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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19041 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXX (CUI: 05J550V) alias XXXXXXXXXXXXXX, nato in [...] ( CUI: 03JQYD1), nato a [...] il XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (CUI: 035RVN), nata in [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'assise d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi;
sentito l'avv. Francesco Maria Egidi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
sentito l'avv. Paola Maura Patruno, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Milano del 27 febbraio 2024, il quale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, avendoli ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di tratta di persone aggravato (artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19041 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 comma 1, lett. b) e c) cod. pen. contestati ai capi A), B), C) dell’imputazione) e di riduzione o mantenimento in schiavitù aggravata (artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1, lett. b) cod. pen. contestato al capo D) dell’imputazione) nonché XXXXXXXXX del delitto di sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 3, n. 8) e 4, n. 1) legge n. 75 del 1958 (contestato al capo E) e XXXXXXX dei delitti di tentata estorsione, cui agli artt. 81, 56 e 629 cod. pen. (contestati ai capi F) e G) dell’imputazione). Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti oggetto del processo, quali emergono dalle sentenze di merito:XXXXXXXXXXXXXXXXX e la sorella XXXXXXXXXXXXXX, detta XXXXX, avevano intrapreso un lungo viaggio dalla Nigeria per raggiungere l’Europa. Giunte in Libia, XXX era riuscita ad imbarcarsi per prima, giungendo a Lampedusa il 21 aprile 2017 e venendo collocata nel centro di accoglienza di Campomarino, in provincia di Campobasso. La sorella XXXXX, invece, si imbarcava successivamente e giungeva in Sicilia nel maggio 2017 insieme ad un uomo, tale XXXX, successivamente identificato in XXXXXXXXXXXX, che le aveva aiutate a partire. Giunta in Italia, XXXXX era stata accompagnata a Milano da XXXX, il quale l’aveva condotta in casa di alcuni connazionali, successivamente identificati in XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, i quali con violenze (consistite in privazioni di cibo, percosse e violenze sessuali ripetute e di gruppo) l’avevano indotta a prostituirsi. La giovane, intimorita dalla condotta violenta e suggestionata dal timore di conseguenze gravi per sé e per la famiglia rimasta in Nigeria ove avesse violato l’impegno assunto prima di partire e consacrato da un rito tribale cui era stata sottoposta unitamente alla sorella, acconsentiva a prostituirsi, con condotta che si protraeva dal maggio 2017 al marzo 2018. In detto periodo, ella viveva presso l’abitazione dei due connazionali, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, insieme ad altre due giovani nigeriane, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, già presenti al suo arrivo e già avviate alla prostituzione. Le giovani, condotte quotidianamente in strada, erano costrette a versare interamente i loro guadagni nelle mani di XXXXXXXXXXXXXX, al fine di estinguere il debito relativo alle spese di viaggio, nonché le spese per il loro mantenimento, somma che ammontava a 20/30mila euro, secondo quanto appreso una volta giunte a destinazione. Parte delle somme guadagnate da XXXXXXXXXX venivano versate da XXXXX a XXXX che si recava periodicamente a riscuotere gli importi. Durante i mesi di permanenza in Melegnano, ove ella si trovava, era riuscita a contattare la sorella XXX, alla quale riferiva che XXXX faceva molte pressioni su di lei perché inducesse la sorella a raggiungerla a Milano per avviarla alla prostituzione, sempre al fine dichiarato di estinguere il debito relativo alle spese di viaggio asseritamente anticipate. Riferiva alla sorella le pesanti condizioni materiali e morali nelle quali era costretta vivere. Tale situazione si protraeva sin quando XXX trasmetteva alla sorella un video, nel quale un capo spirituale di Benin City liberava le giovani dal giogo del sortilegio -J. Successivamente a tale evento, ella riacquisiva coraggio e fuggiva dalla abitazione di Melegnano insieme ad una delle ragazze avviate alla prostituzione, ovvero XXXXXXXXXXXXXX, raggiungendo la propria sorella in Molise. Alcuni 2 mesi dopo, ella incontrava XXXX, il quale approfittava del fortuito incontro per tornare a pressarla per indurla a estinguere il debito, minacciando anche lei e la sorella di fare del male alla loro sorella minore rimasta in Nigeria. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata da XXX, proseguivano con l’assunzione delle sommarie informazioni di XXXXX nonché di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, ribadite anche in sede di incidente probatorio, e trovavano conferma nell’esame dei tabulati telefonici, in riscontri di Polizia Giudiziaria nonché in intercettazioni telefoniche. Le captazioni consentivano di accertare che l’attività di sfruttamento della prostituzione da parte di XXXXXXXXXXXXXX, proseguiva anche dopo la fuga delle due giovani, essendo emerso che un’altra giovane, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, veniva sfruttata dall’odierna imputata, con l’aiuto di tale XXXXXXXXXXXXXXXX, la quale accompagnava le giovani nel luogo della prostituzione, controllava che svolgessero la loro attività, contava i clienti che ricevevano, per poi riferire le notizie a XXXXX, la quale svolgeva il ruolo di “Madam”. Tali condotte, dettagliatamente descritte nelle sentenze di primo e secondo grado, venivano ricondotte ai reati contestati, per i quali venivano inflitte agli imputati pene tra i 12 e i 15 anni e 4 mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati. La difesa di XXXXXXXXXXXX articola quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. vengono riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, relativo ai capi A), B), e C), lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di effettuare una analisi critica delle prove raccolte, in tal modo omettendo di esaminare le incongruenze nelle testimonianze e di chiarire aspetti della vicenda rilevanti, tra i quali, la situazione di vulnerabilità delle sorelle XXXXX, l’anticipazione delle spese di viaggio da parte del ricorrente, i rapporti tra questi e gli altri soggetti che avrebbero organizzato il viaggio delle altre persone offese, le ragioni che lo avevano indotto ad affrontare il pericoloso viaggio con la giovane XXXXX. Eccepisce, altresì, la insufficienza della motivazione laddove ha valorizzato solo gli elementi a carico dell’indagato, omettendo di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di superare gli argomenti a favore dell’imputato e laddove ha omesso di illustrare gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto provato il dolo specifico del delitto contestato;
2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo D), eccepisce vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di riduzione e mantenimento in schiavitù e alla aggravante contestata. Osserva che non risulta provata alcuna delle condotte integranti l’elemento oggettivo del reato contestato, osservando, in proposito, che l’istruttoria aveva escluso che le 3 sorelle XXXXX fossero effettivamente suggestionate dal rito -J e mancava la prova delle altre condotte integranti la fattispecie. Mancava, inoltre, secondo la difesa, la prova della costrizione a prestazioni sessuali, non essendo emerso alcun elemento che consentisse di ricondurre al ricorrente una o più delle condotte integranti lo sfruttamento della prostituzione quale mezzo per restituire le spese anticipate per il viaggio, tanto più che non vi era prova di un rapporto diretto tra questi e le giovani nella richiesta di denaro e che non vi erano elementi per affermare che egli si recasse nell’appartamento di Melegnano per prelevare denaro. Manca, quindi, secondo la tesi difensiva, la prova del concorso nel reato di riduzione in schiavitù.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta l’illogicità della ricostruzione in fatto, apparendo irrazionale che il ricorrente, il cui compito, secondo la sentenza, era quello di reclutare le giovani donne da avviare alla prostituzione in cambio di una partecipazione agli utili del meretricio, una volta giunto in Italia avesse abbandonato la giovane XXXXX, facendola giungere da sola nella città di Milano. Con riferimento alle condotte di tentata estorsione di cui ai capi F) e G), rilevava che la somma di denaro richiesta non costituiva un profitto ingiusto, in quanto egli aveva anticipato il denaro necessario per il viaggio delle giovani donne, sicché poteva, al più, ravvisarsi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, infine, difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine alla dosimetria della pena, osservando che sussistono elementi positivi per riconoscere le attenuanti in ragione della corretta condotta processuale e dell’incensuratezza dell’imputato e che la pena è stata illogicamente determinata in misura superiore al minimo edittale, così da ridurre anche l’utilità della scelta del rito abbreviato, e in misura vicina a quella dei coimputati nonostante il diverso e minore ruolo assunto e nonostante i correi annoverino pregiudizi penali. Concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. Rileva preliminarmente che la sentenza impugnata non ha esaminato le contraddittorietà, inverosimiglianze, lacune nelle deposizioni delle persone offese, la cui narrazione è stata acriticamente recepita in sentenza.
3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge 4 penale, avendo le sentenze, di primo e secondo grado, omesso di approfondire gli elementi costitutivi dei reati contestati. Richiama, in proposito, la definizione di tratta fornita dall’art. 1, n. 2 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite e osserva che le sentenze non hanno individuato le condotte dei ricorrenti costituenti concorso nel reato in questione. Lamenta, inoltre, che la Corte non si sia confrontata con le incongruenze, illogicità, contraddittorietà, inverosimiglianze contenute nelle deposizioni delle persone offese (singolarmente enunciate), delle quali non è stata valutata l’attendibilità; che non abbia chiarito le ragioni per le quali i due ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti nelle condotte reclutamento, trasporto ed introduzione in Italia, non essendo stato dimostrato alcun collegamento tra i ricorrenti ed i soggetti che avrebbero commesso tale azioni e non essendo emerso alcun contatto tra le donne e i due imputati prima del loro arrivo in Italia, sicché non è stato chiarito l’apporto morale o materiale fornito dai due imputati alla commissione del delitto di tratta, né fornita la prova dell’elemento soggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di riduzione in schiavitù. Osserva che l’istruttoria non ha fatto emergere nessuna condotta riferibile agli imputati che abbia integrato la fattispecie di reato contestata, essendo stata smentita qualsiasi forma di violenza, minaccia o pressione indebita sulla famiglia e sulla sorella minore, in relazione alla quale la versione resa sarebbe contraddittoria, concludendo con l’affermare che «venivano artatamente ignorate al fine di adattare l’esito del presente procedimento alla tesi accusatoria della Procura» le risultanze degli atti di indagine che, secondo la difesa, smentivano la testimonianza della persona offesa in relazione alle violenze subite. La difesa richiama gli allegati all’informativa, costituiti, per quanto è dato comprendere, da attività captative di immagini e conversazioni effettuate nel periodo dal 28.2.2019 al 5.8.2020, dai quali non si evinceva alcuna conferma delle violenze asseritamente subite dalla XXXXXXXXXX e dalle altre giovani e non confermate dalle altre giovani. In relazione al reato di sfruttamento della prostituzione, evidenzia che nessuna prova è stata fornita del controllo esercitato dai ricorrenti sull’attività di prostituzione esercitata dalle giovani e che la presenza nell’abitazione di Melegnano era dovuta al fatto che, essendo costoro clandestine e non potendo procurarsi una abitazione, avevano ottenuto ospitalità presso i ricorrenti, loro connazionali, in regola con il permesso di soggiorno. 5 L’ospitalità loro accordata spiegava perché venissero versate le somme mensili agli odierni ricorrenti.
3.3 Con il terzo motivo, censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito di meglio adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti e nega che il precedente della ricorrente XXXXXXXXXXXXXX per il reato di immigrazione clandestina possa costituire ragione sufficiente a negare la concessione del beneficio invocato.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso osservando che i motivi di impugnazione, sono, in parte, riversati in fatto e, quindi, inammissibili. Per il resto, ha osservato che, trattandosi di un’ipotesi di doppia conforme, la Corte territoriale deve affrontare gli elementi di censura nuovi, ben potendo per il resto, richiamare gli argomenti del giudice di primo grado. Inoltre, ha ritenuto congrua la motivazione relativa alle circostanze attenuanti generiche. Anche il secondo ricorso è infondato non essendoci contraddizioni tra le dichiaranti.
5. I difensori, in sede di discussione, hanno ribadito le argomentazioni esposte in sede di ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, al fine di assicurare chiarezza espositiva, si precisa che: XXXXXXXXXXXX (detto XXXX) è imputato dei seguenti reati: capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, detta XXXXX;
Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen. (riduzione in schiavitù) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX), XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;
Capo G): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX;
Capo H): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX); XXXXXXXXXXXXX (detto Cy) e XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX o XXXXX) sono imputati dei seguenti reati: capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (XXXXX); Capo B): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX;
Capo C): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXX;
Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen. 6 (riduzione in schiavitù) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX), XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXè imputata anche del seguente reato: Capo E): artt. 81, 110 (con soggetti giudicati separatamente) cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 1 legge n. 75 del 1958 ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Il reato di tratta di cui all’art. 601 cod. pen. nell’attuale formulazione, costituisce fattispecie plurima e descrive due condotte alternative: il fatto di colui che recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità rispetto a una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); il fatto di chi realizza le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha su di essa autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. La prima ipotesi prevista è punita a titolo di dolo generico, mentre per la seconda è richiesto il dolo specifico, individuato nel fine di indurre le vittime a costringerle alle prestazioni, già prima elencate, che ne comportano lo sfruttamento: «In sintesi, nel fuoco del dolo specifico entrano quelle situazioni che integrano il secondo degli eventi costitutivi della fattispecie di riduzione in servitù [...] (Sez. 1, n. 35992 del 5/3/2019, [...], Rv. 276718» (Sez. 5, n. 20726 del 28/3/2024, Rv. 286454-01).
2.1. Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù sanzionato dall’art. 600 cod. pen. presenta una duplice configurazione, essendo integrato alternativamente (1) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o (2) dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (Sez. 3, n. 24269 del 27/5/2010, Rv. 247704). Sez. 5, n. 26143 del 2/5/2024, ha chiarito che «In particolare, la condizione personale della vittima del delitto di cui all'articolo 600, comma 1, seconda parte, cod. pen. qualificabile come servitù, è caratterizzata da uno stato di soggezione continuativa, provocato o 7 mantenuto con una delle modalità indicate al comma 2 della norma citata ossia «mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona», che si sostanzia nel costringere o indurre la persona stessa a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». Si è precisato che il legislatore ha tratteggiato la condotta riconducibile al delitto di riduzione o mantenimento in servitù attraverso la descrizione: 1) delle modalità con le quali il soggetto attivo realizza la situazione di assoggettamento (violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione di vulnerabilità o comunque di necessità); 2) della destinazione (al lavoro, a prestazioni sessuali non consenzienti, all'accattonaggio) riservata alla persona sfruttata, con l'aggiunta di una clausola di chiusura («o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento») tali da escludere che l'elenco sia da considerare tassativo. Perché possa ritenersi integrata la fattispecie è, quindi, necessaria la prova che il soggetto agente ha ridotto o mantenuto la persona sfruttata in uno stato di soggezione continuativa tramite una delle modalità indicate nella disposizione di cui all'articolo 600, secondo comma, cod. pen. (ovvero con violenza fisica o psichica o con approfittamento di una posizione di debolezza) e, in seconda battuta, la prova dell'imposizione al soggetto passivo di prestazioni integranti una delle forme di sfruttamento enumerate dalla disposizione di quelle articolo 600, comma 1, seconda parte cod. pen. (prestazioni sessuali o lavorative o l'accattonaggio o nell'imporre con le stesse modalità ulteriori obblighi di fare). La giurisprudenza di legittimità ha, oltretutto, chiarito che per l'integrazione del delitto di cui all'articolo 600, primo comma, seconda parte codice penale, non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, essendo sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa idonea a configurare lo stato di soggezione richiesto dalla norma incriminatrice, il che comporta che la soggezione continuativa non sia esclusa qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima che non intacchi il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 25048 del 5/11/2013, dep.2014, Rv. 260230; Sez. 5, n. 2775 del 18/11/2010, dep. 2011, Rv. 249257). Al fine di chiarire il concetto di situazione di necessità in cui versa la vittima, si è precisato che il concetto di necessità non può essere 8 posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'articolo 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.c.), e, quindi, come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di posizione di vulnerabilità indicata nella decisione quadro dell'unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione (Sez. 5, n. 26143 del 2/5/2024).
2.3. Il delitto di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall’art. 3, n. 8 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 consiste in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione, anche di natura non economica, e richiede il dolo specifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione di guadagni ottenuti con tale attività (Sez. 3, n. 74 del 24/10/2018, Rv. 274762-02).
2.4 Quanto, infine, al delitto di tentata estorsione, Sez. U. del 16/7/2020, n. 29541, Rv. 280027 ha chiarito che «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], 9 Rv. 268362)».
3. Tanto premesso, si osserva che la difesa di XXXXXXXXXXXX, in via preliminare, ha lamentato che la Corte territoriale abbia del tutto omesso una analisi critica delle fonti di prova non avendo esaminato e risolto le incongruenze e carenze evidenziate dalla difesa in relazione alle contraddizioni delle deposizioni delle persone offese. La censura, così come formulata, è aspecifica e, quindi, inammissibile. Il ricorso ripropone le censure già formulate in appello, e ritenute infondate, ma rimane del tutto indeterminata per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 20/3/2000; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004). Deve in proposito, premettersi che la sentenza di secondo grado ha integralmente confermato quella del primo grado della quale ha ripetutamente richiamato le argomentazioni. Si è, quindi, realizzata una ipotesi di c.d. “doppia conforme” per effetto della quale le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218-01). Con specifico riferimento alla attendibilità delle persone offese, la Corte territoriale si è esplicitamente pronunciata sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni, osservando che le giovani hanno reso «ricostruzione del tutto coincidenti tra di loro e congruenti con altre risultanze processuali emerse nel corso delle indagini», richiamando, in proposito, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria dopo la presentazione delle denunce (elencati nella sentenza di primo grado, specificamente richiamata), i servizi di osservazione e pedinamento, le intercettazioni telefoniche, le acquisizioni dei tabulati. Tale valutazione è stata solo genericamente contestata dalla difesa, la quale non ha individuato specifici punti della motivazione della Corte carenti rispetto alle censure mosse alla sentenza di primo grado. Inoltre, è utile ricordare che alle dichiarazioni delle persone offese non si applicano le regole di cui all’art. 192, comma 3 cod. proc. pen., le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; conforme: Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 10 2018, Giro, Rv. 272152).
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al delitto di tratta, si osserva che la difesa del ricorrente prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalle sentenze di merito, valorizzando “l’interesse” delle giovani a raggiungere l’Italia e, con riferimento alla persona offesa XXXXXXXXXXXXX, sottolineando che ella è giunta in Italia facendo riferimento a soggetti che nessun collegamento hanno con il ricorrente XXXXXXX. Evidenzia che è rimasto inesplorato il profilo relativo alle modalità con le quali l’imputato si sarebbe procurato il denaro per pagare il viaggio delle sorelle XXXXX e all’entità della somma anticipata. Denuncia l’illogicità della ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, essendo irragionevole che XXXXXXX abbia effettuato il pericoloso viaggio sul barcone, esponendo anche se stesso ad un grave pericolo, per accompagnare XXXXXXXXXX. Rileva che non si è verificato se egli fosse sottoposto, a sua volta, a pressioni e minacce e che si è sottovalutata la circostanza che XXXXXXXXXXXXXXXXX avesse dichiarato di non essere rimasta intimorita e soggiogata dal rito Wodoo in quanto di religione cristiana, non traendone le necessarie conseguenze in ordine al fatto che anche la sorella XXXXX poteva ritenersi non vulnerabile per lo stesso motivo. Infine, osserva che non risulta individuata la condotta dell’imputato integrante quella sanzionata dalla norma incriminatrice. La censura, confusa e generica nell'esposizione, è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in realtà sollecita una diversa lettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede. Non è consentito alla Corte, in presenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica, effettuare una diversa valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti, in quanto la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione rimane fuori dal confine di valutazione di questa Corte. «Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa 11 contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Rv. 233708-01). Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).(Sez. 6, n. 10951 del 2006 citata). Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, si fonda su argomentazione non palesemente illogica o contraddittoria e individua la condotta assunta dall’odierno ricorrente e rientrante nella previsione dell’art. 601 cod. pen. sulla base di concordanti elementi di prova. Inquadra la condotta integrante il reato in quella sanzionata dalla seconda parte dell’art. 600 cod. pen., ovvero in quella consistente nell’aver introdotto nel territorio dello Stato, trasportato e ceduto a terzi XXXXXXXXXX, avendo fatto leva sull’inganno di una prospettiva di vita e lavorativa migliore, approfittando della sua estrema vulnerabilità dovuta allo stato di grave miseria, di inferiorità fisica e psicologica, derivante da condizioni di scarsa cultura (che la rendevano facilmente preda a credenze tribali), di isolamento sociale, di indisponibilità di risorse, di mancanza di documenti e della totale ignoranza della lingua. Condotta effettuata in concorso con i correi XXXXXXXX e XXXXXXXXX ai quali consegnava la giovane donna, con la consapevolezza che costoro l’avrebbero avviata alla prostituzione, dei cui proventi egli avrebbe ed ha beneficiato. A fronte di tale ricostruzione, della quale non si apprezzano evidenti illogicità e contraddittorietà, il ricorrente non individua con chiarezza gli elementi, a suo avviso, dissonanti rispetto alla 12 ricostruzione effettuata e non chiarisce, se non con la generica riproposizione della propria versione, priva di qualunque puntuale correlazione con la motivazione delle decisioni di merito, come gli stessi siano idonei a scardinare totalmente la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso, relativo al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie contestata. In particolare, osserva che la Corte non ha argomentato in modo convincente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto le sorelle XXXXX intimorite e soggiogate dal rito Wodoo cui erano state sottoposte, nonostante XXXXXXXX abbia espressamente dichiarato di non essere rimasta intimorita da tale rito, essendo ella di religione cristiana. Rileva che, non essendo emersa altra condotta di violenza e minaccia riferibile all’imputato, viene a mancare uno degli elementi costitutivi della fattispecie. Rileva che non vi sono neanche elementi per ritenere che egli intendesse rientrare della somma anticipata con il provento della prostituzione, e che contradditorio rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito è la circostanza che egli mai ha avuto contatti diretti con le sorelle XXXXX per avere denaro, osservando che la Corte si era espressa in termini di plausibilità in ordine alle ragioni per le quali egli si recava periodicamente nella casa si Melegnano. Anche tale motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di merito hanno motivato in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto XXXXXXXXXX soggiogata dal timore del rito cui era stata sottoposta, trovando, sul punto, coerenza nelle dichiarazioni rese dalle persone offese escusse, nonché conferma logica nel fatto che costoro trovarono il coraggio di fuggire solo dopo aver ricevuto il video dell’autorità nigeriana che le scioglieva dal vincolo. La Corte ha, inoltre, evidenziato, che è lo stesso XXXXXXX che nelle intercettazioni telefoniche si riferisce ripetutamente al rito. Quanto al fatto che egli contasse sul provento dell’attività di meretricio per rientrare delle somme anticipate, si evince dalle dichiarazioni di XXXXXXXXXX, specifiche sul punto, la quale ha riferito che, nel periodo in cui si trovava in Melegnano, aveva visto più volte XXXX presso l’abitazione ove ella dimorava e di aver appreso da questi che viveva in un centro di accoglienza e che doveva convincere la sorella a recarsi a Milano per lavorare ed estinguere il suo debito, 13 nonché da quelle della sorella XXX, dal tenore delle captazioni e delle registrazioni delle conversazioni, fonti di prova dalle quali si desume la pressione esercitata dal ricorrente dapprima su XXXXX per convincerla ad indurre la sorella XXX a recarsi a Milano per saldare il suo debito con l’attività di prostituzione, poi su entrambe le sorelle quando si sono liberate e, infine, sulla famiglia in Nigeria, come chiaramente evincibile dal tenore della conversazione intercettata e riportata in sentenza, elementi che, oltre a costituire fonte di prova autonoma, costituiscono importante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. Anche con riferimento a detto motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è del tutto generico non confrontandosi con le specifiche argomentazioni della Corte e limitandosi a fornire una lettura diversa o alternativa dei fatti o a sottolineare incongruenze (peraltro prospettando un assertivo parallelismo psicologico tra le due sorelle, quanto alla capacità suggestiva esercitata dal ritro tribale), invero non inequivoche, il tutto con argomentazioni che non sono idonee a togliere solidità alla ricostruzione effettuata.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso, la difesa contesta come illogica la ricostruzione dei fatti con riferimento al ruolo assunto da XXXXXXX nel reclutamento finalizzato al lucro derivante dall’attività di prostituzione. Anche tale censura si limita a fornire una rilettura delle fonti di prova enunciate in sentenza, senza, tuttavia, fornire elementi oggettivi che consentano di scardinare la ricostruzione effettuata in primo e in secondo grado. Il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte di appello hanno ricostruito la vicenda attraverso la testimonianza di XXXXXXXXXX, che ha trovato conferma sia in quella della sorella, sia in q u e l l a d e l l ’ a l t r a g i o v a n e a v v i a t a a l l a p r o s t i t u z i o n e , XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, nonché nei riscontri della P.G. e nelle operazioni captative. Le deposizioni testimoniali, la cui attendibilità è stata vagliata dai giudici e che non è stata contestata con riferimento a specifici profili, ma solo con riferimento ad una ritenuta illogicità, hanno sottolineato la condotta ascrivibile a XXXXXXX, costituente l’apporto da lui fornito al delitto di riduzione in schiavitù, consistita nel condurre XXXXXXXXXX in Milano, nell’affidarla a XXXXXXXXXXXXX e alla moglie di questi, XXXXXXXXXXXXXX, presso i quali veniva avviata alla prostituzione (con condotte minacciose e violente), in cambio di una parte dei proventi dell’attività della giovane. Le prove raggiunte sul punto, costituite dalla deposizione della persona offesa, non sono state specificamente contestate dalla difesa con 14 riferimento ad altri concreti elementi contrastanti, essendosi egli limitato a lamentarne una illogicità che non appare affatto evidente. Non significativa, d’altro canto, è la circostanza che le reiterate richieste rivolte da XXXXXXX alle due sorelle XXXXX, siano state fondate anche sulle difficoltà economiche dello stesso imputato che non costituiscono argomento rilevante né sotto il profilo fattuale né sotto quello logico. Da ultimo, risulta manifestamente infondata anche la tesi relativa all’insussistenza della condotta estorsiva, potendo al più configurarsi la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La giurisprudenza in precedenza citata individua la differenza tra le due fattispecie nel fatto che quella più lieve presuppone che l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. Nel caso in esame, le indagini non hanno fatto emergere la somma asseritamente anticipata dal ricorrente o da altri per lui, per consentire il viaggio delle due giovani. È, tuttavia, un argomento fortemente e razionalmente ritenuto indiziante nel senso della esorbitanza rispetto all’entità del credito, l’ingente somma richiesta a XXXXXXXXXX (euro 25.000,00), nonché il fatto che la somma sia stata determinata solo all’arrivo a Milano e il fatto che, ancor prima di affrontare il viaggio e le relative spese, le due giovani donne siano state sottoposte a pressione psicologica con la pratica del rito -J. D’altro canto, nessuna concreta allegazione risulta, idonea a introdurre, sia pure sul piano delle mere deduzioni, circostanze fattuali tali da sollevare un ragionevole dubbio rispetto alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito (sul significato della regola, v., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, [...], Rv. 288272 - 01). 15 3.4 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, del tutto genericamente, la mancanza di motivazione congrua in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla dosimetria della pena. Questa Corte ha affermato che «In tema di circostanze, ai fini del diniego delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Rv. 282693-01). Sul punto, la Corte riferiva che il ricorrente aveva contestato la mancata concessione delle circostanze menzionate non tenendo conto dello stato di incensuratezza dell’imputato e del comportamento processuale collaborativo tenuto dallo stesso. In proposito, osservava che nessun elemento positivo utile era emerso che consentisse di riconoscere l’attenuante, valorizzando, anche ai fini della determinazione della pena la particolare gravità dei reati in ragione della natura dei reati, del numero delle persone offese, per la durata dei comportamenti illeciti. Conclusivamente, rispetto al ricorrente XXXXXXX, il ricorso deve dichiararsi inammissibile essendo fondato su motivi manifestamente infondati.
