Sentenza 25 giugno 1997
Massime • 1
Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codice, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che le difficoltà operative che la sua applicazione può comportare in caso di pluralità di procedimenti, specie se pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, devono essere superate facendo ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti dinanzi al giudice individuabile a norma degli artt. 13 e seguenti cod. proc. pen., anche mediante il contributo della difesa il cui accesso agli atti nel procedimento "de libertate", soprattutto dopo la sentenza n. 192/1997 della Corte costituzionale, non incontra più limitazioni).
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- 1. Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …
Leggi di più… - 2. Abuso d’ufficio, peculato d’uso e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficioFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 21 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/06/1997, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Cam. Cons.
Dott. Francesco SACCHETTI Componente del 25/06/97
Dott. Fortunato PISANTI Componente SENTENZA
Dott. Alfonso MALINCONICO Componente N. 9
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Componente R.G.N.
Dott. Francesco MORELLI Componente 46414/96
Dott. Luciano DI NOTO Componente
Dott. Antonio MORGIGNI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE (rel.) Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ATENE IS;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12 settembre 1996;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito della perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale del 29 giugno 1995 - per mancata decisione sulla richiesta di riesame nel termine prescritto -, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro emetteva altra ordinanza impositiva della custodia in carcere nei confronti di Atene Giovanbattista per lo stesso fatto, in data 5 febbraio 1996. Tale provvedimento veniva eseguito in data 6 febbraio 1996. Con entrambe le ordinanze era stato contestato il delitto previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3 e 4 c.p. per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso 'ndrina di Castrovillari, costituente espressione del "Locale di Corigliano", alle dipendenze di Carelli Santo: in Castrovillari, Cassano Jonio, Altomonte, Saracena, Francavilla, S. Lorenzo di Vallo, Corigliano, Rossano: dal luglio 1990 al luglio 1995.
Il giudice dell'udienza preliminare, nel disporre il rinvio a giudizio, per il predetto delitto, rigettava l'istanza dell'Atene, volta ad ottenere la liberazione a seguito del decorso del termine massimo di custodia cautelare.
Con la predetta richiesta, difatti, l'Atene sosteneva che, nella determinazione del termine massimo di custodia cautelare relativo alla fase delle indagini preliminari, dovesse essere computato il periodo di custodia sofferta a seguito della precedente ordinanza custodiale emessa in data 23 marzo 1993 dallo stesso giudice, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Si trattava, secondo l'Atene, dello stesso fatto posto a base del provvedimento datato 5 febbraio 1996.
Il suddetto giudice rigettava la richiesta, adducendo la "..... carenza dell'indefettibile presupposto dell'adozione dei vari provvedimenti cautelari nell'ambito di un unico procedimento penale".
Il Tribunale di Catanzaro, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego della liberazione, rigettava, con ordinanza del 12 settembre 1996,l'appello, affermando che correttamente era stato ritenuto non applicabile nella specie il disposto dell'art. 297 comma 3 c.p.p., presupponendo esso l'unicita' del procedimento "cumulativo". Riteneva, altresì, il Tribunale, che il cumulo delle due misure cautelari fosse condizionato dalla contestuale pendenza dei relativi procedimenti "de libertate", mentre, nel caso in specie, il precedente "procedimento" si era concluso con la revoca della misura disposta dal Tribunale del riesame, in data 16 marzo 1993. In conclusione, non poteva essere computato, ai fini in parola, il periodo di giorni 16 di custodia in carcere sofferto dall'impugnante sulla base del provvedimento del 1993.
L'Atene ha proposto ricorso per cessazione, deducendo che erano state emesse, per lo stesso fatto, sia l'ordinanza del 1993, sia le due successive, del 1995 rimasta caducata, e quella del 1996. Dal che doveva conseguire il cumulo dei rispettivi periodi custodiali, sofferti nella fase delle indagini preliminari, poiché l'art. 297 comma 3 non prevedeva l'unicità del procedimento quale presupposto per l'operatività della retrodatazione della custodia a far tempo dall'esecuzione della prima ordinanza.
