Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In tema di durata delle misure cautelari, con riferimento all'ipotesi di retrodatazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (cosiddetto divieto di contestazioni a catena), il concetto di desumibilità dei fatti - presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione - non va confuso con la mera conoscenza di determinati fatti. (La Corte ha escluso l'applicabilità del presupposto per la retrodatazione nella fattispecie relativa ad un'ordinanza cautelare emessa per un episodio di spaccio di droga dal quale non potevano essere desunti i fatti costituenti fondamento per l'emissione di una successiva ordinanza cautelare da parte di altra Autorità inquirente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 44316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44316 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/07/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 01279
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 005781/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) IP LJ, N. IL 20/09/1973;
avverso ORDINANZA del 15/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 gennaio 2007 con la quale il Tribunale della stessa città ha dichiarato cessata, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, l'efficacia della misura cautelare carceraria adottata dal Gip di Bologna nei confronti di PA LJ, con provvedimento del 21.1.03, eseguito il 20.2.03. Il provvedimento era stato sollecitato dal PA che aveva impugnato, ex art. 310 c.p.p., l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Bologna aveva rigettato l'istanza di revoca della misura per sopravvenuta inefficacia della misura custodiale con riguardo ai delitti descritti sub capi 18, 21 e 26 dell'imputazione. Il Tribunale di Bologna, rilevato:
a) che il PA, prima che il Gip di Bologna adottasse il predetto provvedimento custodiale, era stato raggiunto, in conseguenza dell'arresto in flagranza cui era stato sottoposto il 14.11.02, da provvedimento coercitivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Firenze in data 16.11.02;
b) che i fatti di cui al procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria di Bologna erano precedenti rispetto all'ordinanza del Gip di Firenze;
c) che tra i due procedimenti era stata accertata la connessione qualificata, in vista della continuazione ritenuta dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 29.9.06, tra i reati di cui ai citati capi 18, 21 e 26 del procedimento bolognese e quello relativo al procedimento fiorentino, definito con sentenza passata in giudicato;
d) che il requisito della desumibilità dei fatti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non deve valutarsi in relazione all'effettiva loro conoscenza, bensì in rapporto alla loro emergenza ed astratta deducibilità dalle risultanze processuali, indipendentemente dal concreto apprezzamento dell'autorità giudiziaria, di guisa che è irrilevante l'individuazione del giudice o del PM che avrebbe dovuto desumere i fatti e rileva solo il momento in cui si poteva avere contezza del contesto indiziario sfociante nelle nuove e distinte contestazioni poste a base del successivo provvedimento cautelare;
e) che i fatti oggetto del secondo procedimento, pendente davanti all'autorità giudiziaria di Bologna, erano desumibili prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento (22.11.02), pendente davanti all'autorità giudiziaria di Firenze, posto che la richiesta cautelare del PM di Bologna, contenente la sintesi di tutte le risultanze investigative emerse, risale al 15.11.02, data alla quale deve farsi risalire la desumibilità dei fatti oggetto del procedimento bolognese;
tanto rilevato, dunque, il tribunale ha ritenuto che ricorressero, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, di guisa che il termine annuale di fase della misura restrittiva emessa dal Gip di Bologna doveva farsi retroagire al momento dell'esecuzione dell'omologo provvedimento fiorentino (16.11.02), con conseguente scadenza alla data del 15.11.03, cioè in epoca anteriore al rinvio a giudizio disposto nell'ambito del procedimento bolognese (16.2.04) e perdita di efficacia della misura carceraria, sia pure limitatamente ai delitti contestati sub capi 18, 21 e 26. Avverso tale decisione ricorre, dunque il Procuratore Generale di Bologna che censura d'ambiguità il provvedimento impugnato, laddove non sarebbe chiaro se con esso il giudice abbia inteso aderire alla tesi del prevenuto, secondo cui sarebbe irrilevante l'individuazione del giudice o del PM che avrebbe dovuto desumere i fatti, ovvero d'illogicità, posto che detto provvedimento tende ad ancorare il requisito della desumibilità alla condizione di potenziale conoscibilità degli elementi giustificativi della misura cautelare emessa con il secondo provvedimento, laddove, però, la conoscibilità di tale contesto indiziario va riferito agli atti del primo procedimento, in occasione del quale gli elementi in questione erano certamente ignoti al giudice in quanto mai confluiti in quegli atti. Sostiene il ricorrente che il sistema della retrodatazione è subordinato, nel caso di specie, alla condizione che, prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento, il fatto connesso, oggetto del secondo procedimento, fosse noto alla prima A.G. nella sua dimensione storica, ove anche non sussistessero, all'epoca del rinvio a giudizio, gli elementi probatori idonei a sostenere la misura restrittiva. Irrilevante sarebbe, quindi, la mera esistenza degli elementi oggetto della successiva cautela quando essi siano rimasti ignoti al primo, atteso che il principio ispiratore della regola dello retrodatazione è quello di operare tutte le volte in cui sarebbe stato possibile, nell'ambito del primo processo, procedere anche per i fatti oggetto dei procedimenti successivi (S.U. Rahulia). Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto emerge dall'esame degli atti, il IP è stato raggiunto:
a) il 16 novembre 2002, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Firenze, per il delitto di illecita detenzione di in chilogrammo, circa, di cocaina, per il quale lo stesso IP era stato arrestato, il 14 precedente, in flagranza di reato;
per tale delitto è intervenuta condanna definitiva a quattro anni di reclusione inflitta dal Gup presso il predetto tribunale con sentenza del 28 gennaio 2003;
b) il 20 febbraio 2003, da altro provvedimento di custodia in carcere, emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna, per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e delitti fine;
per tali vicende è intervenuta sentenza di condanna ad undici anni di reclusione, inflitti dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 29.9.06, che ha ritenuto la continuazione tra i fatti dalla stessa giudicati e quelli di cui al provvedimento sub a) del Tribunale di Firenze.
Tanto premesso, occorre rilevare che il tema delle "contestazioni a catena" è stato oggetto di ripetuto esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte che sono, nel tempo, intervenute, anche a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, per affermare importanti principi regolatori della delicata materia. I contrasti interpretativi emersi negli ultimi anni sono stati ricomposti, in particolare, con la sentenza n. 21957/05 (Rahulia) che ha affrontato la questione indicando tre diverse situazioni in cui opera il meccanismo della retrodatazione previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, e specificamente: a) nell'ambito del medesimo procedimento, allorché i titoli custodiali riguardino gli stessi fatti, pur se diversamente qualificati, ovvero fatti avvinti da connessione qualificata;
nel qual caso la retrodatazione opera automaticamente;
b) nell'ambito del medesimo procedimento, allorché tra i fatti contestati non sussista connessione qualificata;
nel qual caso la retrodatazione opera se, al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare, vi siano già elementi idonei a giustificare l'adozione del successivo titolo custodiale;
c) nell'ambito di procedimenti diversi, allorché sussista la connessione qualificata con riguardo a fatti già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo al primo procedimento. Più di recente, le stesse Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto insorto sull'esegesi della sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, hanno affermato, sempre in tema di contestazioni a catena, che quando nei confronti di un indagato o di un imputato siano emesse, in procedimenti diversi, più ordinanze cautelari per fatti diversi, per i quali non si ravvisi connessione qualificata, la retrodatazione opera, ove gli elementi giustificativi della seconda ordinanza siano già desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima, solo se i due procedimenti siano in corso davanti alla medesima autorità giudiziaria e la loro separazione possa, quindi, essere il frutto di una scelta del PM.
Orbene, le ragioni di doglianza proposte dal ricorrente appaiono certamente fondate ove si consideri che nel caso di specie è del tutto carente il presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione, cioè la previa desumibilità dagli atti del primo procedimento, prima del rinvio a giudizio, dei fatti oggetto del secondo. Desumibilità che non può essere confusa con la semplice conoscenza di determinati fatti, assumendo essa rilievo, ai fini che qui interessano, solo allorché il PM sia in possesso di un quadro indiziario di rilievo tale da consentirgli di intervenire con una richiesta di applicazione della misura cautelare. Desumibilità che, quanto meno con riferimento alla data del rinvio a giudizio, deve, nel caso di specie, escludersi ove si consideri che il primo dei due procedimenti riguardava un singolo episodio di illecita detenzione di droga in cui il IP era stato occasionalmente sorpreso in flagranza e che, isolatamente considerato, nulla poteva lasciar presumere agli inquirenti fiorentini circa gli ulteriori e più consistenti elementi probatori che altra autorità giudiziaria stava acquisendo, nell'ambito di altra indagine, poi raccolti, dal Gip di Bologna, nella seconda ordinanza cautelare. Elementi acquisiti, dunque, da diversa autorità giudiziaria, certo ignoti agli inquirenti fiorentini, solo occasionalmente coinvolti nelle vicende delittuose del IP e solo per un isolato episodio, peraltro giudizialmente definito in tempi del tutto coincidenti con l'emissione della seconda ordinanza custodiale.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Bologna, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007