4. Venendo ai motivi di ricorso formulati dalla difesa di XXXXXXXX e XXXXXXXXX, si osserva che la difesa lamenta che la Corte non abbia fornito adeguata risposta in ordine alle criticità segnalate nella ricostruzione dei fatti, tra i quali la soggezione determinata dal rito wodoo e la inverosimiglianza della narrazione della medesima XXXXXXXX relativa al momento della partenza dalla Nigeria alla Libia. Ebbene, su tale punto deve ribadirsi quanto già esposto in precedenza, ribadendo che il ricorso è, sul punto, inammissibile in quanto si limita a proporre una lettura diversa o, comunque, ad evidenziare profili di illogicità non manifesti e, comunque, non tali da inficiare la tenuta logica della ricostruzione nel suo complesso.
4.1Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo ai capi A), B) e C), si lamenta che i giudici di merito non abbiano approfondito gli elementi costituitivi del delitto di tratta evincibile dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite;
non abbiano chiarito in cosa si 16 sarebbe estrinsecata la condotta di concorso in tale reato, avendo omesso di contestare anche la fattispecie associativa che meglio avrebbe chiarito i ruoli di ciascuno dei partecipi. In relazione a tali doglianze, prive di qualunque profilo di fondatezza per le ragioni che si diranno, si osserva che sia il giudice di primo grado sia la Corte hanno richiamato i principi giurisprudenziali in punto di individuazione delle condotte integranti il reato contestato. La Corte, in particolare, dopo aver ricostruito il fatto riportando le fonti di prova, ha precisato che, pur non avendo i coniugi partecipato al reclutamento, tuttavia avevano commesso più condotte riconducibili alla norma incriminatrice ovvero avevano ricevute in consegna le donne, una volta giunte in Italia, e le avevano ospitate presso la propria abitazione, sfruttandole per loro tornaconto economico, sia facendole prostituire, sia costringendole a svolgere i lavori domestici. Quanto alla mancata contestazione della fattispecie associativa che, peraltro, avrebbe costituito un ulteriore reato a carico degli imputati, si osserva che esso ha connotati ed elementi costitutivi diversi dal concorso e che il ruolo assunto da ciascuno dei concorrenti è del tutto comprensibile e chiarito dalle sentenze. Quanto all’elemento soggettivo del reato, la consapevole partecipazione dei ricorrenti alla condotta del concorrente LE e degli altri partecipi alla tratta non individuati, è stata tratta logicamente dai giudici di merito dalla complessiva ricostruzione dei fatti. È emerso che, in tutte le occasioni contestate, una volta giunte in Italia, le giovani venivano affidate a XXXXX che andava personalmente a ritirarle o inviava terze persone di sua fiducia (XXXXXXXXXXXX): condotta sintomatica di un sistema collaudato e, quindi, pienamente consapevole. Del tutto genericamente prospettata è la questione relativa alla omessa valutazione di attendibilità delle persone offese. Invero, la sentenza impugnata si sofferma sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziando che queste ultime (rese in più occasioni, ovvero davanti alla PG operante e in incidente probatorio) «sono del tutto coincidenti tra di loro e congruenti con le altre risultanze processuali emerse nel corso delle indagini», richiamando i plurimi riscontri elencati nella sentenza di primo grado alle e relative agli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, alle intercettazioni telefoniche, all’acquisizione dei 17 tabulati, ai riscontri di P.G. attraverso la banca dati SDI e gli Uffici dell’anagrafe. Su tale punto, i ricorrenti si limitano ad una generica censura, senza confrontarsi puntualmente con i plurimi elementi addotti e senza individuare elementi di contraddittorietà.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti osservano che non vi sono elementi per ritenere che le persone offese siano state soggiogate in modo continuativo, sì da integrare il reato di mantenimento in schiavitù. Sul punto, si osserva che la ricostruzione dei fatti evidenzia la condizione in cui si trovavano le giovani che è stata ritenuta dalla Corte come integrante il delitto di cui all’art. 600 cod. pen., con interpretazione conforme ai principi consolidatidi questa Corte. La Corte, a tal fine, ha valorizzato, in punto di sussunzione dei fatti nella fattispecie incriminatrice, lo stato di soggezione costituito dalla sottoposizione ai riti esoterici. Ulteriori elementi dello stato di soggezione, inoltre, sono stati individuati nella sentenza di primo grado, cui ha rinviato la sentenza impugnata, nel fatto che le giovani erano prive di permesso di soggiorno, e, quindi, senza accesso ad un lavoro regolare. Anche su tale punto, peraltro, la censura è meramente rivalutativa e non si confronta con i singoli argomenti fattuali evidenziati in sentenza. Quanto al fatto che non vi sia prova certa delle violenze sessuali subite dalla XXXXXXXXXX, si osserva che il delitto di violenza sessuale non è contestato agli imputati. La narrazione è volta a rappresentare il clima di intimidazione e di soggiogazione cui è stata sottoposta la persona offesa al fine di piegarne la volontà con mortificazioni e umiliazioni. Del tutto irrilevante è la circostanza che l’attività captativa di immagini e conversazioni effettuate dal 28.2.2019 al 5.8.2020 (i cui esiti non sono allegati ai fini dell’autosufficienza del ricorso) non abbia confermato le violenze subite dalle giovani e da XXXXX in particolare. Le captazioni riferite sono relative ad un periodo nel quale la giovane XXXXX si era già allontanata dalla casa in Milano. In ogni caso, la Corte e, prima ancora, la sentenza di primo grado, hanno enunciato i plurimi riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, ritenendoli, con motivazione, congrua, idonei a fornire prova degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestato. Rispetto alla pluralità di tali elementi, la circostanza che taluni degli elementi addotti non sia stata riscontrata non è idonea ad inficiare la valutazione complessiva fornita sul punto. 18 4.3. Quanto al reato di sfruttamento della prostituzione, i giudici di merito hanno razionalmente fondato le proprie conclusioni su prove, rispetto alle quali la censura è generica e contrastante con gli elementi emersi dall’istruttoria. La versione dei fatti fornita tende ad una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede. La Corte territoriale ha richiamato le conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra gli imputati e tra questi e la p.o. XXXXXXXX nonchè gli esiti dei servizi di osservazione, pervenendo, con motivazione logica, a ritenere pienamente provata la responsabilità con riferimento al capo e).
