Sentenza 12 maggio 1993
Massime • 1
La particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui all'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. leggi sugli stupefacenti), relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza confermativa dell'espulsione con rinvio allo stesso giudice perché proceda all'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, nel rispetto del principio sancito dall'art. 8 della Convenzione di cui sopra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1993, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1993 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 12.5.1905
SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Stanislao SIBILI N. 2194 Dott. Presidente 1. Dott. Consigliere Pasquale LA CAVA
2. REGISTRO GENERALE Gilberto BARBARITO
Bruno SACCUCCI >>> N. 15.599/92 3.
Giovanni LUBRANO DI RICCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME JU OS nato a [...] ÎN CASSAZION
(Argentina) il 18 aprile 1954 dl
Vigu 2009 Rilasci
per di
30 SET 1994
IL CANSELL avverso l'ordinanza in data 27 aprile 1992,del Tri=
bunale di sorveglianza di Trento, di conferma del provvedimento 18 febbraio 1992 del locale magistra to di sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione,
a pena espiata,della misura di sicurezza dell'espul sione del territorio dello Stato.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Saccucci.
dr.Vitaliano sposito) м Lette le conclusioni del P.M.con le quali chiede annullamento е
A. Spinosi Roma
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 27 aprile 1992 il Tribunale
di sorveglianza di Trieste rigettava l'appello prot posto da AN OS DR avverso il provvedimen to 18 febbraio 1992 del locale magistrato di sorve-
glianza il quale aveva disposto, ai danni del DR
medesimo,l'esecuzione a pena espiata della mish
-
ra di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello
Stato ordinata con sentenza del Tribunale di Roma
19 novembre 1990.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il DR denunciandone la nullità и
l e la illegittimità. l а
e
Osserva il Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte nella requisitoria che di segui to si allega: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
15399/92 PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
IL PROCURATORE GENERALE
Letti gli atti qui contenuti,
OSSERVA:
1. Il cittadino argentino AN OS DR ricorre per cassazione avverso l' ordinanza del 27 aprile 1992 del
Tribunale di sorveglianza di Trento che, rigettando l'appello dallo stesso proposto, ha confermato il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza del 18 febbraio 1992, con il quale era stata disposta, nei suoi confronti, l'esecuzione a pena espiata della misura di
-
dell'espulsione dal territorio dello Stato, sicurezza ordinata con sentenza del Tribunale di Roma del 9 novembre
1990.
Con il suo unico complesso motivo di ricorso deduce il ricorrente la nullità, per difetto di motivazione e
violazione di legge, della ordinanza impugnata, sotto il profilo che nella specie il provvedimento di espulsione verrebbe ad incidere su diritti fondamentali ed irrinunciabili (sia suoi che della moglie e del figlio di quattro anni) riconosciuti dalla Costituzione e dai
-
trattati internazionali sui diritti dell'uomo ratificati dall' Italia la tutela della famiglia concernenti e della educazione della prole.
Il ricorso merita accoglimento, sia pure per motivi 2.
in parte diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
3.
- siccomeVa preliminarmente posto in evidenza codesta Corte ha già chiarito che, per quel che concerne
-
l'espulsione 0 comunque l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, nessun limite è posto allo Stato dal diritto internazionale consuetudinario, si che in 15399/92 2
questa materia vige in pieno la norma sulla sovranità nazionale, la quale comporta, appunto, la piena libertà dello Stato sia nell'ammettere che nell'espellere dal proprio territorio gli stranieri (Cass, sez. I, 11 maggio
1987, Sabit, in Cass, pen. 1988, p. 1725). La stessa
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, implicitamente richiamata dal ricorrente, non garantisce, in maniera
diretta, allo straniero alcun diritto a non essere espulso.
