Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19041
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge (capi A, B, C)

    La censura è aspecifica e inammissibile poiché ripropone censure già respinte in appello senza correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione. La motivazione, integrata da quella di primo grado, è conforme ai principi giurisprudenziali e individua la condotta del ricorrente rientrante nell'art. 601 c.p. sulla base di elementi probatori concordanti, sfruttando l'inganno e approfittando della vulnerabilità della vittima.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione (capo D)

    La motivazione è manifestamente infondata. La Corte ha argomentato sulle ragioni della soggezione delle vittime al rito, trovando conferma nelle dichiarazioni delle parti offese e nel fatto che la fuga sia avvenuta solo dopo la ricezione di un video che le liberava dal vincolo. Il ricorrente stesso si riferisce al rito nelle intercettazioni. L'intento di rientrare delle somme anticipate tramite la prostituzione è desumibile dalle dichiarazioni di una co-imputata e dalle intercettazioni.

  • Rigettato
    Illogicità della ricostruzione in fatto e violazione di legge (capi F, G)

    La censura è infondata. Le indagini non hanno fatto emergere la somma asseritamente anticipata per il viaggio. L'ingente somma richiesta (25.000 euro), la determinazione del debito solo all'arrivo e le pressioni psicologiche preventive sono indizianti di un'estorsione. La difesa non ha fornito elementi concreti per sollevare un ragionevole dubbio.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione (circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena)

    La motivazione è congrua. Il ricorrente non ha fornito elementi positivi che giustifichino le attenuanti. La pena è stata determinata valorizzando la gravità dei reati, il numero delle persone offese e la durata dei comportamenti illeciti.

  • Rigettato
    Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La censura è generica. Il Tribunale aveva negato le attenuanti per la gravità e ampiezza dei fatti, l'elevata capacità criminale, l'indole violenta e prevaricatrice, e la natura rodata dell'attività. La Corte ha confermato, evidenziando che entrambi gli imputati avevano precedenti penali.

  • Rigettato
    Mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge e vizio di motivazione (capo D)

    La ricostruzione dei fatti evidenzia la condizione delle giovani ritenuta dalla Corte integrante il delitto di cui all'art. 600 c.p., con interpretazione conforme ai principi consolidati. La Corte ha valorizzato lo stato di soggezione costituito dalla sottoposizione ai riti esoterici e il fatto che le giovani erano prive di permesso di soggiorno. Il delitto di violenza sessuale non è contestato; la narrazione mira a rappresentare il clima di intimidazione. Le captazioni relative a un periodo successivo all'allontanamento della vittima non sono decisive. La Corte e il giudice di primo grado hanno ritenuto sussistenti i riscontri alle dichiarazioni delle persone offese.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale (capi A, B, C)

    Il ricorso è infondato. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali sul reato di tratta e ha precisato che, pur non avendo i coniugi partecipato al reclutamento, hanno commesso condotte riconducibili alla norma incriminatrice (ricezione, ospitalità e sfruttamento economico delle donne). La partecipazione consapevole dei ricorrenti è logicamente desunta dalla ricostruzione dei fatti e dal sistema collaudato di affidamento delle giovani.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19041
    Data del deposito : 26 maggio 2026

    Testo completo