4.4 Quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generica. Già il Tribunale aveva evidenziato che le circostanze generiche non potevano essere concesse in ragione della gravità e ampiezza dei fatti contestati, della elevata capacità criminale, dell’indole violenta e prevaricatrice, rafforzata dalle reciprocità delle azioni, dal fatto che erano state commesse in danno di più persone, evidenziando che le condotte erano il frutto di una attività rodata, che si svolgeva con modalità di volta in volta sovrapponibili e che, anche in questo reiterarsi sempre uguale, integra un elemento di riscontro al dichiarato delle persone offese. Inoltre, la Corte ha enunciato che entrambi gli imputati annoveravano pregiudizi penali. In particolare, XXXXXXXX per gravi reati (rapina, stupefacenti, lesioni, rissa etc.), Egarevba per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Alla luce dei motivi esposti, deve ritenersi che i motivi di ricorso, generici e rivalutativi, siano manifestamente infondati e determinino, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 19
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi;
sentito l'avv. Francesco Maria Egidi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
sentito l'avv. Paola Maura Patruno, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Milano del 27 febbraio 2024, il quale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, avendoli ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di tratta di persone aggravato (artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19041 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 comma 1, lett. b) e c) cod. pen. contestati ai capi A), B), C) dell’imputazione) e di riduzione o mantenimento in schiavitù aggravata (artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1, lett. b) cod. pen. contestato al capo D) dell’imputazione) nonché XXXXXXXXX del delitto di sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 3, n. 8) e 4, n. 1) legge n. 75 del 1958 (contestato al capo E) e XXXXXXX dei delitti di tentata estorsione, cui agli artt. 81, 56 e 629 cod. pen. (contestati ai capi F) e G) dell’imputazione). Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti oggetto del processo, quali emergono dalle sentenze di merito:XXXXXXXXXXXXXXXXX e la sorella XXXXXXXXXXXXXX, detta XXXXX, avevano intrapreso un lungo viaggio dalla Nigeria per raggiungere l’Europa. Giunte in Libia, XXX era riuscita ad imbarcarsi per prima, giungendo a Lampedusa il 21 aprile 2017 e venendo collocata nel centro di accoglienza di Campomarino, in provincia di Campobasso. La sorella XXXXX, invece, si imbarcava successivamente e giungeva in Sicilia nel maggio 2017 insieme ad un uomo, tale XXXX, successivamente identificato in XXXXXXXXXXXX, che le aveva aiutate a partire. Giunta in Italia, XXXXX era stata accompagnata a Milano da XXXX, il quale l’aveva condotta in casa di alcuni connazionali, successivamente identificati in XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, i quali con violenze (consistite in privazioni di cibo, percosse e violenze sessuali ripetute e di gruppo) l’avevano indotta a prostituirsi. La giovane, intimorita dalla condotta violenta e suggestionata dal timore di conseguenze gravi per sé e per la famiglia rimasta in Nigeria ove avesse violato l’impegno assunto prima di partire e consacrato da un rito tribale cui era stata sottoposta unitamente alla sorella, acconsentiva a prostituirsi, con condotta che si protraeva dal maggio 2017 al marzo 2018. In detto periodo, ella viveva presso l’abitazione dei due connazionali, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, insieme ad altre due giovani nigeriane, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, già presenti al suo arrivo e già avviate alla prostituzione. Le giovani, condotte quotidianamente in strada, erano costrette a versare interamente i loro guadagni nelle mani di XXXXXXXXXXXXXX, al fine di estinguere il debito relativo alle spese di viaggio, nonché le spese per il loro mantenimento, somma che ammontava a 20/30mila euro, secondo quanto appreso una volta giunte a destinazione. Parte delle somme guadagnate da XXXXXXXXXX venivano versate da XXXXX a XXXX che si recava periodicamente a riscuotere gli importi. Durante i mesi di permanenza in Melegnano, ove ella si trovava, era riuscita a contattare la sorella XXX, alla quale riferiva che XXXX faceva molte pressioni su di lei perché inducesse la sorella a raggiungerla a Milano per avviarla alla prostituzione, sempre al fine dichiarato di estinguere il debito relativo alle spese di viaggio asseritamente anticipate. Riferiva alla sorella le pesanti condizioni materiali e morali nelle quali era costretta vivere. Tale situazione si protraeva sin quando XXX trasmetteva alla sorella un video, nel quale un capo spirituale di Benin City liberava le giovani dal giogo del sortilegio -J. Successivamente a tale evento, ella riacquisiva coraggio e fuggiva dalla abitazione di Melegnano insieme ad una delle ragazze avviate alla prostituzione, ovvero XXXXXXXXXXXXXX, raggiungendo la propria sorella in Molise. Alcuni 2 mesi dopo, ella incontrava XXXX, il quale approfittava del fortuito incontro per tornare a pressarla per indurla a estinguere il debito, minacciando anche lei e la sorella di fare del male alla loro sorella minore rimasta in Nigeria. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata da XXX, proseguivano con l’assunzione delle sommarie informazioni di XXXXX nonché di XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, ribadite anche in sede di incidente probatorio, e trovavano conferma nell’esame dei tabulati telefonici, in riscontri di Polizia Giudiziaria nonché in intercettazioni telefoniche. Le captazioni consentivano di accertare che l’attività di sfruttamento della prostituzione da parte di XXXXXXXXXXXXXX, proseguiva anche dopo la fuga delle due giovani, essendo emerso che un’altra giovane, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, veniva sfruttata dall’odierna imputata, con l’aiuto di tale XXXXXXXXXXXXXXXX, la quale accompagnava le giovani nel luogo della prostituzione, controllava che svolgessero la loro attività, contava i clienti che ricevevano, per poi riferire le notizie a XXXXX, la quale svolgeva il ruolo di “Madam”. Tali condotte, dettagliatamente descritte nelle sentenze di primo e secondo grado, venivano ricondotte ai reati contestati, per i quali venivano inflitte agli imputati pene tra i 12 e i 15 anni e 4 mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati. La difesa di XXXXXXXXXXXX articola quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. vengono riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, relativo ai capi A), B), e C), lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di effettuare una analisi critica delle prove raccolte, in tal modo omettendo di esaminare le incongruenze nelle testimonianze e di chiarire aspetti della vicenda rilevanti, tra i quali, la situazione di vulnerabilità delle sorelle XXXXX, l’anticipazione delle spese di viaggio da parte del ricorrente, i rapporti tra questi e gli altri soggetti che avrebbero organizzato il viaggio delle altre persone offese, le ragioni che lo avevano indotto ad affrontare il pericoloso viaggio con la giovane XXXXX. Eccepisce, altresì, la insufficienza della motivazione laddove ha valorizzato solo gli elementi a carico dell’indagato, omettendo di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di superare gli argomenti a favore dell’imputato e laddove ha omesso di illustrare gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto provato il dolo specifico del delitto contestato;
2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo D), eccepisce vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di riduzione e mantenimento in schiavitù e alla aggravante contestata. Osserva che non risulta provata alcuna delle condotte integranti l’elemento oggettivo del reato contestato, osservando, in proposito, che l’istruttoria aveva escluso che le 3 sorelle XXXXX fossero effettivamente suggestionate dal rito -J e mancava la prova delle altre condotte integranti la fattispecie. Mancava, inoltre, secondo la difesa, la prova della costrizione a prestazioni sessuali, non essendo emerso alcun elemento che consentisse di ricondurre al ricorrente una o più delle condotte integranti lo sfruttamento della prostituzione quale mezzo per restituire le spese anticipate per il viaggio, tanto più che non vi era prova di un rapporto diretto tra questi e le giovani nella richiesta di denaro e che non vi erano elementi per affermare che egli si recasse nell’appartamento di Melegnano per prelevare denaro. Manca, quindi, secondo la tesi difensiva, la prova del concorso nel reato di riduzione in schiavitù.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta l’illogicità della ricostruzione in fatto, apparendo irrazionale che il ricorrente, il cui compito, secondo la sentenza, era quello di reclutare le giovani donne da avviare alla prostituzione in cambio di una partecipazione agli utili del meretricio, una volta giunto in Italia avesse abbandonato la giovane XXXXX, facendola giungere da sola nella città di Milano. Con riferimento alle condotte di tentata estorsione di cui ai capi F) e G), rilevava che la somma di denaro richiesta non costituiva un profitto ingiusto, in quanto egli aveva anticipato il denaro necessario per il viaggio delle giovani donne, sicché poteva, al più, ravvisarsi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, infine, difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine alla dosimetria della pena, osservando che sussistono elementi positivi per riconoscere le attenuanti in ragione della corretta condotta processuale e dell’incensuratezza dell’imputato e che la pena è stata illogicamente determinata in misura superiore al minimo edittale, così da ridurre anche l’utilità della scelta del rito abbreviato, e in misura vicina a quella dei coimputati nonostante il diverso e minore ruolo assunto e nonostante i correi annoverino pregiudizi penali. Concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. Rileva preliminarmente che la sentenza impugnata non ha esaminato le contraddittorietà, inverosimiglianze, lacune nelle deposizioni delle persone offese, la cui narrazione è stata acriticamente recepita in sentenza.