Esso, infatti, ha solo diritto ipotesi nel caso in esame
-
non ricorrente al controllo giurisdizionale sulla
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legittimità del suo arresto a fini di espulsione (ex art. 5, punto 4, in relazione alla lett. f del punto 1 della
Convenzione). L'articolo 4 del Protocollo n. 4 si limita ad interdire le espulsioni collettive di stranieri e l'art. 1° del Protocollo n. 7 prevede alcune garanzie processuali in favore dello straniero oggetto di una misura di
espulsione. 4. Tuttavia se il diritto a non essere espulso non garantito, come tale, in maniera diretta da a na disposizione convenzionale, la giurisprudenza degli organi di tutela di Strasburgo ha elaborato quella che è stata definita una protection par ricochet, nel senso che occorre verificare, nel singolo caso di specie, se la messa in pericolo di un diritto non garantito ° non riconosciuto possa risolversi in una violazione di altre disposizioni della Convenzione.
4.1. In tale prospettiva sia la Commissione che la
Corte europea hanno costantemente dichiarato che l'espulsione di uno straniero può, in determinate circostanze, risolversi in una violazione dell'art. 3 della
Convenzione, quando sussistano serie ragioni per ritenere che la persona sarà sottoposta nello Stato di invio a trattamenti inumani o degradanti o ad altre violazioni di diritti fondamentali (Decisione del 3 maggio 1983, Altun 15399/92
contro
R.F.G.; Corte europea 7 luglio 1989, Soering), ovvero quando l'espulsione venga eseguita con modalità che risultino oltraggiose per la persona о mascheri una estradizione (cfr. Corte europea, sent. 18 aprile 1986,
Bozano).
In particolare e per la parte che in questa sede 4.2.
-
gli organi di tutela di Strasburgo sono interessa costanti nel ritenere che, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, la decisione di espellerlo è suscettibile di compromettere l'unità familiare, ponendo gravi problemi, ai sensi dell'art. 8
della Convenzione, che, come è noto, tende essenzialmente 'a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri (Commissione, dec. 24 aprile 1965;
Rapporto 7 ottobre 1986; Corte, sentenza 13 giugno 1979,
Marckx contro il Belgio, par. 31; etc.), essendo legittima solo l'ingerenza nelle ipotesi e nelle condizioni previste al paragrafo 2 dell'indicato articolo.
Al riguardo la Corte europea pur riconoscendo qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de controler, en vertu d'un principe de droit intenational bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux, ha chiarito che toutefois, leurs décision en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique,
c'est-a-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi
(sentenza 26 marzo 1992, DJ contro la Francia, pag.
27, par. 74; cfr, altresì, sentenza 18 febbraio 1991,
ST contro il Belgio, p. 19. par. 43%; sentenza 21 15399/92
giugno 1988, RE contro l'Olanda, pp. 15-16, parr. 28-
29; sentenza 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e
KA contro il Regno Unito, p. 34, par. 67).
5. Ora nel caso in esame, pacifico essendo che
l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della Convenzione, deve essere posto in evidente che il ricorrente non ha mai contestato la legittimità di tale ingerenza, che certamente prevista dalla legge per motivi di ordine pubblico e nell'intento di prevenire la commissione di ulteriori reati, ma ha ripetutamente sottolineato che tale ingerenza viene ad incidere, in maniera irreversibile e definitiva su diritti che la carta costituzionale e quelle internazionali (Convenzione europea ed ONU), riconoscono a tutti gli uomini, cittadini O non, ed ha contestato
l'affermazione in cui a ben vedere si esaurisce la
-
secondo cui
-motivazione del giudice di appello l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri verso la famiglia quali previsti dagli artt. 29 e 30 della
Costituzione, invocati dal condannato, dovrebbero comunque soccombere, siccome costituzionalmente sottordinati, al principio della ineludibilità della giustizia penale. Ad avviso del ricorrente, invero, la tutela costituzionale della famiglia e della educazione della prole, sancita dagli artt. 29 e 30 della Costituzione, non è assolutamente riferita a diritti sottordinati, ma a diritti fondamentali e, per taluni aspetti, irrinunciabili.
