Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi d'adozione di più ordinanze cautelari nei confronti del medesimo indagato per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata, la regola di retrodatazione dei termini custodiali relativi al provvedimento più recente opera esclusivamente quando al momento dell'emissione della prima ordinanza l'autorità inquirente era già in possesso degli elementi sufficienti per richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento e non anche quando la stessa era solo a conoscenza dei relativi fatti, ma non aveva ancora provveduto al loro accertamento. (V. Corte Cost. n. 408 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2008, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/11/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 2177
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 022086/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN GI, N. IL 08/12/1941;
avverso ORDINANZA del 06/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente Avv. LONGO Pietro del Foro di Padova, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 8 agosto 2007 il Giudice per le Indagini Preliminari di Trento emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere - che veniva eseguita il giorno successivo - nei confronti di EN RG, persona sottoposta alle indagini per i seguenti reati:
1. (capo A della imputazione provvisoria), per il reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, (limitatamente alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2205 e presentata il 26/10/2006) perché, in concorso con EM DI (amministratore della IL EN s.r.l. ), ID IG GI (cognato del EM e legale rappresentante di LL AG), GR TE e con altre persone allo stato non identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi di mezzi fraudolenti e tramite una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, indicava nelle dichiarazioni dei redditi delle IL EN, relative alle annualità 2003, 2004 e 2005, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, così evadendo le imposte sui redditi per i rispettivi importi di Euro 265.308, Euro 192.966,70, ed Euro 260.301,73; mezzi fraudolenti consistiti : a) nel vendere merce (ad un prezzo irrisorio) alla società Allgge AG con sede e conto corrente di appoggio in Liechestein e legale rappresentante dimorante in Svizzera, da considerarsi società di comodo nella disponibilità del EM, la quale poi emetteva fatture di vendita delle stesse merci ad una serie di società tedesche (da considerare i reali clienti delle IL EN s.r.l.) ad un prezzo notevolmente superiore a quello di acquisto;
in tal modo, attraverso l'interposizione fittizia della società di comodo LL AG ed il conseguente utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (in quanto riferivano l'operazione a soggetti diversi da quelli reali, il reddito veniva allocato su conti correnti allocati in Liechtstein e sottratto all'erario italiano;
b) nel fatturare la merce alle società tedesche, le quali poi ricevevano dalla LL AG fatture per attività di mediazione e ridistillazione (prestazioni in realtà mai rese da LL AG), le quali avevano la sola funzione di integrare il prezzo da corrispondere alla IL EN, e così allocare una parte del reddito su conti correnti ubicati in Liechtestein, e sottrarlo all'erario italiano (in definitiva, erano state emesse fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, non registrate nella contabilità, e in particolare nel libro contabile, nel registro Iva e nei bilanci della IL EN s.r.l.). 2. (capo B), per il reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, L. n. 146 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) (limitatamente alle fatture emesse dopo il 12/4/2006) per avere, in concorso con i predetti EN, ID, UB e con altre persone allo stato non identificate, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo A), per consentire alla IL EN di evadere le imposte sui redditi, dall'1/1/2001 al 20/12/2006, emesso fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.562.301 nei confronti delle predette società tedesche, in particolare essendosi, negli anni dal 2001 al 2005, la LL AG interposta fittiziamente tra IL EN s.r.l. e le imprese tedesche di cui sopra simulando di vendere a queste ultime quando in realtà il rapporto reale era tra le imprese tedesche e la EN, la quale nel 2006 aveva emesso false fatture per provvigioni, lavorazione/distillazione del prodotto (prestazioni in realtà mai eseguite) nei confronti delle ridette imprese tedesche nonché dell'impresa svizzera CO Import Export A.G.. La misura disposta il giorno 8 gennaio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento veniva confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza emessa il 21 agosto 2007. In data 5 novembre 2007 il citato Gip emetteva nei confronti dell'EN una seconda misura di custodia cautelare in carcere per il seguente reato: art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 8, per avere, in concorso con IN AN, ON CO ed altre persone allo stato non identificate, al fine di consentire al ON ad alla GE TR di evadere le imposte sui redditi, emesso fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di Euro 338.343,20 nei confronti di IR AS IT s.r.l. e GE TR s.r.l., e precisamente:
- fattura n. 10 del 31/3/2004 dell'importo di Euro 29.463,20 emessa da IS IN LI nei confronti di GE TR;
- fattura n. 110 dell'1/10/2004 dell'importo di Euro 77.300, emessa da IS IN LI nei confronti di GE TR;
- fattura n. 407 del 16/7/2006 dell'importo di Euro 34.420,00 emessa da IS IN LI nei confronti di GE TR;
- fattura n. 101 del 7/5/2007 dell'importo di Euro 95.000,00 emessa da IS IN LI nei confronti di GE TR:
- fattura n. 102 del 30/4/2007 dell'importo di Euro 102.000,00 emessa da IS IN LI nei confronti di GE TR srl;
- fattura n. 1010269 del 15/3/2007 dell'importo di Euro 60.000 emessa da OR Dmbh nei confronti di IR AS. S.r.l. Con ordinanza emessa il 27 novembre 2007 il Tribunale del riesame di Trento dichiarava inefficace la misura della custodia in carcere applicata all'EN (gestore della IS IN LI e della OR) con la suddetta nuova ordinanza - la quale aveva avuto ad oggetto unicamente la condotta relativa alla emissione delle due fatture nn. 101 e 102 emesse nell'anno 2007, rispettivamente dell'importo di Euro 95.000 e 102.000 (infatti, come puntualizzato dal Pubblico Ministero in udienza, le altre fatture elencate nello stesso capo di imputazione non superavano la soglia in presenza della quale era possibile richiedere ed ottenere la misura cautelare per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, tenuto presente il disposto di cui all'art. 278 c.p.p.) - avendo ravvisato la continuazione tra le suddette fattispecie criminose ed i reati contestati all'EN con l'ordinanza dell'8 agosto 2007, sul riflesso che l'indagato, effettivo amministratore di numerose società aventi sede in Liechtestein, aveva mantenuto contatti con numerosi clienti per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sicché l'impianto accusatorio rientrava in un unico programma, preventivamente ideato e proseguito negli anni, come risultava dalla contiguità temporale, dalla sistematicità delle condotte e dalla omogeneità sostanziale delle violazioni;
le fatture nn. 101 e 102, pur estranee alla precedente ordinanza, erano inquadrabili nel medesimo disegno criminoso, ed i fatti relativi erano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, donde l'operatività della disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, con la retrodatazione automatica della decorrenza dei termini di custodia al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunciando violazione dell'art. 81 c.p., per la ritenuta sussistenza di una contestazione a catena, dovendosi, invece, escludere che le fattispecie criminose ipotizzate potessero essere avvinte dal vincolo della continuazione.
