Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 286 del 1998, concernente l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. non contrasta con l'art. 29 Costituzione (sotto il profilo della garanzia dell'unità familiare), attesa la "ratio" della norma che, a titolo di misura di sicurezza, esprima l'interesse giuridico dello Stato di far venir meno la presenza di un soggetto straniero (nella specie: condannato per traffico di stupefacenti) del quale sia rimasta accertata una particolare attitudine a delinquere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 26938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26938 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 253
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 038579/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AZ N. IL 28/12/1972;
avverso SENTENZA del 10/07/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Padova, con sentenza del 10 luglio 2003, applicava a HA AK la pana richiesta di anni tre, messi otto di reclusione e di euro 15.000 di multa, par il reato, accertato in Padova il 24 marzo 2003, di illecita detenzione di stupefacente, disponendone, a pena espiata, l'espulsione dal territorio dello Stato.
2 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando:
a - "mancanza e manifesta illogicità della motivazione-nullità della sentenza", deducendo che la sentenza non assolve minimamente all'obbligo della motivazione":
b - "inosservanza e/o erronea applicazione della norma dell'art. 86 DPR 309/199O, così, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale, e dell'art. 15 del d.lvo 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002; mancanza di motivazione in ordine al presupposto della pericolosità sociale", deducendo che il giudice di merito ha omesso di motivare sulla pericolosità, in concreto, dell'imputato;
c - "inosservanza e violazione degli artt. 19, 28 e 30 del d.lvo 286/1998, nonché dell'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti. dell'uomo e dell'art. 29 della Costituzione", deducendo che "l'espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di. cittadino straniero coniugato con cittadina dell'Unione europea si pone in contrasto con l'art. 28 del d.lvo 286/1998 che sancisce il diritto all'unità familiare e con l'art. 29 della Costituzione che appresta ulteriore protezione e tutela della famiglia fondata sul matrimonio";
d - "mancata concessione, nel dispositivo, del beneficio della sospensione condizionale della pena ritenuto concedibile nella parte motiva;
in subordine contraddittorietà della motivazione". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è inammissibile perché con motivi manifestamente infondati.
a - È da ribadire, quanto al primo motivo, che, secondo la giurisprudenza della corte di Cassazione, "in tema di patteggiamento, l'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dagli artt. 3 Costit. e 125, comma 3^, c.p.p., va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444 c.p.p., che presuppone l'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato su tutti gli elementi relativi al reato ed alla pena, sicché non può applicarsi in toto l'art. 546 c.p.p. che prescrive, tra i requisiti, della sentenza, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali, il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie";
"La motivazione necessaria e sufficiente della sentenza, di applicazione della pena su richiesta è, pertanto, la motivazione con la quale il giudice da atto - come ha fatto nel caso di specie - di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanza prospettate dalle pareti e della congruità della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Costit., punto, quest'ultimo, che può risultare anche implicitamente "(Cass., 15 marzo 1993, n. 2430, rv. 193803: 5 dicembre 1995, n. 5002, rv. 203024; ss.uu. 18 ottobre 1995., n, 10372, rv. 202270);
b - In ordine, poi, al secondo motivo, premesso che, come stabilisce l'art. 203 c.p., "ai fini della legge penale è socialmente pericolosa la persona anche se non imputabile o non punibile.....quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati e, nel secondo comma, che "la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.", non può negarsi, come lo nega, invece, il ricorrente, che il giudice di merito abbia motivato, sia pure sinteticamente, ma sufficientemente, il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, avendo posto in risalto che "la pericolosità emergeva dagli atti di causa, risultando anche che l'HA aveva dichiarato false generalità".
La indubbia gravità del fatta e il nascondersi sotto false generalità costituiscono, invero, inequivoci indizi, della pericolosità e, del resto, lo stesso ricorrente riconosce che "il fornire false generalità potrebbe far pensare alla volontà di sottrarsi ai controlli sul territorio e a coprire lo svolgimento di attività illecite rendendo difficile la propria identificazione";, anche se, subito dopo, ne contesta la rilevanza nel caso di specie, osservando che "l'assenza di precedenti, penali e la titolarità del permesso di soggiorno fanno ritenere che, prima dei fatti di causa, l'imputato non ha svolto alcuna attività illecita e da quando è titolare del permesso ha sempre dichiarato le reali generalità". Ma, se l'imputato non ha precedenti penali, l'essere titolare del permesso di soggiorno non gli ha impedito di commettere un reato di tutt'altro che lieve entità, sicché va ribadito che la innegabile gravità del fatto-reato, congiunta alle precedenti false dichiarazioni sulle generalità che il ricorrente afferma, alquanto apoditticamente, risalire al tempo in cui l'HA non aveva il permesso di soggiorno, sono circostanze che legittimano la prognosi negativa dal giudice di merito.
c - Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Non può non premettersi che l'art. 25 della Carta Costituzionale, dopo aver detto, nel secondo comma, che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", nel terzo comma prevede che "nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dal la legge", norma che rappresenta la conferma più alta che le misura di sicurezza - e, quindi, la espulsione dello straniero possano essere previste dalla legge.
L'ordinamento giuridico, dunque, si avvale, ragionevolmente, del diritto di disporre che lo straniero che commetta un reato sia o possa essere espulso dello Stato ed è noto, infatti, che, prima di essere stata prevista dall'art. 86 del DPR 309/1990. che ha recepito il contenuto dell'art. 81 della precedente legge sugli stupefacenti n. 685/1975; l'espulsione era - ed è - contempista, come misura di sicurezza, dall'art. 235 c.p. ad è stata ribadita, sempre come misura di sicurezza, sia dalla L. 39/1990, sia, più recentemente, dal d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero -, il cui articolo 15 detta disposizioni, come preannuncia la rubrica, per l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e per l'esecuzione dell'"espulsione, prevedendo, nel comma 1^, che "fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno di delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso".
E autorevole dottrina, commentando questa norma, ha rilevato che, "come si ritiene in relazione alla disposizione dell'art. 235 c.p., la ratio della misura si collega all'interesse politico e giuridico dello Stato a far venir meno la presenza di uno straniero che abbia rilevato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravità, una particolare attitudine a delinquere". È senz'altro vero che l'espulsione incide, oggettivamente, negativamente sull'unità familiare.
Sull'unità familiare, però, incide negativamente anche la privazione della libertà, ma non per questo l'ordinamento giuridico non è autorizzato a tutelare determinati, rilevanti, beni giuridici prevedendo la sanzione penale nel caso vengano lesi o posti in pericolo -, che, al pari della famiglia, hanno il loro riconoscimento nella Carta Costituzionale.
Se si riflette, poi, che la sanzione penale e la misura di sicurezza vengono applicate soltanto se precede la commissione del reato e che lo straniero ospitato nello Stato non può non sapere di doversi astenere dal violare determinate norme della legge penale, rischiando, altrimenti, di provocare anche la ragionevole reazione dell'espulsione, che mina o può minare l'unità familiare, deve convenirsi che questo eventuale effetto dell'espulsione non può non essere posto a carico di chi, con la propria condotta, ha determinato la prevedibile reazione dell'ordinamento giuridico. Dunque, nessuna lesiona de, principio di cui all'art. 29 Costit., così come nessuna lesione del principio di uguaglianza, riservando lo Stato l'espulsione a coloro che non rientrano nella nozione di "cittadino italiano" e versano, per questo, in una situazione giuridica diversa rispetto a coloro che sono cittadini italiani.
4 - Il g.i.p. illegittimamente avrebbe concesso il beneficio della sospensione - quarto motivo - e ciò perché la pena applicata - tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 15.000 di multa - non lo consentiva, prevedendone l'art. 163 c.p. la concedibilità per le pene della reclusione o dell'arresto non superiori ad anni due o per una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale par un tempo non superiore a due anni.
È vero che, nella sentenza, v'è contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, leggendosi nella motivazione che "va concessa la sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge".
Ma, è agevole rendersi conto che il giudica di merito ha redatto la sentenza su un modulo prestampato e non ha cancellato, par evidente distrazione, la proposizione, relativa alla sospensione, che non poteva non cancellare. tanto è vero che nel dispositivo non ha disposto la sospensione, e ciò a prescindere dal considerare che, in tema di patteggiamento, il giudice di merito non può concedere il beneficio della sospensione se non su richiesta delle parti, la quali, nella specie, hanno chiesto l'applicazione della penna, senza prevedere la sospensione per la evidente non concedibilità del beneficio.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004