$
7. La doglianza del ricorrente pone in evidenza i limiti contenuti nella motivazione del giudice del merito, che ha ritenuto obbligatoria ed automatica l'espulsione
(con interpretazione della disposizione di cui all'art. 86 15399/92 - 5.-
del T.U. n. 309 del 1990, che, ove mai ritenuta fondata, non sfuggirebbe certo fondati a sospetti di incostituzionalità e che, comunque, si pone in contrasto con l'art. 31 della legge n. 663 del 1986, che, come noto, abrogando l'art. 204 cod.pen., ha stabilito che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa), senza procedere ad un accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, attraverso una valutazione degli indici offerti dall'art." 133 cod.pen.
(tra i quali sono ricomprese, come è noto, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto) al fine di pervenire ad una soluzione di giusto equilibrio tra le considerazioni di ordine pubblico sottostanti l'espulsione e quelle non meno importanti concernenti la protezione della vita familiare dell'interessato.
Questo è il senso della giurisprudenza degli organi di
Strasburgo secondo cui, come si è visto, per ritenere giustificata la violazione al diritto tutelato al paragrafo
1 dell'articolo 8 della Convenzione, la misura di necessaria in una societàespulsione deve risultare democratica.
Con il riferimento sicarattere di necessità al sottolinea, invero, la Corte ha ripetutamente come l'esigenza di un bisogno sociale imperioso di chiarito - far ricorso all'ingerenza in esame;
esigenza che deve essere valutata in ogni caso di specie dalle autorità nazionali, il cui margine di apprezzamento dipende dalla natura delle attività in giuoco, sì che per ritenere legittima l'ingerenza dei pubblici poteri, devono, ad avviso della Corte, sussistere ragioni particolarmente gravi (Sentenza 22 ottobre 1981, Dudgeon
contro
Regno
Unito, par. 52). 15399/92 - 6
D'altra parte, legando il concetto di necessità a quello di società democratica, la Corte ha sottolineato il carattere di stretta interpretazione del paragrafo 2, nel senso che in tanto in Europa la deroga ad un diritto garantito dalla Convenzione può rilevarsi necessaria in una società democratica, in quanto la stessa sia proporzionata al fine legittimo perseguito (che nel caso di specie, si ripete, è quello della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati), ossia, come chiarito dalla stessa
Corte in altre decisioni, in quanto tale deroga sia strettamente necessaria alla salvaguardia delle istituzioni democratiche (Corte Europea, 6 settembre 1978, Klass ed
altri, par. 42).
Di tali principi gli organi di Strasburgo hanno fatto ripetute applicazioni nei casi in cui l'espulsione di uno straniero era suscettibile di determinare una rottura dell'unità della vita familiare, sottolineando la necessità
di prendere in esame le circostanze del caso di specie
(gravità del reato determinante l'espulsione, possibilità per i familiari di seguire l'interessato, età e situazione personale e giuridica dei figli e dei familiari in genere, etc.), al fine di pervenire ad una decisione di giusto equilibrio tra i diversi interessi in giuoco (cfr., oltre alle sentenze della Corte sopra indicate, le decisioni della Commissione del 14 luglio 1982, richiesta n. 9492/81; del 3 ottobre 1972, richiesta 5301/71; del 19 maggio n.
1977, richiesta n. 7671/76; del 2 maggio 1979, richiesta n.
8244/78; etc.).
La circostanza che la disposizione di legge 8.
regolante l'espulsione (art. 86 del T.U. sugli stupefacenti, originariamente prevista dall'art. 23 della n. 162 del 1990) sia successiva all'entrata inlegge vigore, nel nostro ordinamento, della disposizione di origine convenzionale (26 ottobre 1955) non pone in essere 15399/92 7
-
alcuna situazione conflittuale riconducibile alla tematica dell'efficacia della legge nel tempo.