Con sentenza emessa il 6 marzo 2008 la Corte di cassazione, sezione 3^ penale, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame rilevando che: 1) il Tribunale aveva riconosciuto la diversità dei fatti, tutti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza custodiale, senza avere svolto uno specifico esame delle fattispecie criminose ipotizzate, non avendo a causa di tale omesso esame rilevato che la prima ordinanza riguardava, oltre alle dichiarazioni fraudolente concernenti le annualità d'imposta 2003, 2004 e 2005, l'emissione, a partire dall'anno 2001, in concorso con tali EN, Spider e UB, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di varie imprese, mentre la seconda era delimitata all'emissione da parte della società IS (che aveva iniziato l'emissione nell'anno 2004), in concorso con IN AN e SE CO, di due fatture per operazioni inesistenti emesse il 30 aprile e il 7 maggio 2007 nei confronti della società GE TR, non compresa tra quelle indicate nella prima ordinanza, sicché la sola identità dei titoli di reato non consentiva di ritenere "in mancanza di altri specifici elementi" che i fatti contestati nella seconda ordinanza, riferiti ad una società che aveva illecitamente operato a partire dal 2004, rientrassero nella progettazione originaria, datata 2001 (quando non era ancora nota la società destinataria delle fatture emesse nell'anno 2007), di una serie indeterminata d'illeciti.
Nè - ha anche osservato la Corte di legittimità - la contestazione a catena sarebbe stata ritenibile sotto il profilo di una pregressa conoscenza dei nuovi fatti criminosi da parte del Pubblico Ministero, posto che tale conoscenza è insorta solo successivamente al sequestro delle relative fatture, operato dopo l'applicazione della nuova misura cautelare, atteso che nel caso di misure cautelari personali applicate nella fase delle indagini preliminari, la retrodatazione dei termini di durata della custodia per reati contestati con ordinanza che faccia seguito ad altra emessa per reati connessi - così come prevista dell'art. 297 c.p.p., comma 3, - opera a condizione che tutti gli elementi di prova pertinenti alla contestazione fossero già a conoscenza dell'autorità giudiziaria nel momento di adozione del primo procedimento cautelare (Cass. Sezione F.,n. 34557/2003, Falsone, RV. 228395; conforme 199601914, RIV. 204694).
Con ordinanza emessa il 6 maggio 2008 il Tribunale di Trento ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di EN RG con l'ordinanza del 5 novembre 2007. Il giudice del riesame affermava che avevano apportato elementi nuovi le sopravvenute dichiarazioni rese dal coindagato IN AN in sede di interrogatorio avanti il P.M. in data 1/3/2008. Costui, dopo avere affermato che nell'anno 2000 si era instaurato un rapporto di mera conoscenza con l'EN, aveva ammesso che nel 2004 essi avevano deciso di far si che quest'ultimo emettesse, attraverso una società della quale egli non voleva sapere il nome, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di GE Level, la quale avrebbe pagato le fatture su un conto inglese in Londra e poi su di un conto austriaco, dopo di che il denaro sarebbe ritornato nella disponibilità di esso IN;
così era stato fatto e l'EN, per il suo servizio, aveva percepito circa il 10% degli importi delle fatture false, trattenendo in pratica la sua parte i denaro che arrivava sulla IS, una società di EN che, per lui, si era prestata a fargli fatture false, "e null'altro". Da tali elementi il Tribunale derivava la verosimile escludibilità di rapporti tra EN e IN prima dell'anno 2004 e la conseguenza che le fatture emesse da IS a partire da tale anno (nn. 10, 110, 407, 101, 102) e fino all'anno 2007 non potevano rientrare (e così anche la fattura emessa da OR MB nei confronti di IR AS, in un contesto nel quale il coindagato SE aveva dichiarato al P.M. in data 14/4/2008 di avere avuto contatti con l'EN soltanto a partire dall'anno 2006) nel medesimo disegno criminoso;
non si era dunque, con riferimento alle condotte criminose oggetto della seconda, in ordine temporale, delle emesse ordinanze cautelari, in presenza di un "preciso piano", bensì di una "mera scelta di vita", con la conseguenza che non poteva trovare applicazione, nella specie, la norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, in tema di retrodatazione automatica della decorrenza dei termini al momento della emissione della prima ordinanza, e pertanto la misura applicata con la ordinanza impugnata doveva essere ripristinata.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'EN, deducendone la nullità per violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sulla base dei seguenti motivi.