3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge 4 penale, avendo le sentenze, di primo e secondo grado, omesso di approfondire gli elementi costitutivi dei reati contestati. Richiama, in proposito, la definizione di tratta fornita dall’art. 1, n. 2 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite e osserva che le sentenze non hanno individuato le condotte dei ricorrenti costituenti concorso nel reato in questione. Lamenta, inoltre, che la Corte non si sia confrontata con le incongruenze, illogicità, contraddittorietà, inverosimiglianze contenute nelle deposizioni delle persone offese (singolarmente enunciate), delle quali non è stata valutata l’attendibilità; che non abbia chiarito le ragioni per le quali i due ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti nelle condotte reclutamento, trasporto ed introduzione in Italia, non essendo stato dimostrato alcun collegamento tra i ricorrenti ed i soggetti che avrebbero commesso tale azioni e non essendo emerso alcun contatto tra le donne e i due imputati prima del loro arrivo in Italia, sicché non è stato chiarito l’apporto morale o materiale fornito dai due imputati alla commissione del delitto di tratta, né fornita la prova dell’elemento soggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di riduzione in schiavitù. Osserva che l’istruttoria non ha fatto emergere nessuna condotta riferibile agli imputati che abbia integrato la fattispecie di reato contestata, essendo stata smentita qualsiasi forma di violenza, minaccia o pressione indebita sulla famiglia e sulla sorella minore, in relazione alla quale la versione resa sarebbe contraddittoria, concludendo con l’affermare che «venivano artatamente ignorate al fine di adattare l’esito del presente procedimento alla tesi accusatoria della Procura» le risultanze degli atti di indagine che, secondo la difesa, smentivano la testimonianza della persona offesa in relazione alle violenze subite. La difesa richiama gli allegati all’informativa, costituiti, per quanto è dato comprendere, da attività captative di immagini e conversazioni effettuate nel periodo dal 28.2.2019 al 5.8.2020, dai quali non si evinceva alcuna conferma delle violenze asseritamente subite dalla XXXXXXXXXX e dalle altre giovani e non confermate dalle altre giovani. In relazione al reato di sfruttamento della prostituzione, evidenzia che nessuna prova è stata fornita del controllo esercitato dai ricorrenti sull’attività di prostituzione esercitata dalle giovani e che la presenza nell’abitazione di Melegnano era dovuta al fatto che, essendo costoro clandestine e non potendo procurarsi una abitazione, avevano ottenuto ospitalità presso i ricorrenti, loro connazionali, in regola con il permesso di soggiorno. 5 L’ospitalità loro accordata spiegava perché venissero versate le somme mensili agli odierni ricorrenti.
3.3 Con il terzo motivo, censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito di meglio adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti e nega che il precedente della ricorrente XXXXXXXXXXXXXX per il reato di immigrazione clandestina possa costituire ragione sufficiente a negare la concessione del beneficio invocato.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso osservando che i motivi di impugnazione, sono, in parte, riversati in fatto e, quindi, inammissibili. Per il resto, ha osservato che, trattandosi di un’ipotesi di doppia conforme, la Corte territoriale deve affrontare gli elementi di censura nuovi, ben potendo per il resto, richiamare gli argomenti del giudice di primo grado. Inoltre, ha ritenuto congrua la motivazione relativa alle circostanze attenuanti generiche. Anche il secondo ricorso è infondato non essendoci contraddizioni tra le dichiaranti.
5. I difensori, in sede di discussione, hanno ribadito le argomentazioni esposte in sede di ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, al fine di assicurare chiarezza espositiva, si precisa che: XXXXXXXXXXXX (detto XXXX) è imputato dei seguenti reati: capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, detta XXXXX;
Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen. (riduzione in schiavitù) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX), XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;
Capo G): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX;
Capo H): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX); XXXXXXXXXXXXX (detto Cy) e XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX o XXXXX) sono imputati dei seguenti reati: capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (XXXXX); Capo B): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX;
Capo C): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c) (tratta) ai danni di XXXXXXXXXXXXX;
Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen. 6 (riduzione in schiavitù) ai danni di XXXXXXXXXXXXXX (detta XXXXX), XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXè imputata anche del seguente reato: Capo E): artt. 81, 110 (con soggetti giudicati separatamente) cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 1 legge n. 75 del 1958 ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Il reato di tratta di cui all’art. 601 cod. pen. nell’attuale formulazione, costituisce fattispecie plurima e descrive due condotte alternative: il fatto di colui che recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità rispetto a una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); il fatto di chi realizza le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha su di essa autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. La prima ipotesi prevista è punita a titolo di dolo generico, mentre per la seconda è richiesto il dolo specifico, individuato nel fine di indurre le vittime a costringerle alle prestazioni, già prima elencate, che ne comportano lo sfruttamento: «In sintesi, nel fuoco del dolo specifico entrano quelle situazioni che integrano il secondo degli eventi costitutivi della fattispecie di riduzione in servitù [...] (Sez. 1, n. 35992 del 5/3/2019, [...], Rv. 276718» (Sez. 5, n. 20726 del 28/3/2024, Rv. 286454-01).
2.1. Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù sanzionato dall’art. 600 cod. pen. presenta una duplice configurazione, essendo integrato alternativamente (1) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o (2) dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (Sez. 3, n. 24269 del 27/5/2010, Rv. 247704). Sez. 5, n. 26143 del 2/5/2024, ha chiarito che «In particolare, la condizione personale della vittima del delitto di cui all'articolo 600, comma 1, seconda parte, cod. pen. qualificabile come servitù, è caratterizzata da uno stato di soggezione continuativa, provocato o 7 mantenuto con una delle modalità indicate al comma 2 della norma citata ossia «mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona», che si sostanzia nel costringere o indurre la persona stessa a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». Si è precisato che il legislatore ha tratteggiato la condotta riconducibile al delitto di riduzione o mantenimento in servitù attraverso la descrizione: 1) delle modalità con le quali il soggetto attivo realizza la situazione di assoggettamento (violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione di vulnerabilità o comunque di necessità); 2) della destinazione (al lavoro, a prestazioni sessuali non consenzienti, all'accattonaggio) riservata alla persona sfruttata, con l'aggiunta di una clausola di chiusura («o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento») tali da escludere che l'elenco sia da considerare tassativo. Perché possa ritenersi integrata la fattispecie è, quindi, necessaria la prova che il soggetto agente ha ridotto o mantenuto la persona sfruttata in uno stato di soggezione continuativa tramite una delle modalità indicate nella disposizione di cui all'articolo 600, secondo comma, cod. pen. (ovvero con violenza fisica o psichica o con approfittamento di una posizione di debolezza) e, in seconda battuta, la prova dell'imposizione al soggetto passivo di prestazioni integranti una delle forme di sfruttamento enumerate dalla disposizione di quelle articolo 600, comma 1, seconda parte cod. pen. (prestazioni sessuali o lavorative o l'accattonaggio o nell'imporre con le stesse modalità ulteriori obblighi di fare). La giurisprudenza di legittimità ha, oltretutto, chiarito che per l'integrazione del delitto di cui all'articolo 600, primo comma, seconda parte codice penale, non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, essendo sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa idonea a configurare lo stato di soggezione richiesto dalla norma incriminatrice, il che comporta che la soggezione continuativa non sia esclusa qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima che non intacchi il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 25048 del 5/11/2013, dep.2014, Rv. 260230; Sez. 5, n. 2775 del 18/11/2010, dep. 2011, Rv. 249257). Al fine di chiarire il concetto di situazione di necessità in cui versa la vittima, si è precisato che il concetto di necessità non può essere 8 posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'articolo 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.c.), e, quindi, come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di posizione di vulnerabilità indicata nella decisione quadro dell'unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione (Sez. 5, n. 26143 del 2/5/2024).
2.3. Il delitto di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall’art. 3, n. 8 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 consiste in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione, anche di natura non economica, e richiede il dolo specifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione di guadagni ottenuti con tale attività (Sez. 3, n. 74 del 24/10/2018, Rv. 274762-02).
2.4 Quanto, infine, al delitto di tentata estorsione, Sez. U. del 16/7/2020, n. 29541, Rv. 280027 ha chiarito che «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], 9 Rv. 268362)».
3. Tanto premesso, si osserva che la difesa di XXXXXXXXXXXX, in via preliminare, ha lamentato che la Corte territoriale abbia del tutto omesso una analisi critica delle fonti di prova non avendo esaminato e risolto le incongruenze e carenze evidenziate dalla difesa in relazione alle contraddizioni delle deposizioni delle persone offese. La censura, così come formulata, è aspecifica e, quindi, inammissibile. Il ricorso ripropone le censure già formulate in appello, e ritenute infondate, ma rimane del tutto indeterminata per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 20/3/2000; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004). Deve in proposito, premettersi che la sentenza di secondo grado ha integralmente confermato quella del primo grado della quale ha ripetutamente richiamato le argomentazioni. Si è, quindi, realizzata una ipotesi di c.d. “doppia conforme” per effetto della quale le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218-01). Con specifico riferimento alla attendibilità delle persone offese, la Corte territoriale si è esplicitamente pronunciata sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni, osservando che le giovani hanno reso «ricostruzione del tutto coincidenti tra di loro e congruenti con altre risultanze processuali emerse nel corso delle indagini», richiamando, in proposito, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria dopo la presentazione delle denunce (elencati nella sentenza di primo grado, specificamente richiamata), i servizi di osservazione e pedinamento, le intercettazioni telefoniche, le acquisizioni dei tabulati. Tale valutazione è stata solo genericamente contestata dalla difesa, la quale non ha individuato specifici punti della motivazione della Corte carenti rispetto alle censure mosse alla sentenza di primo grado. Inoltre, è utile ricordare che alle dichiarazioni delle persone offese non si applicano le regole di cui all’art. 192, comma 3 cod. proc. pen., le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; conforme: Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 10 2018, Giro, Rv. 272152).
