Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 9
CASS
Sentenza 25 giugno 1997

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Massime1

Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codice, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che le difficoltà operative che la sua applicazione può comportare in caso di pluralità di procedimenti, specie se pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, devono essere superate facendo ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti dinanzi al giudice individuabile a norma degli artt. 13 e seguenti cod. proc. pen., anche mediante il contributo della difesa il cui accesso agli atti nel procedimento "de libertate", soprattutto dopo la sentenza n. 192/1997 della Corte costituzionale, non incontra più limitazioni).

Commentari2

  • 1Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …

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    Federica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 21 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 25 giugno 1997

Testo completo