1. Il disposto della norma citata doveva trovare applicazione, ricorrendo ictu oculi la continuazione tra i fatti di cui al capo B della prima ordinanza cautelare (emissione, tramite la ditta LL AG riconducibile all'EN, di fatture per operazioni inesistenti dall'anno 2001 all'anno 2006) e quelli di cui alla seconda. Invero - premesso che l'operazione di cui al citato capo B avveniva con due diversi moda operandi che conducevano alla emissione di fatture rispettivamente oggettivamente e soggettivamente inesistenti, e premesso, altresì, che l'elenco dei concorrenti nel reato non era esaustivo, menzionandosi il concorso anche con "persone allo stato non identificate" - ciò che rilevava era il fatto che EN veniva indicato come facente capo del consiglio di amministrazione di una serie di società (non della sola LL AG) le quali, nell'ipotesi accusatoria, sarebbero state funzionali alla realizzazione di una frode fiscale all'evidenza più ampia di quella contestata come commessa attraverso LL AG (era stata menzionata, infatti, nella prima ordinanza cautelare la fiduciaria Solingen avente sede il Liechtstein, deputata ad offrire servizi off shore ai clienti che si fossero fatti avanti digitando su Internet il nome di EN per accedere al sito www.sofingen.it, nel quale si pubblicizzava il Liechtstein come paradiso fiscale e si offrivano suggerimenti per ridurre la pressione fiscale attraverso una società holding con sede all'estero, si che il G.I.P. di Trento affermava la gestione - cartolare e secondo le indicazioni dei clienti - da parte dell'EN, di società prive di qualsiasi operatività ed aventi la sola funzione di allocare il reddito dei clienti in un paese a fiscalità sostanzialmente nulla.
Pertanto - osserva il ricorrente - è evidente che già a far data dall'emissione della prima ordinanza si ascriveva all'EN di avere organizzato una struttura destinata a commettere il delitto di falsa fatturazione, aperta alle esigenze di clienti che man mano si fossero presentati.
Nella seconda ordinanza EN viene descritto come gestore di una serie di società aventi sede all'estero: tutte quelle di cui alla prima ordinanza più la IS EN LI e la OR MB, e viene nuovamente contestato il reato di cui all'art. 110 c.p. ed D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere, attraverso le due società IS ed OR, emesso fatture per operazioni inesistenti a vantaggio delle ditte italiane GE TR s.r.l. e IR AS. IT s.r.l. dall'anno 2004 all'anno 2007 (la misura sembra essere stata chiesta, peraltro, solo per le fatture nn. 101 e 102 del 2007, emesse dalla IS nei confronti della GE). In tale quadro, l'argomento utilizzato dal G.I.P. per escludere la continuazione con i fatti di reato di cui sub B) oggetto della prima ordinanza, costituito dal richiamo al diverso modus operandi (fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IS e soggettivamente inesistenti emesse da OR) ed allo iato temporale tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, non regge, ad avviso del ricorrente, perché:
1) Il meccanismo specifico contestato nella seconda ordinanza è assolutamente identico a quello contestato nella prima: le fatture emesse da IS IN LI nei confronti di GE ER s.r.l. sarebbero, secondo l'impostazione accusatoria, oggettivamente inesistenti, mentre le fatture emesse da OR MB nei confronti di IR AS IT s.r.l. sarebbero soggettivamente inesistenti, laddove IS ed OR sarebbero, al pari di LL AG di cui alla prima ordinanza, mere società "cartiere", mentre la GE TR e la IR AS sarebbero, al pari delle IL Smbenotti s.r.l. di cui alla prima ordinanza, animate dalla sola volontà di allocare all'estero una parte dei propri redditi.
2) Lo iato temporale, valorizzato nell'ordinanza impositiva della misura, non è ravvisabile, perché il blocco di fatture contestate nella prima ordinanza data dal 2001 al 2006, e quello di cui alla seconda dal 2004 al 2007, in piena continuità e parziale sovrapposizione temporale (non possono, invero, essere isolate dalle altre emesse dalle stesse società asseritamente cartiere le due fatture limitatamente alle quali è stata emessa la seconda ordinanza cautelare).
Vi è quindi - secondo il ricorrente difensore - contiguità temporale, ed il tutto si inserisce nella ideazione di un meccanismo potenzialmente a disposizione di qualunque possibile "cliente"; non un piano specifico per ciascuno di costoro, ma una procedura unica e continua aperta alle richieste che sopraggiungevano, procedura ideata nel 2001 ed applicata senza soluzione di continuità fino al 2007, anno nel quale EN era stato tratto in arresto.
Secondo il ricorrente, non rileva pertanto, al fine di escludere la continuazione, il fatto che la IS avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti solo a partire dal 2004.
Di più - si afferma in ricorso - il Tribunale del riesame ha individuato erroneamente il disvalore penale dell'azione dell'indagato nel contatto con il singolo cliente e non, come dovevasi, nella ideazione di un progetto criminoso idoneo a soddisfare le esigenze di diversi clienti, progetto nato nel 2001 e del quale le condotte rimproverate nella seconda ordinanza cautelare costituivano successivi adempimenti esecutivi.