La sesta sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 26 febbraio 1997 (dep. il 14 maggio 1997) ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando di ufficio che la questione di diritto sottoposta al suo esame, - e cioè se il divieto della c.d. contestazione a catena, di cui al comma 3 dell'art. 297 c.p.p., trovi applicazione soltanto quando si verta nell'ambito di un unico procedimento oppure anche quando si tratti di procedimenti diversi -, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
Il Primo Presidente Aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e fissava la presente udienza per la trattazione.
2. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare all'art. 297 comma 3, ove viene disposto che "....i termini (di durata delle misure) decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza ..." quando in procedimentidiversi siano state emesse nei confronti di un imputato od indagato più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto.
Ma, l'operazione ermeneutica non può rimanere così circoscritta. Essa va estesa, invero, all'intero testo del comma 3 dell'art. 297, per rispondere al corredato quesito se la retrodatazione della misura, ed il relativo cumulo possano valere anche quando siano state emesse più ordinanze cautelari in più procedimenti, non già "per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato", ma "per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri...". Difatti, a parità di ratio, a cui si ispira la norma nella sua interezza, deve farsi corrispondere unicità di interpretazione riguardo alle due ipotesi - entrambe oggetto di contrasto giurisprudenziale negli stessi termini -; senza considerare, poi, che l'esame dell'intera normativa introdotta in materia di decorrenza e quindi di computo dei termini, dall'art. 12 comma 1 L.8 agosto 1995 n. 332 (con il quale è stato sostituito il precedente comma 3 dell'art. 297 c.p.p.), s'impone per l'organicità che essa presenta.
Deve essere osservato, al riguardo, che la novella del 1995, tramite l'inserimento nel codice di procedura penale di modifiche e di nuove disposizioni in tema di misure cautelari, a garanzia della libertà personale e del diritto di difesa, ha comportato una rivisitazione della disciplina dell'intera materia, con una rilettura, in chiave di maggiori garanzie, anche delle previsioni rimaste inalterate, nel quadro sì delle innovazioni introdotte, ma soprattutto alla luce degli intendimenti del legislatore in quest'ultime trasfuse. Nella proposta chiave ermeneutica, appare, quindi, irrinunciabile - come vedremo - l'esame anche del secondo periodo del comma 3 cit., - secondo il quale "(la) disposizione (di cui al precedente periodo della norma) non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma" -.
3. Venendo all'esame del contrasto giurisprudenziale (sorto dopo la novella del 1995) - relativo, come si diceva all'estensibilità o meno del divieto della c.d. contestazione a catena alle situazioni cautelari concernenti una pluralità di procedimenti quando con più ordinanze sia stata disposta la stessa misura per uno "stesso fatto" o "per fatti diversi" caratterizzati dalla connessione procedimentale -, la soluzione negativa, con la limitazione cioè ad un unico procedimento, è stata sostenuta richiamando l'orientamento consolidatosi nella vigenza del precedente testo normativo. È vero - si rileva al riguardo - che il nuovo testo del comma 3 cit. non indica espressamente il limite dell'unicità del procedimento, ma, tuttavia, esso non consente di "discostarsi dalla precedente interpretazione".
Il principio del divieto della c.d. contestazione a catena - viene fatto osservare - postula l'"artificiosa" condotta del pubblico ministero, ravvisabile nella diluizione nel tempo delle imputazioni;
ma, tale artificiosità, a sua volta, presuppone la conoscibilità dei fatti sulla base degli atti a disposizione dell'autorità procedente, e quindi l'unicità del procedimento nel cui ambito le diverse ordinanze vengano emesse.
Difatti, - secondo le pronunce in questione - la "desumibilità dagli atti", dello stesso fatto o di fatti diversi in relazione ai quali sussista la connessione di cui all'art. 12, non ricorre quando si tratti di situazioni relative ad una pluralità di procedimenti pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria ed a maggior ragione davanti ad autorità diverse, quando cioè "indaghino più o diversi uffici del pubblico ministero, ovvero procedano separatamente nei confronti dello stesso imputato più e diversi giudici, ignorando ciascuno la pendenza dinanzi all'altro di un procedimento connesso" (Cass. sez. 1, 19 luglio 1996, Esposito, Rv. 205319; Id., 30 maggio 1996, Manuele, Rv. 204929).
