Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Lo stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero, se detta condizione sussiste al momento della decisione, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 26753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26753 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1788
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 6997/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SH OK N. IL 20/02/1984;
avverso ORDINANZA del 16/12/2008 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza depositata in data 20.12.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto da OS OK avvero il provvedimento 23.10.2008 del magistrato di Sorveglianza di Udine con il quale era disposta l'espulsione dello stesso dal territorio dello Stato ai sensi del disposto del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6. In tal senso detto Tribunale
riteneva "espediente disperato" la documentazione prodotta in ordine al matrimonio con cittadina italiana in data 11.12.2008, tale quindi da non costituire elemento ostativo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto OS che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: il Tribunale aveva motivato in modo apodittico, nonché contrariamente alle risultanze documentali, in ordine all'asserita strumentalità del matrimonio, ed aveva fatto riferimento al momento della commissione del reato, anziché - come avrebbe dovuto - all'attualità.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi annullare l'impugnata ordinanza, dovendosi rivalutare il requisito dell'effettiva convivenza.
4. In data 06.05.2009 la difesa produceva memoria con la quale ribadiva le proprie tesi.
Ulteriore analoga memoria personale a firma del OS perveniva a questa Corte in data 26.05.2009. 5. Il ricorso, fondato, merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.
È duplice, invero, l'errore che inficia la gravata ordinanza. Da un lato essa, infatti, fa esplicito riferimento "al momento dell'arresto avvenuto nel Dicembre 2006" in cui - si afferma - non vi è prova di rapporti con la donna con la quale il OS intende sposarsi, quando è del tutto evidente, per lo stesso dettato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), che il requisito della convivenza con il coniuge di nazionalità italiana deve sussistere al momento della decisione (e non del fatto di reato). Dall'altro la stessa ordinanza afferma in modo del tutto apodittico la strumentalità della prospettiva matrimoniale ("un espediente disperato") ignorando - o comunque svilendo senza più approfondita analisi, ed anzi senza alcuna reale motivazione sul punto - la documentazione prodotta dal OS che intendeva dimostrare sia la serietà del suo proposito, sia la sua maturazione nel tempo (ad escludere proprio trattarsi di espediente dell'ultimo momento). Si impone pertanto annullamento del gravato provvedimento, con rinvio al Tribunale di competenza per nuovo esame nel quale si tenga conto dei rilievi qui mossi all'ordinanza cassata, dovendosi in particolare rivalutare i requisiti previsti dall'anzidetto art. 19 in termini di attualità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009