa, e a consentirle l'invio dei titoli per la valutazione con conseguente inserimento in graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, che alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia ha conseguito il punteggio di 20/30, conseguentemente non risultando idonea, si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento a cagione dell’illegittimità degli stessi dedotta per i seguenti vizi:
“ 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E TRAVISAMENTO. ILLOGICITA’ 2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLE DOMANDE A QUIZ – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; 3. ILLOGICITÀ MANIFESTA NELLA VALUTAZIONE DEL QUESITO DI PROPORZIONE VERBALE. ANCORA SULL’ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ; 4. LESIONE DEL DIRITTO ALLA CARRIERA E PERDITA DI CHANCE.
La ricorrente lamenta, in particolare, che, in occasione della prova scritta sostenuta nell’ambito della procedura concorsuale in epigrafe, alla stessa sarebbero stati sottoposti due quesiti formulati in maniera erronea.
Secondo la prospettazione ricorsuale, infatti, in primo luogo, con riguardo alla domanda n. 31 (così formulata: “ Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: a) bonarietà b) clemenza c) tolleranza”), l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto corretta solo la risposta sub c) (“ tolleranza ”), mentre anche la risposta sub b) (“ clemenza ”), flaggata dalla ricorrente come corretta, avrebbe dovuto essere considerata.
Sostiene quest’ultima, al riguardo, che il vocabolario Treccani per il termine “indulgenza” riporta indica tra i sinonimi anche il termine “clemenza”. Secondo il Treccani, “indulgenza” significa disposizione a perdonare, a essere comprensivi verso gli errori o i difetti altrui. Tra i sinonimi diretti sono indicati “benevolenza”, “clemenza”, “comprensione”. La tolleranza invece, come comunemente intesa, indicherebbe la capacità di sopportare o accettare comportamenti diversi, ma non implica necessariamente perdono o mitezza. È concetto distinto dall’indulgenza, che invece presuppone un atteggiamento di perdono e comprensione.
La ricorrente contesta, poi, anche la formulazione del quesito n. 27 (così articolato: “ Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione verbale ? Giustizia: pace = X: colomba” ; con le seguenti risposte: a) spada – opzione ritenuta corretta dalla commissione; b) donna – risposta prescelta dalla candidata: c) mitra.
3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Alla Camera di consiglio del 2 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in parte qua.
6.1. Va premesso che l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quiz o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall' Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025).
Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la formulazione del quesito n. 31 è decettiva, essendo presenti, fra le opzioni di risposta, due risposte corrette, ovverossia quella individuata come corretta dall’Amministrazione e quella indicata come tale dalla ricorrente.
È ben vero, infatti, che la parola “clemenza” è indicata fra i sinonimi di indulgenza in numerosi vocabolari e dizionari (tra i quali il vocabolario Treccani menzionato dalla ricorrente).
Anche sul sito Sinonimi.it fra i sinonimi di indulgenza compaiono “assoluzione, bontà, clemenza, comprensione, condiscendenza, dolcezza, misericordia, pazienza, pietà, tolleranza, compiacenza ”.
Poiché il quesito richiedeva espressamente di individuare, fra le opzioni di risposta, un sinonimo della parola indulgenza, al candidato avrebbe dovuto essere sottoposta una rosa di parole fra le quali solo una (e non più di una) identificava il corretto sinonimo.
Né convince quanto evidenziato dalla commissione di concorso nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025, ove la stessa conclude nel senso della correttezza della sola risposta sub c) in quanto “ Indulgenza deriva dal verbo latino "indulgeo" che significa "compiacere", "condiscendere", "assecondare" e "perdonare". Solamente tolleranza reca in sè tutti i significati citati. Benchè la clemenza sia definita come la disponibilità all'indulgenza e al perdono non si può dire che chi è clemente con qualcuno ne assecondi il comportamento ”.
È ben vero che il quesito non richiedeva al candidato né di ricostruire l’etimologia della parola indulgenza, né di individuare, fra le opzioni date, la parola che recasse in sé tutti i significati del termine indulgenza e che, dunque, fosse, in tutto, identica a questo, ma solo di individuare un sinonimo di indulgenza fra le opzioni date. Orbene, il sinonimo non è una parola che racchiude in sé tutti i significati di un’altra, ma una “parola (o espressione) che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un’altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico” (Vocabolario Treccani). Dunque si tratta di una parola che, pur nella sua diversità per componenti semantiche, livelli stilistici, ambiti d'uso, diffusione geografica, ha un significato simile o quasi uguale (ma non identico) a quello di un'altra parola, tale per cui la prima è affine ed interscambiabile con quest’ultima.
Per tale ragione la parola “clemenza” è indicata nei vocabolari e dizionari dei sinonimi e contrari come sinonimo di “indulgenza”, nonostante non sia, etimologicamente e semanticamente, perfettamente coincidente con il significato di quest’ultima parola.
Ne consegue che, essendo esatte sia la risposta sub b) che quella sub c), recanti senz’altro, ciascuna, un sinonimo di indulgenza, alla ricorrente, che ha indicato come corretta la risposta sub b), non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75.
Alla stregua delle conclusioni sin qui raggiunte con riguardo al quesito n. 31, attesa la presenza di due risposte esatte, la corretta valutazione della prova scritta della ricorrente, in relazione a quest’ultimo quesito, comporta l’attribuzione alla stessa di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale.
6.2. Con riguardo al quesito n. 27 le doglianze sono invece infondate.
Ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia adeguatamente dimostrato, anche attraverso la produzione di immagini, il rapporto di equivalenza tra il termine giustizia e il simbolo della spada, caratteristico, diversamente dal sesso, che esprime un significato neutro, nell’iconografia classica. La rappresentazione più nota è quella di Iustitia, la dea romana, che tiene la spada nella mano destra (potere) e la bilancia nella sinistra (equità), bendata (imparzialità).
Di qui la correttezza della risposta ritenuta esatta dalla P.A e, conseguentemente, l’infondatezza della censura rivolta dalla ricorrente al quesito n. 27.
7. In conclusione il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto in parte qua , con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 31, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale risposta corretta.
7.1. Essendo superata la prova di resistenza, raggiungendo in tal modo la ricorrente il punteggio minimo di 21/30 prescritto per il superamento della prova scritta, l’Amministrazione è conseguentemente tenuta alla valutazione dei titoli in suo possesso ed al suo inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla somma di quello di 21 per la prova scritta e del punteggio che avrà assegnato in relazione ai titoli.
8. Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua per quanto e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
LE LL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LL | RI CO |
IL SEGRETARIO