Come è noto, le Sezioni unite penali di codesta 8.1.
risolvendo un contrasto di giurisprudenza che era Corte -
insorto all'interno di una stessa sezione (la prima) ed aderendo ad un orientamento minoritario che era emerso sin dal 1981 (Cass, sez. I, 17 dicembre 1981, Iaglietti e Cass. sez I, 27 ottobre 1984, Venditti) hanno da tempo chiarito
-
che le norme della Convenzione sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo, che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento dell'ordinamento italiano (Cass., sez. un., 23 novembre 1988, Polo Castro).
L'atteso intervento delle Sezioni unite della corte di cassazione ha, quindi, avuto il merito di riallineare nel momento applicativo della legge, il nostro ordinamento a quel livello di civiltà giuridica già segnato e voluto dagli autori della nostra Costituzione per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma di applicare. In sostanza, in virtù della Convenzione, in
Italia il giudice nazionale non è oggi solamente chiamato a verificare nel momento astratto della sua formulazione
-
-
la conformità costituzionale del sistema normativo da applicare, ma deve valutare, alla luce dei principi sanciti nella Convenzione europea, tale sistema nel momento operativo della sua concreta ed effettiva applicazione, per evitare che lo stesso, distortamente interpretato, possa risolversi nella violazione dei fondamentali diritti della persona da essa riconosciuti e tutelati.
8.2. Si deve, però, rilevare che le Sezioni unite della pur ribadendo, in conformità peraltro cassazione
-
dell'orientamento ripetutamente espresso al riguardo dalla 15399/92 8
Corte costituzionale, il valore di legge ordinaria che alle disposizioni della convenzione deve essere riconosciuto
-
non hanno affrontato la tematica, che era estranea al caso di specie sottoposto al loro esame, dei rapporti tra tali disposizioni e la normativa ordinaria (di pari grado e di eguale competenza) a tali disposizioni successiva, anche se parte della dottrina ritiene che dopo l'indicato intervento delle Sezioni unite e dopo l'evoluzione giurisprudenziale tracciata a partire dalla sentenza n. 170 del 1984
-
dalla Corte costituzionale sul valore dei regolamenti comunitari e sulla altre disposizione della C.E.E. immediatamente applicabili, la prevalenza delle disposizioni della Convenzione sulla legge ordinaria, anche posteriore, non possa più essere messa in discussione.
In realtà, secondo l'orientamento della Corte
delineato, oltre che nell'indicata costituzionale -
sentenza n. 170 del 1984, nelle successive decisioni n. 47, 48 e 113 del 1985 il criterio della prevalenza del regolamento comunitario, delle sentenze della Corte di giustizia e delle direttive aventi efficacia diretta, costituisce il necessario corollario del principio secondo cui l'ordinamento della C.E.E. e quello dello Stato, pur essendo distinti ed autonomi, sono tuttavia tra loro coordinati e tale coordinamento deriva dalla circostanza che la legge di esecuzione del Trattato di Roma ha trasferito agli organi comunitari in conformità dell'art. 11 della Costituzione e nelle materie loro riservate
- le competenze ad essi attribuiti dal Trattato.
Diversa è la situazione per la Convenzione di Roma per la quale, più che di prevalenza nel senso sopra indicato è corretto parlare di particolare forza di resistenza della normativa di origine convenzione rispetto alla normativa ordinaria successiva. Tale particolare forza di resistenza che la dottrina generalmente rapporta ora al criterio lex- 15399/92 9
generalis non derogat priori speciali ora alla garanzia costituzionale connessa la principio pacta recepta sunt
è dovuta alla natura di principi generali servanda
-
dell'ordinamento che alle disposizioni della Convenzione deve essere riconosciuta, in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano. Tale conclusione, che si imponeva da tempo ai sensi dell'art. 2 della
Costituzione, ha trovato un esplicito riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità
(sentenza Nold del 14 maggio 1974, sentenza Hauer del 13 dicembre 1979; etc.). Affermando, invero, di dover tener conto nella sua attività giurisdizionale, anche dei principi generali del diritto, sanciti dalla Convenzione europea, la Corte ha in effetti chiarito che di tali principi avrebbero già dovuto tener conto i giudici nazionali (e ciò pur nell'ipotesi in cui non fossero state esaurite le vie di gravame interno e la decisione del giudice nazionale non potesse considerarsi definitiva).