Donde - inconsistente l'affermazione di una "scelta di vita" - la ravvisabile continuazione tra i fatti oggetto dei due provvedimenti custodiali succedutisi, e la conseguente applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, (SS.UU. Rahoulia). Il ricorrente afferma inoltre "in subordine" che, ove il giudice di legittimità ritenesse la continuazione non ravvisabile, il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, dovrebbe comunque trovare applicazione perché al momento della emissione della prima ordinanza cautelare erano desumibili dagli atti gli elementi che sono stati posti a base della seconda, essendo le figure del IN e del SE, e delle rispettive aziende, già state analiticamente individuate negli atti d'indagine che hanno condotto all'emissione della prima ordinanza (e non già emerse, diversamente da quanto affermato dal GIP, solo all'atto del sequestro operato in data 4 settembre 2007, sequestro che aveva riguardato, tra l'altro: a) una fattura di cui gli inquirenti erano a conoscenza tramite conversazione intercettata e fax intercettati, come da relazione del responsabile del servizio antifrode 9 luglio 2007, pervenuta alla Procura il 21 agosto 2007 anche se entrata fisicamente, per scelta del P.M, nel fascicolo delle indagini solo il 4 settembre 2007, dopo l'esecuzione della prima ordinanza elencante tutti i soggetti coinvolti (f. 43 SE, IRplast, OR);
b) le fatture nn. 101 e 102 in questione, emesse a vantaggio del IN, interessate una conversazione intercettata del 9 luglio 2007.
V'era, quindi, la "desumibilità dagli atti" (SS.UU. LI) nel senso voluto dalla Corte costituzionale n. 408 del 24 ottobre 2005;
desumibilità cioè da intendersi, secondo il ricorrente, come conoscenza di sussistenti elementi fattuali sufficiente per andare a verificare se un reato sia stato commesso, dacché una diversa lettura del dictum della SU abbandonerebbe, infatti, alla discrezionalità della Procura della Repubblica la possibilità di far dipendere l'applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., dal se e dal quando l'organo inquirente decide di dare impulso agli adempimenti esecutivi per sostenere, seppure in sede cautelare, un'accusa penale, il che sarebbe quantomeno non in linea con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Secondo il ricorrente devesi quindi ritenere irrilevante ad escludere il requisito della "desumibilità", attesi gli elementi già noti nel caso di specie, la circostanza di fatto che la Procura della Repubblica siasi attivata, disponendo il sequestro delle fatture di cui al capo B), soltanto dopo l'emissione della prima ordinanza.
Nella odierna udienza davanti a questa Corte il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il difensore ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha depositato "memoria (art. 121 c.p.p.)", peraltro non esaminabile in quanto depositata nella cancelleria del giudice a quo per l'invio al giudice ad quem e non, come invece dovevasi, in quella della Corte di cassazione, giudice della impugnazione (ergo giudice procedente al giudizio, nella specie in sede camerale ai sensi dell'art. 611 c.p.p.), così come è prescritto per la presentazione di motivi nuovi dall'art. 585 c.p.p., comma 4, norma la quale sancisce al riguardo una regola la cui violazione è sanzionata con la inammissibilità (art. 591 c.p.p.) e che deve ritenersi valida per la presentazione di ogni altro atto diverso da quello di impugnazione, atteso che le disposizioni relative alle modalità di presentazione dell'impugnazione (artt. 582 e 583 c.p.p.) sono di stretta interpretazione e non suscettibili di estensione in via analogica. Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il tema devoluto dal Pubblico Ministero con il ricorso a suo tempo presentato era quello della violazione del comma terzo dell'art. 197 c.p.p., dedotta in riferimento alla erroneamente affermata continuazione tra i reati oggetto della ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di EN RG in data 8 agosto 2007 ed i reati (segnatamente riferiti alle fatture nn. 101 e 102 del relativo capo d'imputazione provvisoria) per i quali è stata emessa, nei confronti del predetto indagato, l'omologa ordinanza custodiale datata 27 novembre 2007; violazione dalla quale sono conseguite la retrodatazione del termine di decorrenza della misura custodiale alla data di esecuzione della prima ordinanza restrittiva personale, la declaratoria di inefficacia della misura e la rimessione in libertà dell'EN. A seguito della sentenza 6 marzo 2008 della sezione 3^ penale di questa Corte,di annullamento con rinvio della citata ordinanza, il giudice di rinvio ha negato, motivando come sopra è stato riassunto, la configurabilità della continuazione ed ha conseguentemente ripristinato la misura che era stata disposta con l'ordinanza del 17 novembre 2007. A fronte degli articolati motivi posti a base del ricorso oggi in esame, proposto dal difensore dell'EN avverso l'ordinanza resa dal giudice di rinvio, questa Corte ritiene di dover richiamare, in primis, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 22/3/2005, n. 21957, P.M. in proc. LI ed altri, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Al suddetto richiamo deve seguire quello della successiva sentenza delle Sezioni Unite 19/12/1996, n. 14535, LI, ai sensi della quale "Nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297 c.p.p., comma 3, prima parte). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive". La sentenza LI, oltre ad avere ribadito il principio di diritto affermato dalla sentenza LI, ha dunque enunciato un altro importante principio, quello secondo il quale, qualora ricorra l'ipotesi considerata ma non sussista connessione qualificata tra i fatti di reato per i quali sono state emesse più ordinanze cautelari la retrodatazione opera solo ove al momento di emissione della prima ordinanza esistessero elementi idonei a giustificare le misure applicate;
principio, questo, del tutto conforme al dictum della sentenza della Corte costituzionale 3 ottobre 2005, n. 408, successiva alla sentenza LI ed adesiva al principio di diritto affermato nella medesima, sentenza del Giudice delle leggi dichiarativa, come già si è detto, "della illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza". Le Sezioni Unite, nella sentenza LI in commento, hanno, motivatamente affermato che la Corte costituzionale si è espressa nei termini suddetti con riguardo alla ipotesi di successione di provvedimenti cautelari emessi nell'ambito dello stesso procedimento, ed hanno precisato che, mentre in presenza di una connessione qualificata il meccanismo della retrodatazione opera automaticamente, e dunque è sufficiente che le condizioni richieste dall'art. 297 c.p.p., comma 3, risultino dagli atti, nell'ipotesi in cui la connessione qualificata invece manca, la retrodatazione - come ha riconosciuto la Corte costituzionale - costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, alla quale non è consentito procrastinare, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della nuova misura nei casi in cui siano presenti i presupposti per l'emissione di un'unica ordinanza cautelare.
Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato - sia pure nell'ambito di un discorso che riguardava specificamente il caso di più ordinanze emesse in procedimenti diversi nati dalla separazione di quello unico originario, ma esplicitando un principio di diritto indubbiamente valido anche nel caso, come quello qui in esame, di plurime ordinanze cautelari emesse per fatti diversi nello stesso procedimento nei confronti di un medesimo soggetto - che il solo fatto che gli inquirenti fossero, all'atto di emettere la prima ordinanza cautelare, di elementi considerati nella ordinanza successiva non giustifica di perse la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, occorrendo invece che tali elementi siano apprezzabili come gravi indizi di colpevolezza idonei, come tali, a giustificare l'adozione della nuova misura, il che può emergere da necessari accertamenti successivi (principio di diritto, questo, pacifico nella giurisprudenza di legittimità e d'altra parte affermato anche nella più volte citata sentenza della Corte costituzionale). È alla luce dei suindicati principi di diritto, nonché del dictum della sentenza di annullamento con rinvio, che deve essere deciso il ricorso in esame.
Va allora osservato che il giudice di rinvio ex art. 627 c.p.p., il quale, anche nel procedimento de libertate decide con gli stessi poteri, e con gli stessi doveri motivazionali che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (con il solo limite - qualora, come nel caso di specie, l'annullamento sia stato pronunciato per vizio di motivazione: la sentenza di annullamento ha, infatti, rimproverato al giudice a quo di essere pervenuto alla decisione "senza svolgere uno specifico esame delle fattispecie criminose ipotizzate" - di rispettare lo schema enunciato nella sentenza di annullamento ed i principi di diritto statuiti nella medesima) doveva, nel caso in esame:
a) esaminare con rigore, tenendo conto di tutte le risultanze disponibili, se tra i fatti di cui al capo B) della prima delle ordinanze cautelari emesse nei confronti di EN RG e quelli, diversi, per i quali è stata emesso il secondo provvedimento restrittivo sussistesse ("desumibili" o meno che fossero i nuovi fatti al momento della emissione della prima ordinanza) una delle ipotesi di connessione qualificata (nella specie era in gioco esclusivamente quella costituita dalla continuazione di cui all'art.81 cpv. c.p.) indicate dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che comportano la retrodatazione automatica del termine di decorrenza della durata della misura al giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza;
b) esaminare (in considerazione anche della natura interamente devolutiva del mezzo di impugnazione costituito dal riesame di cui all'art. 309 c.p.: vedasi, per tutte, Cass. sez. 6^ 16/1/2006, n. 8590, Populeku), una volta che fosse giunta a motivatamente escludere la ravvisabilità delle ipotesi di connessione qualificata, se, comunque, l'Autorità inquirente fosse già in possesso, prima della emissione della misura antecedente, di elementi tali da giustificare la richiesta e la emissione di un'unica ordinanza cautelare anche per quei fatti di reato che sono stati oggetto della seconda. Orbene, nella ordinanza impugnata il Tribunale di Trento, giudice di rinvio, ha escluso la sussistenza della continuazione tra i fatti oggetto della prima ordinanza, motivando sul punto come è stato riportato nella parte narrativa della presente sentenza, così avendo affermato l'assenza dei presupposti per la c.d. "retrodatazione automatica".
Tuttavia tale motivazione non si sottrae, ad avviso di questo Collegio, alla stesso vizio di mancato specifico ed approfondito esame, alla luce di tutti i dati processuali emersi, delle fattispecie criminose ipotizzate che è stato rilevato nella sentenza di annullamento con rinvio della ordinanza che ha dichiarato la inefficacia della misura in forza della ritenuta continuazione tra i fatti oggetto dei due successivi provvedimenti cautelari. Se è vero, infatti, che - come rilevato nella sentenza di annullamento con rinvio - la prima delle due ordinanze cautelari de quibus riguardava, oltre che le dichiarazioni fraudolente delle annualità 2003,2004 e 2005, la emissione, a partire dall'anno 2001, in concorso con tali EN, Spider e UB, di fatture per operazioni inesistenti a partire dall'anno 2001, mentre la seconda era delimitata (come puntualizzato dal P.M. in udienza) all'emissione da parte della società IS (che aveva iniziato l'emissione nell'anno 2004), in concorso con IN e SE, di due fatture per operazioni inesistenti emesse il 30 aprile e il 7 maggio 2007 nei confronti della società GE TR, non compresa tra quelle indicate nella prima ordinanza e se il giudice di legittimità ha affermato che, indubitabilmente, la sola identità dei titoli di reato non consentiva "in mancanza di altri specifici elementi) di ritenere che i fatti commessi a partire dal 2004 rientrassero nella progettazione originaria, datata 2001, di una serie indeterminata di illeciti, concepiti nelle loro caratteristiche essenziali, tuttavia va rilevato che "altri specifici elementi", tali da indurre un possibile diverso giudizio in tema di continuazione o comunque necessariamente da valutarsi in sede di esame sulla invocata continuazione, sussistevano in atti, come rilevato dal ricorrente. Nel novero di detti elementi è compresa, in primo luogo, la creazione di una società riconducibile all'EN (precisamente la Sofingen, menzionata nella prima ordinanza cautelare), avente sede in Liechtstein, deputata ad offrire servizi off shore per ridurre la pressione fiscale a clienti che via via si fossero interessati, ed è altresì compresa l'esistenza di tutta una serie di società "cartiere" gestite dall'EN, oltre alla IS IN LI ed alla OR MB, attraverso le quali ultime (come da capo di incolpazione della ordinanza suddetta) l'indagato ha commesso nuovamente il reato di cui all'art. 110 c.p. ed D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (lo stesso tipo di reato ascritto nel capo B della prima ordinanza custodiate) emettendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a vantaggio della ditta GE TR s.r.l. e, per operazioni oggettivamente inesistenti, in favore della IR AS IT s.r.l., società entrambe animate, al pari della IL EN di cui alla prima ordinanza, dalla volontà di allocare all'estero una parte dei propri redditi.
