Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1993, n. 2194
CASS
Sentenza 12 maggio 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui all'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. leggi sugli stupefacenti), relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza confermativa dell'espulsione con rinvio allo stesso giudice perché proceda all'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, nel rispetto del principio sancito dall'art. 8 della Convenzione di cui sopra).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1993, n. 2194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2194
    Data del deposito : 12 maggio 1993

    Testo completo