Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) è da assimilare, a tutti gli effetti, a una impugnazione. Ne consegue che l'omessa indicazione specifica, in esso, dei motivi di gravame ne determina l'inammissibilità.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 25.3.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N. 1781
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CANZIO Consigliere N. 46315/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI NI, n. 23.7.1959
avverso l'ordinanza in data 12.9.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A:
Il Tribunale, di sorveglianza di Napoli, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale del 12.9.1997, dichiarava inammissibile, perché non corredato da motivi, il reclamo proposto dal detenuto PI NI avverso il D.M. 13.5.1997, che lo sottoponeva per un anno a restrizioni ai sensi dell'art. 41 bis, co. 2, L. 26.7.1975 n. 354. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 581 lett. b) C.P.P., 14 ter e 41 bis L. n.354/1975, per essere la prima norma di stretta interpretazione e non estensibile al procedimento di reclamo particolarmente regolato dalla legge penitenziaria, che non richiede la specifica enunciazione dei motivi ed è assimilabile ad un incidente d'esecuzione. Il ricorso è manifestamente infondato. In passato era stato bensì ritenuto che il reclamo ex art. 14 ter L. citata, avendo ad oggetto un atto amministrativo, e non giurisdizionale, non fosse qualificabile come impugnazione e non dovesse quindi rispondere ai requisiti per questa richiesti, in particolare all'onere di indicazione dei motivi (Cass., Sez. I, 26.10.1989, Di Gaetano); la successiva elaborazione, riconosciuta, sulla scorta delle pronunce 28.7.1993 n. 349 e 23.11.1993 n. 410 della Corte Costituzionale, la natura pienamente giurisdizionale del procedimento di reclamo, in quanto volto a verificare la legittimità di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, ha invece ritenuto l'atto introduttivo pienamente assimilabile ad una impugnazione (cfr., per una esplicita affermazione in tal senso, Cass., Sez. I, 2.11.1993, P.M. in proc. Morano;
29.11.1994, P.G. in proc. Salvati), applicando conseguentemente la normativa del libro nono del codice di rito (cfr. Cass., Sez. I, 21.9.1995, che ha convertito in reclamo, a norma dell'art. 568, co. 5, un ricorso per cassazione direttamente proposto contro il provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato). Ne segue l'applicabilità (anche) degli artt. 581 lett. c) e 591, co. 1 lett. c), C.P.P. che prescrivono, a pena di inammissibilità, la specifica indicazioni dei motivi del gravame. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998