Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24269
CASS
Sentenza 27 maggio 2010

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Massime1

La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Commentari2

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    SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24269
Data del deposito : 27 maggio 2010

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