Ebbene, in un contesto di contiguità temporale e parziale sovrapposizione tra la emissione delle fatture di cui alla prima ordinanza cautelare (dal 2001 dal 2006) e quelle di cui alla seconda (dal 2004 al 2007), sarebbe stato necessario accertare in quale epoca (se cioè sin dal 2001, anno di emissione della prima fattura) l'EN avesse predisposto un simile schieramento di mezzi - costituito da una serie di società (ed eventualmente anche dalla IS e dalla OR, pur utilizzate soltanto nel 2007 e dalla Solingen) da impiegare, secondo le esigenze dei diversi clienti che si sarebbero, nel tempo, presentati aderendo ad un'offerta permanentemente "aperta", per mettere in essere il meccanismo costante di utilizzazione fittizia di aziende e/o di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti allo scopo di sottrarre reddito imponibile al fisco italiano.
Tale maggiormente approfondita indagine s'imponeva al fine di accertare se, necessariamente mancante la ideazione ab initio di un piano specifico ("personalizzato") per ciascuno dei clienti che aderivano nel tempo, si fosse evidenziato un unico disegno criminoso, sufficientemente identificato nelle sue componenti e caratteristiche essenziali, nell'ambito di una procedura criminosa unica ideata nell'anno 2001 ed applicata senza soluzione di continuità fino all'arresto dell'EN, avvenuto nel 2007, tenuto anche presente il fatto che l'indagato aveva, negli anni 2004/2006, lavorato contemporaneamente con modalità analoghe tanto con le IL EN (di cui alla prima ordinanza) quanto con la GE TR del IN (di cui alla seconda).
In definitiva - in un contesto di continuità dell'attività di fatturazione e d'identità dei relativi meccanismi, nonché di predisposizione di un numero di società superiore a quelle utilizzate in un determinato momento per un dato cliente, ed, infine, di contemporanea presenza di più utenti del "servizio" offerto - andava accertato con un maggiore approfondimento se si fosse o meno in presenza dell'ideazione, a partire dal 2001 e con la relativa predisposizione di "mezzi", di unico progetto criminoso, elaborato nelle sue linee generali ma essenziali, volto a soddisfare le esigenze di diversi clienti, progetto che aveva ovviamente avuto, nel tempo, successivi momenti esecutivi (inclusi quelli di cui alla seconda ordinanza cautelare), attuativi, cioè, di un unico disegno criminoso già tratteggiato sul piano ideativi - organizzativo nell'anno 2001, e come tali non idonei, cosi come sostenuto dal ricorrente difensore, a scalfire l'unicità di tale disegno. Al riguardo appare insufficiente sul piano motivazionale per escludere tale possibile interpretazione (e con essa l'invocata continuazione ex art. 81 cpv. c.p. e l'applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3) l'affermazione del Tribunale che si sarebbe trattato di una "mera scelta di vita", considerato anche che, come rilevato dal ricorrente, tale giudizio non è antitetico alla ravvisabilità, in determinate situazioni, della continuazione, ben potendo un soggetto operare la scelta di investire la propria vita nella commissione di determinati tipi di delitti e concepire, proprio per dare sostanza a tale scelta "esistenziale" progetti unitari che tengano avvinti questi delitti nel vincolo della continuazione, Fondatamente in ricorso si è anche affermato che il giudizio di "mera scelta di vita" può essere ragionevolmente formulato solo una volta che sia esclusa fondatamente la sussistenza di un disegno criminoso unitario, od una volta accertato il susseguirsi di più disegni criminosi tra loro slegati.
S'impone dunque, per le ragioni sin qui esposte, l'annullamento sul punto dell'ordinanza gravata di ricorso.
In ordine al secondo dei motivi posti a sostegno di ricorso, va richiamato quanto già si è detto in precedenza: il Tribunale del riesame, una volta esclusa la sussistenza della connessione qualificata tra i fatti di reato di cui al capo B della prima delle due ordinanze e quelli per i quali è stata emessa la seconda, avrebbe dovuto ulteriormente accertare se sussistessero comunque i presupposti di operatività della retrodatazione (a questo punto non più "automatica") ex art. 297 c.p.p., esaminando se l'Autorità inquirente fosse già in possesso, prima della emissione della ordinanza cautelare antecedente dell'8 agosto 2007, di elementi tali da giustificare la contestazione, con tale ordinanza, anche di quei fatti di reato che sono stati oggetto della seconda ordinanza, emessa il 5 novembre dello stesso anno.
Tale accertamento era necessario perché la richiamata sentenza delle Sezioni Unite 19/12/1996, n. 14535, LI, ha affermato che nel caso in cui, nello stesso procedimento, siano emesse più ordinanze che dispongono nei confronti di uno stesso soggetto la medesima misura cautelare per fatti, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione prevista da tale norma processuale opera se al momento di emissione della prima ordinanza cautelare erano desumibili elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.
Orbene, nella ordinanza emessa dal giudice di rinvio, escludente la ravvisabilità della continuazione tra i fatti contestati nei due provvedimenti cautelari de quibus, non viene spesa parola sul tema relativo al se i diversi fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza cautelare del 5 novembre 2008 fossero o meno "desumibili" dagli atti al momento della emissione della ordinanza precedente, dell'8 agosto 2007.
