Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 13536/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 13536/2023 tra c.f. , in persona del curatore avv. Rosa Parte_1 P.IVA_1
Anna Fusco (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, via G. Vagliasindi n. 9, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Rita EN (c.f. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2
Attore contro
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Catania, via Cibele n. 73, presso lo studio dell'avv. Carmelo Luca Spanò (c.f.
) che lo rappresenta e difende. C.F._3
Convenuta
Oggi 3.2.2025 innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'avv. Rita EN Parte_2
Per l'avv. Carmelo Luca Spanò Controparte_1
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente pagina 1 di 5
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13536/2023 promossa da:
c.f. , in persona del curatore avv. Rosa Parte_1 P.IVA_1
Anna Fusco (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, via G. Vagliasindi n. 9, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Rita EN (c.f. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2
Attore contro
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Catania, via Cibele n. 73, presso lo studio dell'avv. Carmelo Luca Spanò (c.f.
) che lo rappresenta e difende. C.F._3
Convenuta DECISA ALL'UDIENZA DEL 3.2.2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE
CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6.12.2023, la Parte_3 conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Catania, per chiedere la revoca, ex art. 67 co. 2 Legge Fallimentare, del pagamento effettuato dalla società, allora in bonis, in favore della convenuta, perché avvenuto nei sei mesi anteriori al fallimento, dichiarato con sentenza n. 112/2022 del Tribunale di Catania, Sez. Fall., in data 19.5.2022 (all.2). Difatti, dalla documentazione acquisita dalla curatela e, in particolare, dall'esame dell'estratto conto n. 000105639408 (all.3), era emerso che, in data 21.12.21 (con valuta 20.12.21), la avesse ricevuto un pagamento di € 60.000,00 tramite assegno n. Controparte_1
3792819630-02 (all.4), ciò in forza della sottoscrizione di un accordo intervenuto tra le parti, il quale prevedeva il pagamento a saldo e stralcio del 40% del credito e rinuncia al residuo 60% (all.5).
Secondo la ricostruzione della curatela, la società convenuta, dunque, essendosi determinata ad accettare la proposta di concordato stragiudiziale remissorio con stralcio del credito nei termini di cui sopra, era a conoscenza dello stato di insolvenza della Parte_1 Di talché l'attore evidenziava che, la debitrice mostrava gli elementi sintomatici tipici dello stato di dissesto, quali il mancato deposito del bilancio d'esercizio (l'ultimo risalente al 2020 come da visura camerale qui allegata all. 11) (Cfr. Corte App. Bologna 13.04.2000 in Dir. Fall. 2000, II, 782); la presenza di procedure esecutive (all.12) e di istanze di fallimento (all.13). Concludeva, chiedendo:” Ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 L.F., per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il pagamento effettuato dalla
[...] allora in bonis in favore (c.f. ) in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp. p.t., per l'importo di € 60.000,00 per i motivi di cui in narrativa con condanna del convenuto a versare in favore del in persona del curatore Parte_1 Avv. Rosa Anna Fusco la somma di € 60.000,00 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale precisava di aver accettato la somma Controparte_1 ridotta prevista dall'accordo, non perché a conoscenza dello stato di insolvenza della società successivamente fallita, ma perché a causa della pandemia da Covid-19 necessitava di liquidità urgente. Preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto l'avvertimento per il convenuto dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, così come indicato al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. mancava della specificazione “mediante avvocato”.
pagina 2 di 5 Nel merito, eccepiva che la richiesta di revoca per fallimento fosse stata comunicata alla convenuta oltre due anni dopo l'accettazione del concordato e che, inoltre, la curatela fallimentare non avesse fornito la prova della c.d. “scientia decotionis”. Ed ancora, il pagamento della somma di € 60.000,00 nei confronti di Controparte_1 era avvenuto in adempimento di un debito scaduto ed in quanto tale non assoggettabile a revoca. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, •Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
•In via preliminare:
•Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della dicitura
“mediante avvocato”; •conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili. •Nel merito: •Accertare e dichiarare non provata dalla curatela la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta alla data del concordato della società fallita;
•accertare e dichiarare non revocabile il pagamento in quanto effettuato in adempimento di un debito scaduto;
•conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze professionali”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 27.5.2024 per la comparizione delle parti, ed assegnati alle parti termini per memorie.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la curatela rilevava che l'assenza della locuzione “mediante avvocato”, dipesa da un mero refuso, non renderebbe nullo l'atto di citazione, non avendo determinato un pregiudizio nel diritto di difesa della parte convenuta. Sulla conoscenza dello stato di insolvenza, eccepiva che la debitrice mostrava gli elementi sintomatici tipici dello stato di dissesto, quali il mancato deposito del bilancio d'esercizio, la presenza di procedure esecutive e di istanze di fallimento.
