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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 785/2022 R.G.L. promossa
DA
in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1
potestà sulla figlia minorenne , rappresentato e Persona_1
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni
Puntarello e Paola Saladino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, in Via Della Libertà n. 39;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
- resistente contumace -
Oggetto: rimborso trasporto disabili
FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.03.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il per Controparte_1
sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute per il trasporto della figlia disabile presso i centri di terapia e/o riabilitazione, da liquidarsi nella misura prevista dal Decreto dell'Assessore degli Enti
Locali della Regione Siciliana del 25.06.2006.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Istruita mediante CTU contabile, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Nel merito il ricorso è fondato.
Va premesso che l'art. 6, comma I, L.R. Sicilia n° 68/81 prevede che “I
Comuni, singoli o associati, sono tenuti all' istituzione dei seguenti servizi: (…) 2) a livello di unità sanitaria locale o multizonale (…) c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno (…)”.
Posto che le SS.UU. della Suprema Corte (sentenza n° 1235 del
29/11/2000) hanno affermato il principio secondo cui “ai sensi dell'art.
6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i Comuni della Sicilia hanno
l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il CP_1
trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale”, risulta di tutta evidenza che la richiamata disciplina non solo preveda l'obbligo per i Comuni di istituzione dei servizi di trasporto di cui sopra, ma garantisca la gratuità del servizio, senza alcun onere economico per il disabile e la sua famiglia e senza, quindi, subordinarne la fruizione ad alcun limite di reddito.
Trattasi di prestazione di “natura assistenziale, atteso che con i servizi sociali di cui alle disposizioni dell'art. 6 L. n° 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio
o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo, correlazione di per sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale, intesa alla tutela dei diritti assistenziali dei cittadini (art. 38 Cost.) e più in generale all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, finalizzati ai sensi dell'art. 2 Cost. alla garanzia dei diritti inviolabili di ogni persona. La natura risarcitoria della prestazione così come richiesta non è idonea di per sé ad escludere il carattere assistenziale della prestazione, connesso indefettibilmente alla finalità sottostante
l'erogazione (cfr. la disciplina in tema di pensioni di guerra, provvidenze di natura assistenziale ma a carattere risarcitorio, e Corte Cost. n° 38/02 in tema di risarcimento danni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie)”.
Nella vicenda sottoposta al vaglio del decidente, il Controparte_1
su cui gravava l'onere probatorio, non essendosi
[...] costituito in giudizio, non ha dimostrato di avere istituito il servizio gratuito di trasporto disabili, con ciò risultando inadempiente rispetto alle prescrizioni di cui al citato art. 6.
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei disabili, sicché il Comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalla famiglia.
Ai fini della liquidazione del rimborso può farsi riferimento in via equitativa ai criteri di cui all'art. 8 l. 219/78, che determina la misura dell'indennità chilometrica di cui all'art. 15 L. n° 836/73 in un quinto del costo del litro di benzina super per Km.
Deve ritenersi, pertanto, che l'Amministrazione convenuta sia obbligata a corrispondere a parte ricorrente il rimborso delle spese di trasporto sostenute avuto riguardo alla distanza percorsa per il trasporto della figlia disabile dall'abitazione al centro di riabilitazione e fisioterapia in base al criterio individuato dal citato art. 8 della L. 219/78.
Sicché, sulla scorta delle conclusioni del CTU, che si giudicano corrette e alle quali si rinvia, il deve essere Controparte_1 CP_1
condannato al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.19.834,43, oltre interessi come per legge, per le spese di trasporto sostenute per la figlia disabile dal 2015 al 2021.
Le spese seguono la soccombenza del Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo (con distrazione in favore dei procuratori antistatari), unitamente alle spese per la CTU, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE- GIUDICE DEL LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sulla figlia minorenne, della Persona_1
somma di €.19.834,43, oltre interessi come per legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 2.700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso, il 19.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo