Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1781
CASS
Sentenza 25 marzo 1998

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Massime1

Il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) è da assimilare, a tutti gli effetti, a una impugnazione. Ne consegue che l'omessa indicazione specifica, in esso, dei motivi di gravame ne determina l'inammissibilità.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1781
Data del deposito : 25 marzo 1998

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