Il suddetto principio è stato confermato in successive sentenze, sulla base del secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, la cui norma è diretta ad evitare che la separazione dei procedimenti, con rinvii a giudizio artificiosamente frazionati nel tempo, possa essere utilizzata per eludere il divieto della c.d. contestazione a catena (sez. 5, 30 settembre 1996, Cuzzola, Rv. 205877) . Sicché - è stato osservato - l'operatività della norma predetta postula proprio l'unicità del procedimento, del quale si è voluto evitare, appunto, l artificioso frazionamento (sez. 1, 21 dicembre 1996, Ferraro, Rv. 206344).
4. L'orientamento favorevole all'applicabilità della disposizione anche a situazioni cautelari relative a procedimenti diversi, (cioè in caso di una pluralità di procedimenti), sostiene invece che la nuova formulazione dell'art. 297 comma 3 prescinde dall'"artificiosità" della diluizione delle imputazioni, segnando il passaggio dall'impostazione soggettivistica del passato, quanto al comportamento dell'autorità procedente, ad una concezione di carattere oggettivo, incentrata sulla ragione stessa del divieto, con un meccanismo basato sulla mera "desumibilità dagli atti". Viene fatto osservare, al riguardo, che il testo introdotto dalla legge n. 332 del 1995, prescinde dall'unicità del procedimento. Anzi, l'ultimo periodo del comma 3 è volto ad evitare che il divieto della contestazione a catena venga eluso con frazionati rinvii a giudizio, e perciò con una moltiplicazione dei procedimenti.
Difatti, secondo le pronunce in esame, sarebbe frustrata la ratio della modifica legislativa "se l'applicazione della norma fosse esclusa dalla scelta del pubblico ministero di procedere separatamente (ex art. 130 norme att.) ..., ovvero dalla circostanza dello svolgimento di indagini collegate da parte di uffici diversi del pubblico ministero con l'apertura di paralleli procedimenti (Cass. sez. 6, 13 marzo 1997, Comandè, Rv. 207161; Id., 7 28 aprile 1997, Ruvolo;
Id. 28 aprile 1997, Papandrea;
Id. 2 maggio 1997, Patamia;
Id. 2 maggio 1997, Festa, per citare i più recenti precedenti giurisprudenziali sul tema).
Peraltro, pur aderendo al suddetto orientamento, non si è mancato di porre in evidenza la problematicità dell'applicazione della norma in esame quando i procedimenti pendano innanzi ad autorità giudiziarie differenti (Cass. sez. 5, 26 aprile 1996, Cuneo, Rv. 204853).
5. Le Sezioni Unite condividono l'orientamento favorevole all'applicazione dell'art. 297 comma 3 alle situazioni cautelari personali relative a più procedimenti, pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria, oppure presso uffici giudiziari diversi, e ciò sulla base di una esegesi letterale, logica e teleologica, nel quadro dei valori costituzionali sottesi alla complessiva disciplina delle misure cautelari personali.
È opportuno, per conferire organicità alla presente trattazione nonché per intendere la portata innovativa della disposizione in esame, accennare, brevemente, ai passaggi normativi che hanno condotto all'attuale testo del comma terzo dell'art. 297. Va premesso che la regola in discussione si colloca fra le disposizioni dettate per l'esecuzione delle varie misure cautelari personali, ed è quindi funzionale alla tipica causa di estinzione conseguente al decorso dei termini di durata massima. In particolare, il terzo comma dell'art. 297 fissa la regola della simultanea decorrenza dei termini di durata delle distinte - sempreché omogenee - misure cautelari applicate, con successive ordinanze, dalla data di esecuzione o di notificazione del primo provvedimento, avvertendo la norma che i termini "sono commisurati all'imputazione più grave".
La predetta disposizione, volta - come è stato sovente ricordato in dottrina ed in giurisprudenza - a contrastare la prassi giudiziaria della c.d. contestazione a catena, elusiva dei termini massimi di custodia cautelare, trova il precedente nell'art. 271 comma 3 c.p.p. 1930, applicato, dalla giurisprudenza dell'epoca, anche a provvedimenti emessi per fatti diversi, tutte le volte che si potesse configurare la colpevole inerzia o l'artificiosa condotta del pubblico ministero. Il che veniva configurato quando, pur avendo acquisito sin dal primo provvedimento indizi sufficienti per una contestazione contemporanea anche del fatto ulteriore, il predetto organo frazionava nel tempo la misura mediante successivi provvedimenti. Venivano cosi aggirati i termini massimi di durata, "decomponendo" in segmenti successivi l'unitaria imputazione, che fisiologicamente si presta a progressive elaborazioni. L'art. 297 comma 3 c.p.p. 1989 ha confermato il suddetto principio, e la relativa lettura è stata, ancora una volta, ricondotta alla necessaria "artificiosità" della condotta del pubblico ministero, come è stato ricordato nella recente sentenza "ric. Manuele", sopra citata (sez. 1, 30 maggio 1996, Rv. 204929). Con la conseguenza che, presupponendo l'artificiosità dell'operazione la desumibilità dagli atti, e quindi l'immedesimatezza dell'autorità procedente, la regola prevista dall'art. 297 comma 3 non poteva estendersi al caso di pluralità di procedimenti.
La legge n. 332 del 1995 ha modificato ed ampliato l'ambito di applicazione del suddetto principio, estendendolo alle ordinanze cautelari emesse, non soltanto per "uno stesso fatto", ma "per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12...". Ad avviso di questo Collegio, il legislatore, con tale locuzione, ha riferito l'operatività della disposizione anche ai casi di pluralità di procedimenti;
e ciò può chiaramente desumersi dal richiamo della "connessione di procedimenti" (art. 12 c.p.p.), relativamente ai quali sono emesse le ordinanze cautelari,
cumulabili secondo l'art. 297 comma 3.
Coerentemente all'impostazione più garantista in materia di misure de libertate, la legge n. 332 del 1995 ha contemplato, pertanto, nella norma in esame tutti i casi di emissione di ordinanze cautelari, relative allo stesso fatto od a fatti diversi, nell'ambito di un unico o di distinti procedimenti connessi, e quindi cumulabili innanzi allo stesso giudice ovvero nella sede giudiziaria individuabile ai sensi degli artt. 13, 15 e 16 c.p.p.. La prassi giudiziaria sopra ricordata, comportante l'elusione del divieto della contestazione a catena, può essere posta in relazione anche all'uso distorto nella gestione del "registro delle notizie di reato" (art. 335 c.p.p. in rel all'art. 109 norme att.), tutte le volte in cui, casualmente o meno, mediante il frazionamento dell'originaria imputazione oppure conferendo autonomia ai segmenti della sua progressiva formazione, vengano, rispettivamente, eseguite distinte iscrizioni anziché un'iscrizione unitaria - sin dall'inizio -, ovvero quando invece di procedere ad aggiornamenti dell'iscrizione originaria siano eseguite distinte iscrizioni. Il che è stato favorito dal significato individualizzante artificiosamente attribuito nella pratica giudiziaria a tali iscrizioni, per quanto riguarda il procedimento, privilegiando così un dato meramente formale rispetto al carattere sostanziale che contraddistingue il procedimento (in termini: Cass. sez. 6, 10 febbraio 1996, Pulvirenti, Rv. 203741; Id., 10 maggio 1994, Rizzo, RV. 199917)..
Del resto, anche la previsione dell'art. 416 comma 2 c.p.p. in relazione al disposto dell'art. 130 delle norme di attuazione, - in materia di formazione del fascicolo da trasmettere dal pubblico ministero unicamente alla richiesta di rinvio a giudizio -, ha favorito il frazionamento e la moltiplicazione dei procedimenti, come è stato rilevato in giurisprudenza (Cass. sez. 6, 13 marzo 1996, Comandè, cit.).
6. La soluzione prescelta non muta, ma anzi trova conferma, alla luce del disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, sopra citato.
La norma concerne l'ipotesi, - già ricordata con riferimento alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice da parte del pubblico ministero (art. 130 norme att. c.p.p.) -, del frazionamento del procedimento originario, rispetto a reati per i quali proseguono le indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e per i quali, successivamente, venga emessa altra misura cautelare. Orbene, la legge n. 332 del 1995 ha esteso la regola generale della "retrodatazione" della misura successivamente applicata anche all'ipotesi in considerazione, riferendo però la desumibilità dagli atti ad epoca anteriore al rinvio a giudizio e non già all'emissione della prima ordinanza (come previsto nel primo periodo del comma 3 dell'art. 297).
Si deve osservare, al riguardo, che il differente riferimento temporale della desumibilità dagli atti, (anteriormente al rinvio a giudizio e non "anteriormente alla emissione della prima ordinanza", secondo la regola generale), ha superato il vaglio di costituzionalità, in ragione non solo della certezza che tale termine rappresenta ma del significato - "perfettamente simmetric(o)" - che il rinvio a giudizio assume rispetto al corrispondente termine di fase di cui all'art. 303 (Corte Cost. 28 marzo 1996 n. 89). A ciò va aggiunto la diversa patologia in materia di misure de libertate che la norma in esame è diretta a prevenire.
Rimane, invece, esclusa l'applicabilità della regola generale quando sia stata disposta una nuova misura per un fatto sì connesso a quello del procedimento riguardo al quale è stato disposto il rinvioa giudizio, ma non desumibile dagli atti "prima del rinvio" stesso.
Pertanto, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: sez. 5, 26 aprile 1996, Cuneo;
sez. 6, 13 marzo 1997, Comandè: entrambe già citate), la pluralità dei procedimenti non è contraddetta, ma anzi è presupposta, dalla disposizione in esame.
7. Si osserva, infine, come la "desumibilità dagli atti", espressamente richiamata nel secondo periodo del terzo comma, vada a costituire criterio applicativo dell'intera previsione del comma terzo dell'art. 297, ad essa conferendo razionalità e certezza, e nel contempo costituisce garanzia verso applicazioni improntate ad un irragionevole automatismo.
Poiché il legislatore del 1995 ha adottato, ai fini dell'applicabilità del divieto delle contestazioni a catena, criteri caratterizzati da oggettività, con riguardo al suo ambito di applicazione (stesso fatto o fatti diversi;
connessione dei procedimenti riguardanti fatti diversi;
unicità e pluralità dei procedimenti), subordinandone per giunta l'operatività alla condizione della "desumibilità degli atti", qualsiasi riferimento all'artificio od alla malizia per connotare l'inerzia o la manipolazione dell'autorità procedente appare, perciò, una "superfetazione", del tutto inutile e fuorviante.
Ma, se ciò è vero, viene conseguentemente meno l'avvertita necessità di limitare l'ambito di applicazione della regola processuale in esame ai casi di identità dell'autorità procedente, e, quindi, viene meno la ragione stessa in base alla quale era stata affermata come imprescindibile l'unicità del procedimento. Di certo, la regola in esame può presentare difficoltà operative in caso di pluralità di procedimenti. Difficoltà però che non possono giustificare soluzioni interpretative contrarie alla scelta legislativa ed agli stessi valori costituzionali, e che devono essere superate applicando puntualmente la disciplina sul cumulo dei procedimenti innanzi al giudice individuabile ai sensi degli artt. 13 ss. c.p.p..
Al suddetto fine può risultare davvero utile il contributo della difesa. Va osservato, al riguardo, che l'ambito di esercizio del diritto di difesa è stato ampliato e rafforzato, anche con riferimento alla sua necessaria base conoscitiva, dalla legge n. 332 del 1995. Basti considerare la previsione dell'art. 293 comma 3
modificato dalla legge stessa, secondo la quale: "le ordinanze (cautelari)... sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa". Conoscenza degli atti la cui effettività e funzionalità ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento de libertate sono state confermate e consolidate, in ultimo, dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 1997 n. 192).