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al delitto di tratta, si osserva che la difesa del ricorrente prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalle sentenze di merito, valorizzando “l’interesse” delle giovani a raggiungere l’Italia e, con riferimento alla persona offesa XXXXXXXXXXXXX, sottolineando che ella è giunta in Italia facendo riferimento a soggetti che nessun collegamento hanno con il ricorrente XXXXXXX. Evidenzia che è rimasto inesplorato il profilo relativo alle modalità con le quali l’imputato si sarebbe procurato il denaro per pagare il viaggio delle sorelle XXXXX e all’entità della somma anticipata. Denuncia l’illogicità della ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, essendo irragionevole che XXXXXXX abbia effettuato il pericoloso viaggio sul barcone, esponendo anche se stesso ad un grave pericolo, per accompagnare XXXXXXXXXX. Rileva che non si è verificato se egli fosse sottoposto, a sua volta, a pressioni e minacce e che si è sottovalutata la circostanza che XXXXXXXXXXXXXXXXX avesse dichiarato di non essere rimasta intimorita e soggiogata dal rito Wodoo in quanto di religione cristiana, non traendone le necessarie conseguenze in ordine al fatto che anche la sorella XXXXX poteva ritenersi non vulnerabile per lo stesso motivo. Infine, osserva che non risulta individuata la condotta dell’imputato integrante quella sanzionata dalla norma incriminatrice. La censura, confusa e generica nell'esposizione, è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in realtà sollecita una diversa lettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede. Non è consentito alla Corte, in presenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica, effettuare una diversa valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti, in quanto la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione rimane fuori dal confine di valutazione di questa Corte. «Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa 11 contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Rv. 233708-01). Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).(Sez. 6, n. 10951 del 2006 citata). Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, si fonda su argomentazione non palesemente illogica o contraddittoria e individua la condotta assunta dall’odierno ricorrente e rientrante nella previsione dell’art. 601 cod. pen. sulla base di concordanti elementi di prova. Inquadra la condotta integrante il reato in quella sanzionata dalla seconda parte dell’art. 600 cod. pen., ovvero in quella consistente nell’aver introdotto nel territorio dello Stato, trasportato e ceduto a terzi XXXXXXXXXX, avendo fatto leva sull’inganno di una prospettiva di vita e lavorativa migliore, approfittando della sua estrema vulnerabilità dovuta allo stato di grave miseria, di inferiorità fisica e psicologica, derivante da condizioni di scarsa cultura (che la rendevano facilmente preda a credenze tribali), di isolamento sociale, di indisponibilità di risorse, di mancanza di documenti e della totale ignoranza della lingua. Condotta effettuata in concorso con i correi XXXXXXXX e XXXXXXXXX ai quali consegnava la giovane donna, con la consapevolezza che costoro l’avrebbero avviata alla prostituzione, dei cui proventi egli avrebbe ed ha beneficiato. A fronte di tale ricostruzione, della quale non si apprezzano evidenti illogicità e contraddittorietà, il ricorrente non individua con chiarezza gli elementi, a suo avviso, dissonanti rispetto alla 12 ricostruzione effettuata e non chiarisce, se non con la generica riproposizione della propria versione, priva di qualunque puntuale correlazione con la motivazione delle decisioni di merito, come gli stessi siano idonei a scardinare totalmente la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso, relativo al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie contestata. In particolare, osserva che la Corte non ha argomentato in modo convincente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto le sorelle XXXXX intimorite e soggiogate dal rito Wodoo cui erano state sottoposte, nonostante XXXXXXXX abbia espressamente dichiarato di non essere rimasta intimorita da tale rito, essendo ella di religione cristiana. Rileva che, non essendo emersa altra condotta di violenza e minaccia riferibile all’imputato, viene a mancare uno degli elementi costitutivi della fattispecie. Rileva che non vi sono neanche elementi per ritenere che egli intendesse rientrare della somma anticipata con il provento della prostituzione, e che contradditorio rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito è la circostanza che egli mai ha avuto contatti diretti con le sorelle XXXXX per avere denaro, osservando che la Corte si era espressa in termini di plausibilità in ordine alle ragioni per le quali egli si recava periodicamente nella casa si Melegnano. Anche tale motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di merito hanno motivato in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto XXXXXXXXXX soggiogata dal timore del rito cui era stata sottoposta, trovando, sul punto, coerenza nelle dichiarazioni rese dalle persone offese escusse, nonché conferma logica nel fatto che costoro trovarono il coraggio di fuggire solo dopo aver ricevuto il video dell’autorità nigeriana che le scioglieva dal vincolo. La Corte ha, inoltre, evidenziato, che è lo stesso XXXXXXX che nelle intercettazioni telefoniche si riferisce ripetutamente al rito. Quanto al fatto che egli contasse sul provento dell’attività di meretricio per rientrare delle somme anticipate, si evince dalle dichiarazioni di XXXXXXXXXX, specifiche sul punto, la quale ha riferito che, nel periodo in cui si trovava in Melegnano, aveva visto più volte XXXX presso l’abitazione ove ella dimorava e di aver appreso da questi che viveva in un centro di accoglienza e che doveva convincere la sorella a recarsi a Milano per lavorare ed estinguere il suo debito, 13 nonché da quelle della sorella XXX, dal tenore delle captazioni e delle registrazioni delle conversazioni, fonti di prova dalle quali si desume la pressione esercitata dal ricorrente dapprima su XXXXX per convincerla ad indurre la sorella XXX a recarsi a Milano per saldare il suo debito con l’attività di prostituzione, poi su entrambe le sorelle quando si sono liberate e, infine, sulla famiglia in Nigeria, come chiaramente evincibile dal tenore della conversazione intercettata e riportata in sentenza, elementi che, oltre a costituire fonte di prova autonoma, costituiscono importante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. Anche con riferimento a detto motivo di ricorso, si osserva che lo stesso è del tutto generico non confrontandosi con le specifiche argomentazioni della Corte e limitandosi a fornire una lettura diversa o alternativa dei fatti o a sottolineare incongruenze (peraltro prospettando un assertivo parallelismo psicologico tra le due sorelle, quanto alla capacità suggestiva esercitata dal ritro tribale), invero non inequivoche, il tutto con argomentazioni che non sono idonee a togliere solidità alla ricostruzione effettuata.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso, la difesa contesta come illogica la ricostruzione dei fatti con riferimento al ruolo assunto da XXXXXXX nel reclutamento finalizzato al lucro derivante dall’attività di prostituzione. Anche tale censura si limita a fornire una rilettura delle fonti di prova enunciate in sentenza, senza, tuttavia, fornire elementi oggettivi che consentano di scardinare la ricostruzione effettuata in primo e in secondo grado. Il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte di appello hanno ricostruito la vicenda attraverso la testimonianza di XXXXXXXXXX, che ha trovato conferma sia in quella della sorella, sia in q u e l l a d e l l ’ a l t r a g i o v a n e a v v i a t a a l l a p r o s t i t u z i o n e , XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, nonché nei riscontri della P.G. e nelle operazioni captative. Le deposizioni testimoniali, la cui attendibilità è stata vagliata dai giudici e che non è stata contestata con riferimento a specifici profili, ma solo con riferimento ad una ritenuta illogicità, hanno sottolineato la condotta ascrivibile a XXXXXXX, costituente l’apporto da lui fornito al delitto di riduzione in schiavitù, consistita nel condurre XXXXXXXXXX in Milano, nell’affidarla a XXXXXXXXXXXXX e alla moglie di questi, XXXXXXXXXXXXXX, presso i quali veniva avviata alla prostituzione (con condotte minacciose e violente), in cambio di una parte dei proventi dell’attività della giovane. Le prove raggiunte sul punto, costituite dalla deposizione della persona offesa, non sono state specificamente contestate dalla difesa con 14 riferimento ad altri concreti elementi contrastanti, essendosi egli limitato a lamentarne una illogicità che non appare affatto evidente. Non significativa, d’altro canto, è la circostanza che le reiterate richieste rivolte da XXXXXXX alle due sorelle XXXXX, siano state fondate anche sulle difficoltà economiche dello stesso imputato che non costituiscono argomento rilevante né sotto il profilo fattuale né sotto quello logico. Da ultimo, risulta manifestamente infondata anche la tesi relativa all’insussistenza della condotta estorsiva, potendo al più configurarsi la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La giurisprudenza in precedenza citata individua la differenza tra le due fattispecie nel fatto che quella più lieve presuppone che l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. Nel caso in esame, le indagini non hanno fatto emergere la somma asseritamente anticipata dal ricorrente o da altri per lui, per consentire il viaggio delle due giovani. È, tuttavia, un argomento fortemente e razionalmente ritenuto indiziante nel senso della esorbitanza rispetto all’entità del credito, l’ingente somma richiesta a XXXXXXXXXX (euro 25.000,00), nonché il fatto che la somma sia stata determinata solo all’arrivo a Milano e il fatto che, ancor prima di affrontare il viaggio e le relative spese, le due giovani donne siano state sottoposte a pressione psicologica con la pratica del rito -J. D’altro canto, nessuna concreta allegazione risulta, idonea a introdurre, sia pure sul piano delle mere deduzioni, circostanze fattuali tali da sollevare un ragionevole dubbio rispetto alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito (sul significato della regola, v., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, [...], Rv. 288272 - 01). 15 3.4 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, del tutto genericamente, la mancanza di motivazione congrua in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla dosimetria della pena. Questa Corte ha affermato che «In tema di circostanze, ai fini del diniego delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Rv. 282693-01). Sul punto, la Corte riferiva che il ricorrente aveva contestato la mancata concessione delle circostanze menzionate non tenendo conto dello stato di incensuratezza dell’imputato e del comportamento processuale collaborativo tenuto dallo stesso. In proposito, osservava che nessun elemento positivo utile era emerso che consentisse di riconoscere l’attenuante, valorizzando, anche ai fini della determinazione della pena la particolare gravità dei reati in ragione della natura dei reati, del numero delle persone offese, per la durata dei comportamenti illeciti. Conclusivamente, rispetto al ricorrente XXXXXXX, il ricorso deve dichiararsi inammissibile essendo fondato su motivi manifestamente infondati.
