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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 7.5.25
Causa n. 1079 2024
Sono comparsi
• l'avv. Martino Soave in sostituzione dell'avv. Giampiero Proia e dell'avv. Mauro
Petrassi per la parte opponente;
• l'avv. Guarino per CP_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 7.5.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1079 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27.5.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOAVE Parte_1 P.IVA_1
MARTINO e dell'avv. PETRASSI MAURO ) VIA DEGLI SCIPIONI, C.F._1
281/283 00192 ROMA;
PROIA GIAMPIERO ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso il difensore avv. SOAVE
MARTINO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_2
e dell'avv. GUARINO DANIELA ( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._3
VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_2 P.IVA_3
COSTANTINO e dell'avv. GUARINO DANIELA ( ) VIA C. BATTISTI, C.F._3
19 37122 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100
VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.24 propone opposizione avverso Parte_2 CP_ l'avviso di addebito n. 39720240003469111000, emesso dall , Sede di Verona, in data 9 aprile
2024 e notificato a mezzo pec in data 17 aprile 2024, col quale gli aveva chiesto il pagamento CP_1 di somme a titolo di contribuzione per CIG CIGS Mobilità Cuaf, ed in particolare di contributi ulteriori a quelli originariamente versati a seguito di rettifica delle autodenunce mensili a mezzo comunicazione da DM nelle quali l'odierna opponente ha calcolato la contribuzione dovuta con aliquota inferiore a quella ritenuta di sua spettanza per l'inquadramento aziendale posseduto.
La società opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità dell'avviso di addebito per mancanza di indicazioni specifiche sulle causali del credito.
Nel merito l'opponente sostiene di aver pagato i contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti come risulta dai relativi modelli DM/10 e F24 attestanti detto pagamento (cfr. docc. nn. 1
e 1bis opponente); sostiene, altresì, che tali contributi come richiesti dall'ente previdenziale non erano dovuti alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 7 comma 9 sexies del decreto-legge n. 101/2013 convertito con la legge n. 125/2013, la quale disponeva che tutte le società nelle quali deteneva una partecipazione azionaria di controllo, al pari CP_3 della capogruppo, dovevano essere assoggettate a regime previdenziale contributivo costituito dal fondo ex CP_4
La società opponente sostiene che il legislatore aveva inteso prevedere un unico regime previdenziale speciale, applicabile non solo a ma anche, salve le eccezioni Controparte_5 specificamente individuate, a tutte le altre società del gruppo. Secondo parte opponente l era CP_4 stato creato come regime previdenziale speciale sostitutivo del regime previdenziale generale dei CP_ dipendenti civili e militari dello Stato e non della AGO gestita dall . La natura sostitutiva del regime previdenziale era stata confermata anche a seguito della trasformazione dell'Ente
[...]
in società per azioni, secondo quanto previsto dall'Art. 53 comma 6 lettere b e d della legge CP_3
449/97. La parte opponente sostiene pertanto di essere tenuta a versare esclusivamente i contributi CP_ previsti dalla disciplina specifica del fondo ex come peraltro l aveva riconosciuto per CP_4 quanto riguarda la capogruppo . CP_3
In ogni caso, l'opponente eccepisce che la contribuzione per la cassa integrazione e mobilità non era dovuta, in quanto l'art. 4 comma 2 della legge 270 del 1988 l'aveva esclusa espressamente al campo di applicazione dell'integrazione salariali imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate dello Stato. La giurisprudenza aveva costantemente affermato che tale disposizione si applicava anche nei confronti delle società di capitale fosse di controllo pubblico.
2 Per quanto riguarda la contribuzione per gli assegni familiari l'opponente espone che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni aveva sempre provveduto direttamente all'erogazione degli assegni familiari ai propri dipendenti, così come aveva continuato a fare
[...]
Secondo il parere fornito dal Ministero del Lavoro le società controllate dalla Controparte_5 capogruppo erano soggette ai medesimi obblighi contributivi a cui era soggetta la controllante.
Si costituisce eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione in quanto CP_1 depositata il 41° giorno successivo alla notifica;
eccepisce in via pregiudiziale come la stessa opponente avesse comunicato l'intervenuta fusione societaria della società ricorrente con le stesse
(doc. 4), come risulta dalla visura societaria aggiornata, con conseguente Controparte_5 improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in mancanza della costituzione in giudizio della società incorporante;
eccepisce altresì l'inammissibilità dell'opposizione fondata su vizi formali dell'avviso di addebito in quanto proposta tardivamente e cioè oltre ventesimo giorno dalla data in notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'articolo 617
c.p.c. CP_ Nel merito l chiede il rigetto dell'opposizione rilevando che la società opponente era una società a capitale misto ed esercitava attività industriale e come tale era inquadrata ai fini previdenziali. Rileva che la contestazione da parte opponente ha ad oggetto l'imposizione contributiva (per insufficiente pagamento dei contributi mensilmente dovuti all come dall'ente CP_1 richiesti (v. documenti prodotti in atti) successivamente con l'avviso di addebito impugnato.
