Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 44316
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

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In tema di durata delle misure cautelari, con riferimento all'ipotesi di retrodatazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (cosiddetto divieto di contestazioni a catena), il concetto di desumibilità dei fatti - presupposto che legittima il ricorso all'istituto della retrodatazione - non va confuso con la mera conoscenza di determinati fatti. (La Corte ha escluso l'applicabilità del presupposto per la retrodatazione nella fattispecie relativa ad un'ordinanza cautelare emessa per un episodio di spaccio di droga dal quale non potevano essere desunti i fatti costituenti fondamento per l'emissione di una successiva ordinanza cautelare da parte di altra Autorità inquirente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2007, n. 44316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44316
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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