8. Quanto ai dubbi manifestati in ordine al dato temporale, al quale riferire la "desumibilità dagli atti", va detto che, come essa, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 3, deve farsi risalire ad epoca anteriore al "disposto" rinvio a giudizio - che segna il termine massimo di fase ai sensi dell'art. 303 comma 1 lett. b) -, così la "desumibilità dagli atti" di cui al primo periodo della citata norma deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della della ordinanza cautelare. Altrimenti, verrebbe meno la ratio dell'intera disposizione;
ed il tutto risulterebbe davvero affidato ad un paradossale ed irragionevole automatismo.
D'altra parte, e sempre in linea con il dato letterale e con il significato complessivo della norma rispetto alla sua finalità, appare evidente che le situazioni apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze, la cui efficacia va retrodatata, debbano avere caratteristiche e consistenza tali da legittimare l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca della prima ordinanza.
Non è sufficiente, pertanto, che, entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del comma terzo dell'art. 297, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto- reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza, (ovvero dall'epoca del rinvio a giudizio: art. 297, comma 3, ult. parte c.p.p.).
9. La soluzione proposta appare del tutto aderente ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale relativamente al nuovo testo dell'art. 297 comma 3 (sent. n. 89 del 28 marzo 1996, cit.). Tale conformità di vedute va riscontrata nella soddisfatta esigenza di contenere "entro sicuri spazi il termine di durata massima delle misure cautelari", in virtù di quanto previsto dall'ult. comma dell'art. 13 Cost., introducendo "parametri certi e predeterminati" ineludibili, nonché di evitare di far dipendere un "diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze". E di ciò questo Collegio si è dato carico, quando ha affermato come allo scopo possa essere utilizzato il criterio della "desumibilità dagli atti" ai fini del completo recupero della portata oggettiva della norma, richiamando nel contempo la parte all'onere di allegazione degli elementi donde desumere l'applicabilità della disposizione dell'art. 297 comma 3. 10. Orbene, venendo ad applicare i principi suddetti al caso in esame, deve osservarsi che il fatto-reato contestato al ricorrente Atene, nell'ordinanza cautelare del 1996, presenta elementi omogenei rispetto a quello oggetto del provvedimento custodiale del 1993. In entrambe le ordinanze, difatti, è stato contestato il delitto di associazione criminosa di tipo mafioso. Quanto all'epoca del fatto:
la contestazione del 1996 copre il fatto oggetto del precedente provvedimento (riferendosi essa al periodo 1990- 1995). Tuttavia, potendosi verificare in linea di fatto la partecipazione a più associazioni malavitose operanti coevamente, i suddetti dati delle contestazioni in esame (titolo ed epoca del reato) non consentono da soli, a questo giudice di legittimità, di emettere un giudizio sicuro di identità del fatto stesso, ai fini dell'applicazione della norma in esame.
Pertanto, va riservato al giudice di merito, in sede di rinvio, di valutare se trattasi o meno di "stesso fatto", nei termini richiesti per l'applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 297, onde procedere al computo della durata della custodia cautelare sofferta, (con riferimento al termine di fase: comma 1 lett. "a" dell'art. 303), comprendendo anche la durata della custodia precedente, pari a giorni 16: il tutto con decorrenza dall'esecuzione della prima ordinanza. In tal modo - cioè cumulando i periodi di custodia ancorché intervallati -, si rispetterebbe il termine massimo di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari. Invero, dovendo l'interpretazione normativa attenersi ai principi costituzionali, quali, nel nostro caso, quello dell'ult. comma dell'art. 13, in materia di termini massimi di custodia, e di eguaglianza, che risulterebbe leso ove il trattamento rimanesse affidato ad irrazionale casualità, questo Collegio ritiene che nel computo dei termini massimi di fase e complessivi debba essere compresa la custodia cautelare sofferta anche a seguito di provvedimenti revocati o "caducati", sempreché ricorrano le condizioni di cui agli artt. 297 comma 3 e 303 c.p.p.. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata ordinanza va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Dispone che la Cancelleria provveda all'incombente di cui all'art. 94, comma 1 ter, c.p.p..
Così deciso in Camera di consiglio il 25 giugno 1997.