Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP ITA0 24 89/02 LA CORTE SUPREM SEZIONE PRIMĄ CIVILE REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3641/00 Dott. Angelo GRIECO Consigliere 6005/00 Dott. Vincenzo PROTO Cron.6002 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere · Rep. 673 Dott. Massimo BONOMO Ud. 07/11/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
3.10 CURATELA DEL FALLIMENTO CALZATURIFICIO VERDE COOP. a ECD 2002 il IL CANCELLIERE r.1., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato MAURO LIVI, rappresentato e difeso €155 L 3000 dall'avvocato GIUSEPPE LENTINI, giusta procura in calce CANCELLERIA al ricorso;
- ricorrente -
DG720376 contro €1,55 1.3000 CANCELLERIA GILIBERTI Srl;
intimata 2001 e sul 2° ricorso n° 06005/00 proposto da: DG72082 2270 GILIBERTI Srl, in persona del legale rappresentante pro G - 1 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PALOMBI,SANSOVINO 3, presso l'avvocato FRANCESCO rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO MORANTE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CALZATURIFICIO VERDE COOP. a CURATELA DEL FALLIMENTO r.l.; intimato - avverso la sentenza n. 213/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con citazione del 17.06.1994 la curatela del fal- limento del Calzaturificio Verde Soc. Coop. a r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la S.r.l. GI per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67 l.f. i pagamento effettuati dalla società H 2 * fallita, a titolo di corrispettivo di forniture di mer- ce, eseguiti nel periodo dal 04.02.1991 al 24.07.1991 (il fallimento era stato dichiarato il 16.10.1991) per l'importo di lire 171.510.330. costituitasi In contraddittorio della convenuta, sentenza del per resistere, il Tribunale, con 14.12.1995, accolta la domanda, dichiarò inefficaci pagamenti e condannò la convenuta al pagamento in re- stituzione della somma suddetta, oltre interessi. Propose appello la società convenuta. Resistette curatela. la La Corte di Palermo, con sentenza emessa il 10.03.1999, accolse il gravame e, riformando la pronun- cia del tribunale, rigettò le domande della curatela compensando interamente le spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la Soc. GI che ha proposto ricorso incidentale sul capo relativo al regolamento delle spe- se. Motivi della decisione Le due impugnazioni debbono essere riunite, secon- do quanto dispone l'art. 335 c.p.c. La fattispecie è stata così ricostruita dalla Corte 3 di merito: La S.r.l. GI esercitava in Nola ( provincia di Napoli ), all'interno di una struttura denominata C.I.S., il commercio all'ingrosso di prodotti di cal- zaturificio. Le vendite avvenivano con il sistema del Cash and Carry, caratterizzato, com'è noto, dalla paga- mento in contanti (cash) con consegna immediata della merce e trasporto a carico dell'acquirente (carry). L'attività commerciale della fallita si svolgeva in Palermo. Le forniture di merce dalla venditrice alla società poi fallita erano state plurime. La prima era avvenu- ta nel febbraio 1991 allorché alcuni esponenti della fallita si erano recati in Nola per l'acquisto di un quantitativo di merce per l'importo di lire 61.559.170. Essendo l'acquirente sconosciuto alla venditrice, que- sta aveva preteso che il prezzo fosse versato conte- stualmente alla consegna della merce e si convenne che il pagamento avvenisse contrassegno. La merce era sta- ta così consegnata ad uno spedizioniere che, prima di consegnarla al destinatario, ne pretese ed ottenne il controvalore, che rimise alla venditrice. Allo stesso modo s'era proceduto per le successive consegne e in taluni casi il pagamento era avvenuto "per rimessa diretta e per il tramite dello spedizioniere", altre 4 معلا volte era stato eseguito "in contanti" ' sempre, comunque, contestualmente alla consegna della merce. Poste tali premesse di fatto, rilevato che le stesse non erano state oggetto di specifiche contesta- zioni da parte della curatela ( pag. 11 della sentenza ), la Corte di merito ha delineato, anche con il richiamo a pronunce di questa Corte di legittimità ( le sentenze n. 10570/92 e n. 9908/96 sul fondamento dell'azione revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili;
le sentenze n. 743/81 e n. 1376/83 circa l'autonomia del pagamento come oggetto della revocato- ria e l'indifferenza della contestualità rispetto alla controprestazione;
le sentenze n. 3302/80, n. 8234/87 circa l'irrilevanza del parametro normativo del sogget- to di normale prudenza e avvedutezza;