Tuttavia tale omissione non può costituire causa di annullamento. Ciò non perché nella sentenza di annullamento con rinvio la sezione 3^ di questa Corte ha affermato che soltanto successivamente al sequestro delle fatture, avvenuto il 4 settembre 2007 il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza dei nuovi fatti;
tale affermazione non costituisce ex se l'enunciazione di un principio di diritto ma di una circostanza di fatto, e tra l'altro questo Collegio rileva che detta circostanza è stata enunciata nell'ambito della valutazione del motivo di ricorso concernente la ritenuta continuazione nella 'ordinanza de libertate sottoposta al suo esame, avendo la Corte richiamato al riguardo due massime giurisprudenziali antecedenti la pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite LI e contrastanti con il principio di diritto da questa enunciato laddove affermative della operatività della retrodatazione dei termini di durata della custodia per reati contestati con ordinanza facente seguito ad altra emessa per reati connessi, a condizione che tutti gli elementi di prova pertinenti alla nuova contestazione fossero già a conoscenza dell'autorità giudiziaria nel momento di adozione del precedente provvedimento cautelare.
La ragione decisiva della non annullabilità della ordinanza impugnata sta, piuttosto, nella infondatezza del motivo di ricorso in punto desumibilità.
Invero, il ricorrente ha illustrato, a sostegno della propria tesi di desumibilità dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, di elementi che avrebbero giustificato l'emissione dell'ordinanza successiva, una serie di dati (l'avvenuta identificazione del ZE e del SE e delle rispettive aziende già nella relazione datata 9 luglio 2007, la circostanza che gli inquirenti già sapevano, per averlo appreso da una conversazione del 29 marzo 2007 intercorsa tra la segretaria della Sofingen ed il SE, il quale preannunciava l'arrivo di un fax con l'intestazione OR che una certa fattura doveva avere, nonché dall'avvenuta intercettazione di un fax, inviato alla Sofingen, nel quale il predetto SE invitava l'EN a far emettere dalla società OR una fattura dell'importo di Euro 60.000, fattura che era stata poi sequestrata il 4 settembre 2007; conversazioni intercettate tra aprile e maggio 2007, intercorse tra il IN e l'EN, le quali avevano avuto ad oggetto le fatture n. 9101 e n. 102 emesse dalla IS IN Level nei confronti della GE TR appunto tra aprile e maggio di quell'anno, fatture anch'esse sequestrate a seguito della perquisizione del 4 settembre 2007, successiva alla data dell'8 agosto 2007 di emissione della prima ordinanza cautelare) i quali, pur costituendo indubbiamente temi di indagine, non erano tali da giustificare l'emissione, anche per i relativi reati successivamente emersi nella loro gravità indiziaria, di un unico provvedimento cautelare, quello adottato l'8 agosto 2007 ed eseguito il giorno successivo.
Infatti erano ignote, fino alla data del sequestro 4 settembre 2007 le somme portate nelle suddette due fatture - uniche in relazione alla cui emissione è stata richiesta ed ottenuta la misura cautelare - e l'importo della fattura OR (della cui effettiva emissione il ricorrente non afferma comunque che gli inquirenti avessero contezza fino alla data del sequestro) era indicato in Euro 60.000; pertanto non poteva escludersi, fino al momento della materiale acquisizione al procedimento delle fatture relative alle operazioni contestate nella seconda ordinanza cautelare (a far data dal quale erano divenuti noti gli importi delle fatturazioni IS ed OR) che il fatto integrasse l'ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, (emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di un importo inferiore ad Euro 154.937,07 per periodo d'imposta) punita con la reclusione da sei mesi a due anni, ipotesi di reato per la quale (a differenza di quanto si da per la fattispecie di cui al comma primo del citato art. 8, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) non è consentita l'applicazione di misure cautelari coercitive, e segnatamente di quella della custodia in carcere adottata nella specie, a norma del combinato disposto degli artt. 280 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 278 c.p.p.. Il ricorrente difensore ha sostenuto, peraltro, che, se le fatture sequestrate sono entrate "fisicamente" nel fascicolo delle indagini solo il 4 settembre 2007 (quindi dopo l'esecuzione della prima ordinanza cautelare), ciò è dipeso da una scelta operata dalla Procura della Repubblica la quale, anziché raccogliere tutti i riscontri alle plurime notizie di reato delle quali era in possesso già dal luglio 2007, ha preferito parcellizzare la vicenda chiedendo subito la misura cautelare in relazione a ciò che risultava sufficientemente acclarato, mentre una corretta lettura della espressione "già desumibili dagli atti" usata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 408/2005 condurrebbe a ritenere che il Giudice delle leggi, nell'usare tale espressione, abbia inteso fare riferimento ai casi in cui sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per andare a verificare se un reato sia stato o meno commesso, e non già ai soli casi in cui la Procura siasi già attivata per andare a compiere tali verifiche, dacché qualsiasi interpretazione diversa lascerebbe alla disponibilità della Procura della Repubblica la possibilità di consentire o meno l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, che verrebbe a dipendere dal se e dal quando l'organo inquirente decide di dare impulso agli adempimenti esecutivi necessari per sostenere l'accusa, il che non è in linea con la declaratoria di illegittimità costituzionale emessa dalla SU.
Questa Corte rileva, al riguardo, che dalla lettura della richiamata sentenza della Corte costituzionale emerge l'affermazione che, se il legislatore, in perfetta aderenza con i valori di certezza e di "durata minima" della custodia cautelare (v. art. 13 Cost., commi 1 ed u.c., nonché art. 5, comma 3, Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ha ritenuto di dover stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso in cui tra i diversi titoli sussista l'indicato nesso di connessione qualificata, a fortiori l'identico regime di garanzia dovrà operare in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze, in quanto la durata della custodia deve dipendere da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell'uguaglianza e della ragionevolezza), quale quello dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, e non già da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del "potere cautelare".