La Società ricorrente, fa però riferimento in maniera generica ed indistinta, a varie tipologie di contribuzione, nello specifico per la CIG, CIGS, Indennità di Mobilità e Cuaf, ma in realtà non ha omesso nelle proprie denunce l'esposizione a debito per tutte tali tipologie in quanto si è ridotta l'aliquota generale che le ricomprende, solo dell'1,20% senza specificare per quale titolo e CP_ riferimento. L sostiene inoltre che le norme che escludevano l'applicazione della contribuzione per cassa integrazione e mobilità per le imprese industriali gestite da enti pubblici non potevano essere applicate nei confronti della ricorrente, la quale poteva essere qualificata come organismo di diritto pubblico.
In prima udienza il giudice, ritenuta la causa decidibile in via interpretativa e documentale, ha rinviato per discussione, con termine per note, all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
3 1. E' infondata l'eccepita tardività del deposito dell'opposizione, risultando il ricorso depositato in data 27.5.24, ovvero il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato
(perfezionatasi via PEC in data 17.4.24 (doc. 1 ). CP_1
2. Del pari infondata si rivela la eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva relativamente alla intervenuta fusione societaria della società ricorrente con le stesse poste italiane s.p.a. (doc. 4 ): come risulta dalla visura CP_1 societaria aggiornata, la fusione di per incorporazione in ha effetto a far data Pt_1 CP_3 CP_ dal 1.6.24 (v. pag. 7 della visura societaria depositata dall , ove è specificato che gli “effetti giuridici reali” della fusione decorrono “dal 1° giugno 2024”).
Il che rende del tutto irrilevante il dato e non comporta alcuna conseguenza, per l'effetto di prosecuzione degli effetti giuridici nei giudizi già azionati (il presente risulta incardinato in data
27.5.24, ovvero prima della decorrenza degli effetti della fusione), ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che
l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali” (cfr., ex multis,
Cass. n. 7700/2024).
3. L'eccezione relativa alla regolarità formale dell'avviso di addebito opposto è inammissibile. Le doglianze sulla mancanza di contenuti essenziali dell'avviso di addebito devono essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi pertanto assoggettate al termine di decadenza di 20 giorni previsto dall'Art. 617 c.p.c. il ricorso è stato depositato il 27.5.24 mentre, come risulta dallo stesso ricorso in opposizione, l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC ricevuta in data 17.4.24.
L'eccezione è comunque infondata nel merito. L'avviso di addebito contiene infatti, sia pure sinteticamente, gli elementi essenziali sulla tipologia del credito sulla gestione previdenziale differimento facendo rinvio, per relazione, alle note di rettifica da DM 10 e al modello Dm 10 rettificato. La parte opponente non contesta di avere ricevuto tali note di rettifica e comunque il contenuto dell'avviso di addebito non ha impedito alla parte opponente di esercitare compiutamente le proprie difese sul merito della pretesa contributiva.
4. Le questioni di fatto e di diritto coincidono con quelle già decise nella sentenza emessa dal G.d.L. Tribunale di Verona n. 323/2019 pubbl. il 13/06/2019, RG n. 2686/201 - confermata nelle argomentazioni dalla pronuncia della Corte di Appello di Venezia n. 722/2023
4 pubbl. il 13/12/23 – che deve intendersi qui richiamata per ampio stralcio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
L'opponente sostiene che, per effetto della norma interpretativa sopra richiamata, le obbligazioni contributive sarebbero regolate in via esclusiva dalle norme che disciplinano il Fondo ex da considerare integralmente sostitutivo dell'AGO. Si deve condividere in particolare CP_4 quanto osservato dal Tribunale di Genova in ordine alla natura speciale della disciplina in materia di contribuzione per cassa integrazione e mobilità e assegni familiari. Secondo la società opponente, poiché il regime IPOST costituisce una forma di previdenza ed assistenza esclusiva e sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, la società sarebbe tenuta esclusivamente al pagamento dei contributi dovuti all' , con esonero da qualsiasi altra forma di contribuzione. CP_4
Ed invero ai sensi dell'art. 6 D.L. n 487/1993, convertito in legge n. 71/1994, anche successivamente alla trasformazione dell'Amministrazione delle e delle telecomunicazioni CP_3 nell'Ente Poste Italiane (poi a sua volta trasformato in società per azioni), ai dipendenti di CP_3 continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data della trasformazione, così come il trattamento di quiescenza continua ad essere soggetto alle norme previste per il personale statale. Di conseguenza (art. 6 co. 8) è tenuta a versare a i contributi a suo carico nella misura CP_3 CP_4 stabilita dall'ordinamento dell' medesimo. CP_6
L' non contesta l'applicabilità del regime IPOST, ma afferma che tale regime non sarebbe CP_1 esclusivo, bensì sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dell' , e che di CP_1 conseguenza non sarebbe esclusa la debenza dei contributi C.d. minori, quali appunto quelli per cui
è causa. L'IPOST, per la sua peculiarità di assicurare soltanto una speciale categoria di lavoratori e per le specifiche prestazioni previdenziali assicurate (sostanzialmente la liquidazione ed il pagamento delle pensioni e di una residuale forma di mutualità e assistenza) sarebbe un regime previdenziale sostitutivo dell'A.G.O. e non un regime esclusivo (ossia non è una forma assicurativa generale). In realtà, benché il regime IPOST sia comunemente definito come esclusivo, la debenza o meno dei contributi C.d. minori deve essere stabilita in relazione alla normativa — certamente speciale rispetto alla normativa che regola I'A.G.O. — che disciplina i singoli contributi.
