Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
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- 1. Accattonaggio, minori, riduzione in schiavitù, zingari, tradizioni, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2012
- 2. Reato di riduzione in schiavitù ed impiego di lavoratori clandestini (Cass. pen., n. 251/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2012
SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24269 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1086
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 563/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di K.G.G., nato ad
(OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Bologna del 30 settembre del 2009;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv Benfenati Paola, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 30 settembre del 2009, la corte d'assise d'appello di Roma, in parziale riforma di quella pronunciata dalla corte d'assise di Reggio Emilia il 24 aprile del 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.C., in ordine a tutti i reati ascritti al predetto, perché si erano estinti per la morte dell'imputato e confermava nel resto la decisione impugnata, con cui, tra gli altri, K.G.G., era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile, in concorso con altri, di sequestro di persona, tentativo di riduzione in schiavitù e abuso sessuale in danno di N.L.R..
Il processo ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa N.L.R.. Questa, diciannovenne all'epoca dei fatti, ha denunciato di essere stata rapita in Vicenza, verso le ore 22 della sera del (OMISSIS), di essere stata trasportata in auto in altro luogo e qui tenuta segregata per cinque giorni in un appartamento da quattro uomini di nazionalità (OMISSIS). I suoi carcerieri avevano preteso che esercitasse il meretricio e che consegnasse loro tutti i proventi dell'attività. Nel corso di quel periodo la vittima dovette subire in due occasioni contro la sua volontà violenza sessuale da parte di uno dei suoi carcerieri. Il (OMISSIS), approfittando della distrazione del suo carceriere, riuscì a fuggire e rifugiarsi in una vicina azienda agricola il cui proprietario chiamò la Polizia. Nel prosieguo delle indagini, per quanto ancora rileva in questo grado, si accertò che quell'appartamento era stato concesso in uso dai proprietari a tale K.G.G., il quale venne riconosciuto formalmente dalla vittima come il rapitore che fungeva da autista. L'autore materiale della violenza sessuale venne identificato nella persona del coimputato L.N..
Ricorre per cassazione il solo K. per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del prevenuto per il delitto di sequestro di persona, giacche il riconoscimento effettuato in dibattimento dalla persona lesa era inattendibile perché la stessa durante il viaggio era stata bendata e quindi era stata posta in condizione di non potere osservare i rapitori;
inoltre la corte non aveva fornito alcuna spiegazione in merito all'utilizzazione da parte del K. del suo apparecchio in (OMISSIS) proprio la sera del sequestro;
2) la violazione dell'art. 600 c.p. per la mancanza degli elementi costitutivi del delitto di tentata riduzione in schiavitù; inoltre la mera minaccia di dovere esercitare il meretricio non seguita da alcun atto concreto non integra la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 600, comma 3;
3) la violazione dell'art. 609 bis c.p. in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di violenza sessuale materialmente compiuto dal solo imputato L.N..
IN DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità perché in larga misura si ripetono censure già esaminate dai giudici del merito senza l'indicazione dei vizi del ragionamento dei giudici censurati, va comunque respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con riferimento al primo motivo, relativo al sequestro di personali rileva che i giudici del merito hanno evidenziato che alla vittima durante il viaggio era stata tolta la benda e che in tali occasione aveva avuto modo di guardare bene in viso l'autista perché quest'ultimo più volte si era girato verso di lei. Inoltre più volte lo aveva rivisto nella casa dove era stata segregata, Quindi il riconoscimento non può considerarsi inattendibile perché la vittima aveva avuto occasione di notare il rapitore. D'altra parte, il riconoscimento del ricorrente come concorrente nel reato di sequestro di persona è accreditato dal fatto che l'appartamento ove la ragazza è stata condotta e reclusa era stato concesso in uso dai proprietari propri all'attuale ricorrente. Di conseguenza l'imputato, avendo consentito che l'appartamento di cui aveva la disponibilità fosse utilizzato per segregare la vittima, non può considerarsi estraneo alla vicenda. Peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che il ricorrente, sia pure tardivamente, aveva dichiarato di essere stato consapevole dello stato di detenzione della N., ma di non aver potuto impedirlo perché minacciato dai due connazionali. Gli elementi incontrovertibili dianzi evidenziati, secondo i giudici del merito, non sono stati contrastati dagli accertamenti effettuati sull'utenza telefonica intestata al prevenuto perché v'era stato uno scambio di schede con gli altri coimputati.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che è palese la configurabilità del reato di cui all'art. 600, comma 3 nella forma del tentativo, per avere i prevenuti, con violenza, posto in essere atti diretti in modo non equivoco a porre la N. in uno stato di soggezione continuativa al fine di indurla ad esercitare il meretricio.
Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass n 4012 del 2006)la previsione di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, può essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Nella fattispecie la situazione di soggezione era finalizzata ad indurre la vittima alla prostituzione in modo da sfruttarne l'attività ed è stata posta in essere con atti violenti anche di natura sessuale. Inequivocabile è altresì la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 perché la violenza era finalizzata ad indurre la vittima ad esercitare il meretricio.
Ugualmente infondato è anche il terzo motivo relativo al concorso nella violenza sessuale materialmente compiuta da uno solo dei prevenuti. I giudici del merito hanno accertato che le violenze sessuali poste in essere da colui al quale era stato affidato l'incarico di carceriere rappresentavano una delle modalità con cui si voleva indurre la vittima nello stato di soggezione continuativa. Di conseguenza di essa rispondono tutti coloro che hanno sequestrato la ragazza anche se l'abuso sessuale è stato materialmente commesso da chi svolgeva il ruolo di carceriere. Peraltro l'attuale ricorrente è proprio il soggetto che ha fornito l'ambiente dove sono state poste in essere le violenze sessuali. Tale valutazione di fatto, essendo plausibile, perché all'abuso sessuale solitamente si fa ricorso quando si vuole indurre la vittima a prostituirsi, si sottrae al sindacato di legittimità. D'altra parte, quand'anche la violenza sessuale non fosse stata preventivamente programmata, come già sottolineato dai giudici del merito, essa sarebbe comunque addebitabile a tutti i concorrenti negli altri reati a titolo di dolo eventuale per avere essi accettato il rischio, altamente prevedibile, che il carceriere, costretto a dormire con la reclusa nello stesso letto (cfr sentenza impugnata a fol 14), avrebbe approfittato sessualmente della stessa.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010