Nel dispositivo della sentenza viene pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedenza ordinanza.
Osserva questa Corte che le "sopra sottolineate", espressioni usate dalla SU (la quale non ha fatto alcun cenno, nella motivazione della propria sentenza, a situazioni di conoscenza di una mera notitia criminis equiparabili alla "desumibilità" considerata nella norma processuale scrutinata in quanto suscettibili di dar luogo ad indagini dalle quali emerga la fondatezza di tale notitia al livello dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'emissione di una misura cautelare) non conducono, innanzitutto sotto il profilo letterale, alla interpretazione sostenuta dal ricorrente, secondo la quale "desumibilità" di elementi idonei alla emissione di un'ordinanza cautelare equivarrebbe ad "accertabilità" di tali elementi (tutti quelli richiesti dell'art. 273 c.p.p. e segg.) mediante il compimento di atti di indagine su quanto a conoscenza dell'Autorità inquirente, ex se insufficienti per richiedere l'emissione di misura cautelare.
Non a caso le Sezioni Unite nella sentenza 19/12/2006 n. 21957, LI, hanno affermato che, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima esistevano "elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive", identica espressione essendo stata usata nell'antecedente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 22/3/2005, n. 21957, P.M. in proc. LI ("elementi idonei a giustificare le relative misure"), decisione richiamata e condivisa dalla Corte costituzionale, la quale ha fatto uso della medesima terminologia nella parte che qui interessa.
D'altra parte, le Sezioni Unite, già nella sentenza 25/6/1 997, n. 9, Atene, avevano chiarito che il divieto della c.d. "contestazione a catena" di cui dell'art. 297 c.p.p., comma 3, si applica a condizione che siano desumibili dagli atti "tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto - reato".
Tale nozione della "desumibilità dei fatti" è costantemente adottata dalla giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. sez. 4^ 3/7/2007, n. 44316, P.G. in proc. Dalipay, e Cass. sez. 6^, 20/12/2006, n. 12676, Barresi, le quali hanno affermato che il concetto di desumibilità dei fatti, presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione, non va confuso con la mera conoscenza o conoscibilità di determinati fatti, occorrendo che i fatti conosciuti al momento dell'emissione di una misura cautelare per fatti diversi siano tali da costituire il fondamento per l'emissione di una successiva ordinanza cautelare). Tale interpretazione non collide con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 408/2005 neppure sotto un profilo di ratio, dacché la declaratoria di illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, è riferita, come emerge anche dalla motivazione di detta sentenza, alla mancata previsione della operatività della retrodatazione nei casi in cui fosse accertata, in modo incontestabile, la sussistenza, a disposizione del pubblico ministero già al momento della emissione del primo provvedimento cautelare, di indizi di colpevolezza, concernenti fatti diversi da quelli posti a base di tale ordinanza, idonei a sorreggere l'applicazione di quella misura con quella stessa ordinanza, in tal caso essendo ravvisabile nella applicazione, a distanza di tempo, di una seconda misura cautelare, la violazione dell'art. 13 Cost., comma 5, che riserva alla legge la durata massima dei termini di custodia preventiva e non tollera che questi siano prolungati per effetto di artificiose diluizioni delle contestazioni di più fatti diversi qualora queste possano avvenite uno actu (leggasi con l'emissione di un'unica ordinanza cautelare) sussistendone tutti i relativi elementi;
ma nella motivazione della sentenza in commento non si afferma affatto (ed anzi implicitamente si esclude) che sia ravvisabile una, non consentita, contestazione a catena qualora il pubblico ministero, in possesso di elementi idonei a richiedere ed ottenere la emissione di un provvedimento cautelare nei confronti di un soggetto per determinati fatti, nonché di altri elementi, concernenti fatti di reato diversi, non tali da consentire, allo stato, l'adozione di provvedimento cautelare, debba ritardare la richiesta del primo provvedimento in attesa dell'esito di indagini volte a far emergere, anche in relazione ai fatti ulteriori a sua conoscenza, la sussistenza dei presupposti per l'adozione della stessa misura (il che, tra l'altro sarebbe illogico, risolvendosi in un ritardo, non giustificato da necessità investigative in ordine a fatti diversi, nell'adozione di un provvedimento cautelare per taluni fatti di reato pur essendone presenti tutti i relativi presupposti, inclusi quelli costituiti dalle esigenze di tutela della collettività).
In definitiva, la garanzia rappresentata dall'applicabilità della retrodatazione a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, deve operare - ha affermato la SU - anche in difetto della ed. "connessione qualificata" prevista nella suddetta norma, in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria abbia prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze "pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale", e ciò altro non può significare se non che l'autorità inquirente deve fare richiesta di un unico provvedimento cautelare per tutti i fatti rispetto ai quali esso sia contestualmente richiedibile ed adottabile;
nella specie difettavano, come già si è chiarito, al momento dell'adozione e della esecuzione della prima delle due misure custodiali per i reati di cui al relativo capo d'imputazione provvisoria, i presupposti normativamente previsti per l'applicazione della stessa misura e con quello stesso provvedimento in relazione agli altri fatti che sono stati oggetto della seconda ordinanza, seguita allo svolgimento delle indagini necessarie per accertare la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale di EN RG anche in relazione a tali ulteriori fatti di reato. Per quanto sin qui osservato in ordine al primo dei motivi posti a sostegno del ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009