n. 4731 e n. 7757 entrambe del 1997 circa la necessità della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza ) il sistema del- la revocatoria fallimentare. Per il caso di specie detta Corte ha ritenuto che a) le peculiari modalità con le quali veniva eserci- tata la vendita, b) le dimensioni dell'impresa ven- ditrice, °) la distanza tra il sito dell'azienda della venditrice stessa e il luogo ove aveva sede l'acquirente elemento questo alla stregua del quale poteva escludersi ogni valenza presuntiva dei nume- 5 - rosi protesti elevati a carico della società poi fal- lita come anche dei procedimenti di esecuzione immobi- liare cui la stessa era stata assoggettata, e così " in via di normalità " fosse co- anche escludersi che d'insolvenza inducevano ad noscibile lo stato venditrice Soc. GI fosse escludere che la nel tempo in cui venne stipulato tenuta ad accertare, il primo contratto, le condizioni in cui versava l'impresa acquirente;
d) essendo stati sempre rego- lari i pagamenti all'atto di ciascuna consegna di mer- ce, un onere siffatto nemmeno poteva pretendersi per il fatto della prosecuzione del rapporto com- Ц quest'ultimo che, invece, costituiva merciale, dato la conferma del convincimento della venditrice " di avere a che fare con una controparte perfettamente solvibile, ancorché le forniture successive alla prima (ad eccezione della sesta ) avessero subito un decremento negli importi. Segue nella sentenza l'ulteriore considerazione della Corte di merito, secondo la quale e) oggettiva- mente, in considerazione della circostanza (risultante dalla stessa richiesta avanzata dal curatore al g.d. per l'autorizzazione all'esercizio delle azioni revo- catorie) che nel periodo sospetto la società poi fallita aveva effettuato pagamenti per acquisto di Iles calzature in favore di altre sedici ditte venditrici, " risultava ulteriormente confermata la completa normalità dei rapporti in esecuzione dei quali erano stati eseguiti i pagamenti controversi" (id est: quelli eseguiti in favore della Soc. GI). E' rimasta così esclusa la condizione soggettiva della revocatoria (scientia decoctionis). curatela denuncia: A censura, la ricorrente con il primo motivo, la carenza e contradditto- " rietà della motivazione e, sotto altro profilo, la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 67 1.f. "1 con il secondo motivo, "la carenza e la contrad- dittorietà della motivazione. I due motivi possono essere disaminati congiunta- mente. La contraddittorietà della motivazione è vista in ciò che la Corte avrebbe da un lato escluso ogni significato rilevante, in senso favorevole alla conve- nuta, della contestualità di pagamento connesse al si- stema di vendita Cash and Carry e dall'altro posi- tivamente ( per escludere la revocabilità dei pagamen- ti ) valutato tale elemento sia pure in correlazione con l'elemento della distanza tra le due imprese. Se dunque argomenta la ricorrente al primo di tali era il se- Ali elementi nessun rilievo poteva assegnarsi, condo ad averne assunto uno decisivo. Ma nello valuta- zione della non conoscibilità, a cagione della distan- za, degli elementi di fatto che rendevano manifesta l'insolvenza, la Corte aveva ancora errato nella misu- ra in cui aveva omesso la considerazione dei mezzi di informazione telematica idonei ad azzerare il signi- ficato e la valenza della distanza tra le due imprese. Altro aspetto di contraddittorietà della motiva- zione sarebbe in ciò che dalla effettività dei pagamen- ti la Corte avrebbe erroneamente tratto il convinci- ch. mento della certezza che la Soc. GI aveva di trattare con un acquirente solvibile. La violazione della norma sarebbe riscontrabile, invece, in ciò che la Corte non aveva indagato se "1 vi fossero indizi di insolvenza tali da far legittima- mente presumere che la Soc. GI conoscesse 10 stato di insolvenza E la curatela ricorrente individua essa tali in- dizi a) proprio nella circostanza che il pagamento avvenisse in contanti "stante che è proprio dei commercianti senza credito presso i propri fornitori pagare in contanti", b) nella non usualità, di acqui- sti per importi rilevanti con le modalità del Cash and Carry, atteso che tali modalità "non consentivano quei risparmi propri di tale commercio che consente al 8 dettagliante di vendere, acquisire la liquidità e infi- ne pagare trattenendo il profitto". Nella loro assolutezza e astrattezza, tali argo- menti si rivelano privi di ogni valenza critica ogget- tiva, onde non possono che essere disattesi. La censura che investe la motivazione, si fonda, invero, su una lettura insufficiente della sentenza. Essa non ha fondamento per l'insussistenza della de- nunciata contraddizione - che, assieme ad ogni altro aspetto integratore di un vizio logico-giuridico e alle lacune e carenze della motivazione, costitui- sce il limite entro il quale l'apprezzamento del giudice di merito sull'elemento soggettivo della revo- catoria (la scientia decoctionis) è passibile di sindacato in sede di legittimità. Ora proprio la correlazione stabilita dalla Corte di merito tra la dimensione dell'impresa venditrice, le modalità con cui veniva esercitata la vendita anche se poi tale particolare (il Cash and Carry, sistema aveva subito quell'adattamento individuato dalla stessa Corte e secondo il quale in concreto si erano svolti i rapporti tra le parti, in conse- guenza dell' utilizzazione, per la consegna della mer- ce ed il contestuale ricevimento del corrispettivo, र् di uno spedizioniere) e la distanza tra le sedi in cui 9 le due imprese operavano, rende manifesta una corretta posizione del problema giuridico che la Corte era chiamata a risolvere: muovendo dal rilievo che la norma dell'art. 67 1.f. richiede la conoscenza dello stato di insolvenza come una condizione dell'azione re- sull' accertamento vocatoria, l'indagine verteva esistenza di elementi indiziari, dell' eventuale gravi, precisi e concordati, attinenti alla conoscibi- lità dell'insolvenza da parte di un soggetto di ordina- ria prudenza e avvedutezza, sulla base dei quali poter desumere l'effettiva (tale comunque dev'essere) scien- 5 tia decoctionis da parte della società GI, al punto che ne restasse invertito l'onere della prova del quale, comunque, nel caso di specie, era one- rato il curatore (ex art. 67 comma 2°1.f.). Ora, nel giudizio che la Corte di merito ha reso per il caso di specie, non si ravvisano errori logici o giuridici nella conclusione raggiunta. E ciò anche nella valutazione dell'elemento della distanza tra le due imprese, in relazione alla possibilità indicata dalla ricorrente che essa restasse annullata per effetto della utilizzazione dei più moderni mezzi di informazione telematica, atteso che il tema d'indagine non era costituito dalla scusabilità o me- 10 H no della ignoranza dello stato di insolvenza (del tut- to estraneo al sistema della revocatoria fallimentare) bensì dall'esistenza in concreto di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da autorizzare la presun- zione che l'accipiens conoscesse lo stato di insolven- za. La revocatoria fallimentare, quanto all'elemento soggettivo, si muove, infatti, sul piano dell'effetti- vità, che non si discosta dalla concretezza del fatto oggettivo, anche se possono soccorrere gli ele- menti indiziari, caratterizzati ex art. 2729 c.c., da cui desumere non già l'inescusabilità della ignoran- ch za bensì la sussistenza della scientia decoctionis. Nemmeno quel giudizio può restare inficiato, sul piano della correttezza logica, dalla valenza at- particolari tribuita dalla Corte di merito ai dati della prosecuzione del rapporto commerciale e del de- crescere progressivo degli acquisti della società fal- lita presso la Soc. GI. Il senso della motiva- prosecuzione degli zione della sentenza è questo: la per importi progressivamente acquisti, ancorché (fatta eccezione per l'ultima fornitura) decrescen- tir in costanza di regolari pagamenti all'atto della consegna della merce costituiva elemento tale da con- fermare, nella sua fondatezza, il convincimento della venditrice di "avere a che fare con una controparte perfettamente solvibile"; ed è argomento, per di più, 11 giudizio che non decisivo nell'economia del complesso NZA DELLE ENTRATE ROMA 2 la Corte ha reso. GEN. 200 4 Registrato in gara Il ricorso principale della curatela va dunque 18th 1703 versate Couro CENTOSETTANTAQUE (AA) gettato. Servizi p. il Dirigente A DI FILIPPO) (Dotssa Maria Art Gludiziar #Responsabile (DM/RACOCHINI) I l riferimento della Corte di merito alla 11 è formula generica "peculiarità della fattispecie servita alla Corte stessa per dar conto di che valutazione di tutti gli aspetti, originali e una particolari, della controversia onde non ne resta in- ficiato, sotto il profilo della valutazione dei giusti motivi di compensazione, il regolamento delle spese. Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione restano a carico della curatela, perché soccombente nel ri- 109T 129.11 corso principale, di maggior rilevanza. 4567 3999
P.Q.M.
TOT 160,10 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna 12,00 la curatela del fallimento Calzaturificio Verde al pa- 8061 0 1 gamento delle spese del giudizio di cassazione, liqui- , 7 7 date in lire 260,000 oltre lire 5.000.000 per onorario. 1 Così deciso addi 7 novembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grie Wa ter Celentano Melo Neo 12 CORTE SUPREMACCAS Prima Sezione Civile Depositato in Caratter 21 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti ✓