E tale conclusione ha ora trovato la sua consacrazione nell'art. F del trattato di Maastrich, secondo cui 1'
Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Nel caso di specie la particolare forza di resistenza della regola di origine convenzionale comporta che la disposizione della legge sugli stupefacenti deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di quest'ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. In sostanza, la regola convenzionale si riduce, a ben vedere, ad un criterio ermeneutico
- rilevante anche ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - per la corretta applicazione della misura di sicurezza. - 10 - 15399/92
9. Solo per completezza di esposizione deve essere posto in evidenza che il preteso automatismo di applicazione (o l'asserito principio di ineludibilità della giustizia penale) cui fa riferimento il giudice di appello non sussiste nel nostro sistema, se è vero come ha
.
ripetutamente affermato la Corte di cassazione
-- che la misura di sicurezza dell' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 del T.U delle leggi sugli stupefacenti, non è applicabile nell'ipotesi di pena applicata su richiesta delle parti. Ad avviso della
Corte di cassazione, invero, nell'ipotesi di sentenza al pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.,
giudice rimarrebbe precluso il potere di ordinare
l'espulsione dello straniero dello Stato, dato che la norma di carattere sostanziale di cui all'art. 86 del T.U. n. 309
del 1990 non può considerarsi speciale rispetto alla norma processuale di cui all'art. 445 cod. proc.pen. (Cass., sez.
VI, 18 marzo 1991, Nwachwu;
Cass., sez. IV, 25 maggio 1991,
P.M. in c. Snoussi;
Cass., sez. VI, 9 marzo 1992, P.M. in
C. Ogene Martin;
Cass., sez. IV, 3 giugno 1991, Mondou
Touré).
In realtà, la disciplina delle misure di sicurezza delineata nel Rocco, dopo essere stata codice dai giudici della Consulta reiteratamente modificata
(sent.ze n. 1 del 1971, n. 139 del 1982, n. 249 del 1983),
è stata radicalmente rinnovata dall'art. 31 della legge n. 663 del 1986, che, come si detto, ha proceduto all'abolizione di ogni forma di presunzione legale di pericolosità, imponendo in ogni caso al giudice l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto quale risultato di un giudizio prognostico circa la probabilità di ricaduta nel delitto. Come base della prognosi, nel nostro ordinamento, l'organo giudicante è tenuto, ex art. 203 cod. pen., a utilizzare pur sempre gli indici offerti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali, come 15399/92 11 -
si di specie, valutati, è visto, vanno, nel caso
nell'ottica e per le finalità perseguite anche dalla disposizione di origine convenzionale quelli concernenti le condizioni di vita familiare del soggetto interessato.
10 Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice perché proceda all'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, nel rispetto del principio sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
P.Q.M.
chiede che la Corte annulli l'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso giudice per nuova deliberazione.
Roma, 18 marzo 1993
Il sostituto procuratore generale
Vitaliano, Esposito l Attesa l'esattezza di tale requisitoria,le cui de=
duzioni e conclusioni sono pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti rinviati, per nuova deliberazione, al Tribunale di sorveglianza di Tren
to.
M.
la Corte,
visti gli artt. 611 e 623, lettera a),c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di sorveglianza di Trento.
"Cosi deciso in Rome il 12 maggio 1993.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Bruno vaccucci) (Ecc.Dr. Stanislao Sibilia)
Вишо faceuer
---ד-- -
DEPOSITATA IL COLLABORATON DI CANCELLENA IN CANCELLERIA
10 LUG 1993 Battist
IL CANCELLIERE COLLABORATORE DI CANCELLE