4. Venendo ai motivi di ricorso formulati dalla difesa di XXXXXXXX e XXXXXXXXX, si osserva che la difesa lamenta che la Corte non abbia fornito adeguata risposta in ordine alle criticità segnalate nella ricostruzione dei fatti, tra i quali la soggezione determinata dal rito wodoo e la inverosimiglianza della narrazione della medesima XXXXXXXX relativa al momento della partenza dalla Nigeria alla Libia. Ebbene, su tale punto deve ribadirsi quanto già esposto in precedenza, ribadendo che il ricorso è, sul punto, inammissibile in quanto si limita a proporre una lettura diversa o, comunque, ad evidenziare profili di illogicità non manifesti e, comunque, non tali da inficiare la tenuta logica della ricostruzione nel suo complesso.
4.1Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo ai capi A), B) e C), si lamenta che i giudici di merito non abbiano approfondito gli elementi costituitivi del delitto di tratta evincibile dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite;
non abbiano chiarito in cosa si 16 sarebbe estrinsecata la condotta di concorso in tale reato, avendo omesso di contestare anche la fattispecie associativa che meglio avrebbe chiarito i ruoli di ciascuno dei partecipi. In relazione a tali doglianze, prive di qualunque profilo di fondatezza per le ragioni che si diranno, si osserva che sia il giudice di primo grado sia la Corte hanno richiamato i principi giurisprudenziali in punto di individuazione delle condotte integranti il reato contestato. La Corte, in particolare, dopo aver ricostruito il fatto riportando le fonti di prova, ha precisato che, pur non avendo i coniugi partecipato al reclutamento, tuttavia avevano commesso più condotte riconducibili alla norma incriminatrice ovvero avevano ricevute in consegna le donne, una volta giunte in Italia, e le avevano ospitate presso la propria abitazione, sfruttandole per loro tornaconto economico, sia facendole prostituire, sia costringendole a svolgere i lavori domestici. Quanto alla mancata contestazione della fattispecie associativa che, peraltro, avrebbe costituito un ulteriore reato a carico degli imputati, si osserva che esso ha connotati ed elementi costitutivi diversi dal concorso e che il ruolo assunto da ciascuno dei concorrenti è del tutto comprensibile e chiarito dalle sentenze. Quanto all’elemento soggettivo del reato, la consapevole partecipazione dei ricorrenti alla condotta del concorrente LE e degli altri partecipi alla tratta non individuati, è stata tratta logicamente dai giudici di merito dalla complessiva ricostruzione dei fatti. È emerso che, in tutte le occasioni contestate, una volta giunte in Italia, le giovani venivano affidate a XXXXX che andava personalmente a ritirarle o inviava terze persone di sua fiducia (XXXXXXXXXXXX): condotta sintomatica di un sistema collaudato e, quindi, pienamente consapevole. Del tutto genericamente prospettata è la questione relativa alla omessa valutazione di attendibilità delle persone offese. Invero, la sentenza impugnata si sofferma sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziando che queste ultime (rese in più occasioni, ovvero davanti alla PG operante e in incidente probatorio) «sono del tutto coincidenti tra di loro e congruenti con le altre risultanze processuali emerse nel corso delle indagini», richiamando i plurimi riscontri elencati nella sentenza di primo grado alle e relative agli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, alle intercettazioni telefoniche, all’acquisizione dei 17 tabulati, ai riscontri di P.G. attraverso la banca dati SDI e gli Uffici dell’anagrafe. Su tale punto, i ricorrenti si limitano ad una generica censura, senza confrontarsi puntualmente con i plurimi elementi addotti e senza individuare elementi di contraddittorietà.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti osservano che non vi sono elementi per ritenere che le persone offese siano state soggiogate in modo continuativo, sì da integrare il reato di mantenimento in schiavitù. Sul punto, si osserva che la ricostruzione dei fatti evidenzia la condizione in cui si trovavano le giovani che è stata ritenuta dalla Corte come integrante il delitto di cui all’art. 600 cod. pen., con interpretazione conforme ai principi consolidatidi questa Corte. La Corte, a tal fine, ha valorizzato, in punto di sussunzione dei fatti nella fattispecie incriminatrice, lo stato di soggezione costituito dalla sottoposizione ai riti esoterici. Ulteriori elementi dello stato di soggezione, inoltre, sono stati individuati nella sentenza di primo grado, cui ha rinviato la sentenza impugnata, nel fatto che le giovani erano prive di permesso di soggiorno, e, quindi, senza accesso ad un lavoro regolare. Anche su tale punto, peraltro, la censura è meramente rivalutativa e non si confronta con i singoli argomenti fattuali evidenziati in sentenza. Quanto al fatto che non vi sia prova certa delle violenze sessuali subite dalla XXXXXXXXXX, si osserva che il delitto di violenza sessuale non è contestato agli imputati. La narrazione è volta a rappresentare il clima di intimidazione e di soggiogazione cui è stata sottoposta la persona offesa al fine di piegarne la volontà con mortificazioni e umiliazioni. Del tutto irrilevante è la circostanza che l’attività captativa di immagini e conversazioni effettuate dal 28.2.2019 al 5.8.2020 (i cui esiti non sono allegati ai fini dell’autosufficienza del ricorso) non abbia confermato le violenze subite dalle giovani e da XXXXX in particolare. Le captazioni riferite sono relative ad un periodo nel quale la giovane XXXXX si era già allontanata dalla casa in Milano. In ogni caso, la Corte e, prima ancora, la sentenza di primo grado, hanno enunciato i plurimi riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, ritenendoli, con motivazione, congrua, idonei a fornire prova degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestato. Rispetto alla pluralità di tali elementi, la circostanza che taluni degli elementi addotti non sia stata riscontrata non è idonea ad inficiare la valutazione complessiva fornita sul punto. 18 4.3. Quanto al reato di sfruttamento della prostituzione, i giudici di merito hanno razionalmente fondato le proprie conclusioni su prove, rispetto alle quali la censura è generica e contrastante con gli elementi emersi dall’istruttoria. La versione dei fatti fornita tende ad una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede. La Corte territoriale ha richiamato le conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra gli imputati e tra questi e la p.o. XXXXXXXX nonchè gli esiti dei servizi di osservazione, pervenendo, con motivazione logica, a ritenere pienamente provata la responsabilità con riferimento al capo e).
4.4 Quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generica. Già il Tribunale aveva evidenziato che le circostanze generiche non potevano essere concesse in ragione della gravità e ampiezza dei fatti contestati, della elevata capacità criminale, dell’indole violenta e prevaricatrice, rafforzata dalle reciprocità delle azioni, dal fatto che erano state commesse in danno di più persone, evidenziando che le condotte erano il frutto di una attività rodata, che si svolgeva con modalità di volta in volta sovrapponibili e che, anche in questo reiterarsi sempre uguale, integra un elemento di riscontro al dichiarato delle persone offese. Inoltre, la Corte ha enunciato che entrambi gli imputati annoveravano pregiudizi penali. In particolare, XXXXXXXX per gravi reati (rapina, stupefacenti, lesioni, rissa etc.), Egarevba per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Alla luce dei motivi esposti, deve ritenersi che i motivi di ricorso, generici e rivalutativi, siano manifestamente infondati e determinino, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 19