Sentenza 19 aprile 2010
Massime • 1
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, non si applica all'espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti.
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- 1. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto penaleLuca Pistorelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo, ringraziando l'Autore ed i Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, la relazione predisposta dal dott. Luca Pistorelli per il periodico incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione. La relazione, relativa alle novità in materia di diritto penale sostanziale, è stata illustrata in un incontro tenuto a Milano il 17 gennaio 2011. Per un'altra relazione, relativa invece alle novità in materia di diritto penale processuale, vedi il link nella parte della destra dello schermo, in questa stessa pagina. SOMMARIO Sezioni Unite A pagina 2: Cass. Sez. Un. 30 settembre 2010, n. …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2010, n. 25150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25150 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 812
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 15673/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PH, n. ad RI o KH (DZ) l'11.1.1974;
avverso la sentenza in data 24 gennaio 2008 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento al primo motivo;
Udito per il ricorrente l'avv. Lombardi Giovanna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 20 novembre 2006 del Tribunale di Milano, appellata, tra l'altro, da PH AR, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, con la espulsione dal territorio dallo Stato, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto decreto, per avere, in concorso con AH NE, ceduto gr. 0,30 di eroina a terzi (in Milano, il 30 ottobre 2006).
Rilevava tra l'altro la Corte di appello che doveva essere confermato l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato;
che non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della sua condizione di irregolare;
e che il trattamento sanzionatorio era conforme alla entità del fatto.
Ricorre per cassazione di persona l'imputato, deducendo:
1. Illegittimità dell'ordine di espulsione, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), in quanto anche egli, al pari del coimputato NE (cui tale misura era stata revocata dalla Corte di appello), era coniugato con cittadina di nazionalità italiana (Raffaella Gallo) e con essa convivente, come da documentazione allegata al ricorso.
2. Illegittimità del diniego delle attenuanti generiche, non ostandovi la sua condizione di irregolare;
e trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso, essendo la pena stata fissata ben al di sopra dei limiti edittali.
Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo, premesso che non può essere considerata la documentazione allegata al ricorso, che l'imputato avrebbe dovuto produrre nel corso del giudizio di merito, va rilevato che correttamente è stata disposta l'espulsione dello Harem dal territorio dello Stato in forza del T.U. sugli stupefacenti, art. 86 misura basata dal giudice di primo grado su un giudizio di attuale pericolosità sociale in considerazione dei numerosi precedenti penali e di polizia e della condizione di straniero irregolare privo di attività lavorativa;
considerazioni, queste, su cui l'imputato non ha espresso rilievi.
Non rileva che con riguardo al coimputato tale misura sia stata (erroneamente) revocata sulla base del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e in considerazione del fatto che il medesimo risultava coniugato e convivente con persona di nazionalità italiana, dato che la misura dell'espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 ha natura speciale, tanto da potere essere disposta anche nei confronti del cittadino comunitario (v. Cass., sez. 1^, 18 gennaio 2008, Grosso), sicché su essa non interferisce la diversa regolamentazione contenuta nella L. n. 286 del 1998. Quanto al secondo motivo, va osservato che il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono stati correttamente motivati non solo in considerazione della condizione di straniero irregolare privo di regolare lavoro, circostanza comunque valutabile nell'ambito dei parametri di cui all'art. 133 c.p., ma anche in relazione ai numerosi e specifici precedenti penali. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010