Infine, in ordine all'assunto esonero da revoca del pagamento, in quanto “avvenuto in adempimento di un debito scaduto”, la previsione normativa di cui 67 comma 2n l.f. prevede, proprio, la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili il cui termine di pagamento previsto è scaduto e, dunque, tale eccezione doveva considerarsi priva di valore.
Nelle memorie ex art 171 ter c.p.c., la convenuta, ribadiva di non poter avere conoscenza nè presumere che una società con un fatturato di € 6.485.788,00 e 43 dipendenti si trovasse in stato di decozione solo perché le proponeva un concordato stragiudiziale remissorio di € 60.000,00, non avendo gli strumenti per monitorare la fallita, stante il rapporto di quest'ultima con numerosi grossisti del mercato agroalimentare di Catania.
Di poi, con memorie ex art. 171 ter n.2 c.p.c., il curatore contestava i dati indicati dalla società convenuta, relativi al fatturato e numero dipendenti, perché estrapolati da una schermata web e relativi all'anno 2020, inoltre tale documento doveva considerarsi irrilevante ai fini della prova dello stato di decozione. Successivamente, a seguito dell'udienza del 27.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.2.2025.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'attore siano fondate e meritino, pertanto, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, il convenuto eccepisce la nullità dell'atto di citazione, dal momento che l'avvertimento in esso apposto “la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale…”, ex art. 163 n.7 c.p.c., risulta privo della specificazione “mediante avvocato”.
Tuttavia, tale eccezione va rigettata, poiché, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la citazione è nulla “se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”, mentre, nel caso de quo, l'avvertimento è presente.
Inoltre, nel caso di specie, l'eventuale errore, dovuto probabilmente ad un refuso, è stato sanato con la costituzione in giudizio del convenuto il cui diritto di difesa non è stato leso, posto che questi si è costituito in giudizio ritualmente “mediante avvocato”. pagina 3 di 5 -Nel merito, parte attrice chiede la revoca del pagamento effettuato tramite assegno dalla società in bonis in favore della convenuta, perché avvenuto nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Ai sensi dell'art. 67 co. 2 della legge fallimentare, “…sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Quanto al profilo temporale, la sentenza dichiarativa di fallimento è datata 19.5.2022 mentre il pagamento contestato è avvenuto in data 21.12.21 (valuta 20.12.21), dunque durante il” periodo sospetto” indicato dalla norma. Sotto il profilo oggettivo, l'eventus damni, consistente nell'alterazione della par condicio creditorum, viene considerato in re ipsa, ossia presunto, per il fatto stesso del compimento di un atto dispositivo che limiti le possibilità liquidative e satisfattive della massa dei creditori. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, posto che il curatore ha l'onere di provare la scientia decotionis da parte del convenuto, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, l'accettazione del pagamento a saldo e stralcio in esecuzione del citato accordo costituisce la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte della convenuta.
Difatti, che un imprenditore non riesca a pagare spontaneamente un proprio debito è indubbiamente sintomatico di una situazione di insolvenza ed è sicuramente idoneo a rendere consapevole il creditore, che ricevere il pagamento, poi revocato, dello stato di dissesto del debitore, tanto più se il creditore è, come nel caso che ci occupa, un imprenditore commerciale (cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 2216/2022 del 11-10-2022, in tal senso Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5256 del
04/03/2010; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26935 del 15/12/2006).
-Infine, quanto all'eccezione relativa all'esonero da revoca del pagamento, in quanto “avvenuto in adempimento di un debito scaduto”, la previsione normativa di cui all'art. 67 comma 2 l.f. prevede la revocabilità dei pagamenti di “debiti liquidi ed esigibili”, dunque, il cui termine di pagamento previsto è scaduto e, pertanto, tale eccezione è priva di valore.
In conclusione, sussistendo nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare, la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dell'importo di €
60.000,00 ex art. 67, II comma, L.F. a favore del fallimento, sul presupposto che, per tutto quanto esposto sopra, la stessa era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda formulata dall'attore, per l'effetto dichiara inefficace, nei confronti della massa dei creditori e del fallimento, il pagamento effettuato nei confronti della convenuta in data 21.12.21
(con valuta 20.12.21), con condanna a versare in favore del fallimento Parte_1
in persona del curatore p.t., la somma di € 60.000,00 oltre interessi dalla domanda sino al
[...] soddisfo.
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'attore, che liquida rispettivamente in € 4.217,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 3.2.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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