5. Per quanto concerne i contributi per cassa integrazione e mobilità, non vale invocare l'art. 3, co. 1 d. lgs. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, come sostituito dall'art. 4 legge n. 270/1988, che esclude dall'applicazione delle norme sull'integrazione guadagni degli operai dell'industria, tra le altre, "le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato". Secondo
l'interpretazione della Corte di Cassazione, "nel caso di società per azioni, se il capitale versato sia interamente di proprietà di enti pubblici e da essi gestito, si può ritenere più conveniente, di volta in volta, adottare schemi operativi privatistici o pubblicistici;
e le società costituite dagli enti pubblici che rimangono detentori interamente dei pacchetti azionari devono essere considerate imprese
5 industriali pubbliche a tutti gli effetti e, nel caso in esame, anche per quanto concerne l'esclusione dal pagamento dei contributi C.I.G. di cui al già citato D.Lgs. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3; il mantenimento dell'intero pacchetto azionario da parte dell'ente pubblico è elemento discriminante rispetto all'azionariato misto (cfr. Cass. n. 4600 del 1993)" (Cass., 10 marzo 2010 n. 5816; 22 giugno 2017 da n. 15591 a 15596; Cass., 9 dicembre 2013, n. 27444; cass., 9 agosto 2013 n.
19087, Cass., 11 settembre 2013, n. 20818 e n. 20819, Cass., 30 settembre 2013 n. 22318; Cass.,
10 marzo 2010, n. 5816; Cass., 24 giugno 2009, n. 14847).
6. Nel caso in esame dalla visura camerale prodotta risulta che la società opponente – alla data di deposito del ricorso introduttivo, e prima della fusione per incorporazione - è una società
a responsabilità limitata le cui quote erano detenute dalla società e, in seguito, da CP_7 [...]
. La società è partecipata totalitariamente dalla . E' noto che CP_3 CP_7 Controparte_5
era sino all'ottobre 2015 partecipata in maniera totalitaria dallo Stato. Controparte_5
Successivamente a tale data è stata quotata presso la Borsa di Milano e quindi una CP_3 parte delle azioni (40%) è stata collocata sul mercato azionario e quindi acquisita da soggetti privati.
Pertanto, anche applicando il criterio del controllo mediato (La partecipazione diretta dello Stato deve essere equiparata alla partecipazione indiretta, Cfr. Cons. St., Ad. PI., 4 agosto 2011, n. 17;
TAR Lombardia, 31 gennaio 2007, n.140) tramite e , manca il presupposto CP_7 Controparte_5 richiesto dalla norma in esame per giustificare l'esenzione dal pagamento dei contributi e cioè il mantenimento dell'intero pacchetto azionario o societario da parte dell'ente pubblico ovvero dello
Stato.
L'opponente non è pertanto un'impresa di proprietà interamente pubblica (sia pure tramite la proprietà di e dunque non può essere qualificata come un'impresa pubblica ai Controparte_5 sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1 d. lgs. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, come sostituito dall'art. 4 legge n. 270/1988. Per quanto riguarda i contributi per la mobilità, ai sensi dell'art. 16, co. 2 legge
23 luglio 1991, n. 223, sono tenute al pagamento del contributo di mobilità "le imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale". La società opponente è dunque tenuta al versamento dei contributi per la mobilità negli stessi limiti in cui è tenuta al versamento dei contributi per CIGO e CIGS.
Conseguentemente anche i contributi per la mobilità sono dovuti. La società è, inoltre, tenuta al pagamento dei contributi per la Cassa Unica Assegni Familiari. Ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n.
797/1955, sono, infatti, esclusi dalla normativa del testo unico in materia di assegni familiari soltanto
(e a determinate condizioni) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, delle province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici. La società opponente non rientra in alcuna di tali categorie.
6 7. Ogni ulteriore questione è assorbita dalle svolte considerazioni.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, con la condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate nei minimi come da dispositivo per il principio di soccombenza, in virtù del valore dell'avviso impugnato, dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata, in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara dovuti gli importi di cui all'opposto avviso di addebito;
2) condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall che liquida, in CP_1
€.1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese 15 % , IVA e CPA di legge se dovute.
Verona, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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