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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, dott. ssa Carla
Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2020 di R.G. promossa
DA
(p.iva ) in persona degli amministratori e legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_3 C.F._2
Volpe, in virtù di giusta procura in atti
Attori opponenti
CONTRO
p.iva ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco in virtù di giusta procura in atti
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 20/01/2020, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 622/2019, emesso il 04/11/2019 e notificato il
12/12/2019, con cui il Tribunale di Avezzano gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 32.323,62, oltre onorari e spese di procedura, a titolo Controparte_1 di corrispettivo dovuto per mancato rimborso delle rate del finanziamento n. 791203 stipulato il 02/07/2009 con Controparte_3
Deducevano sostanzialmente gli attori opponenti, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito trasferito ex art. 58 TUB da a l'intervenuta prescrizione del credito, le Controparte_3 Controparte_1 nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 791203 in ragione dell'usurarietà, difformità e indeterminatezza dei tassi di interesse praticati e dell'applicazione illegittima di interessi anatocistici in regime di capitalizzazione composto, con richiesta di CTU contabile.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria ex art. 58 TUB di Controparte_1 [...]
contestando tutti i motivi dedotti dall'opponente chiedendone l'integrale CP_3 rigetto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, il giudizio veniva istruito mediante acquisizione di prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento di CTU contabile della dott.ssa , cui venivano conferiti i seguenti quesiti: Persona_1
“Letto il contratto di finanziamento n. 791203 del 02.07.2009 ed il relativo piano di ammortamento verifichi la correttezza del TAEG indicato secondo i criteri che seguono:
Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.
Segnatamente l'articolo 2, rubricato “Tasso annuo effettivo globale”, recita:
“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 2 di 6
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
Sono escluse dal calcolo del TAEG:”.
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso
e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane
12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 3 di 6
TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito”.
Laddove il TAEG concretamente applicato risulti difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali ricalcoli il piano di ammortamento, applicando in luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto;
proceda dunque ad imputare le somme versate dal mutuatario per ogni rata del piano ricalcolato, imputando quelle versate in eccedenza alla rata successiva (previa addizione degli interessi al tasso legale maturati su tale eccedenza fra la data del versamento effettivo e quella della scadenza della rata successiva alla quale viene imputata). All'esito di tali conteggi, ricalcoli i corretti rapporti di dare/avere derivanti dal finanziamento n. 791203”.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto dell'onere probatorio.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. n. 5055/1999) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. n. 13533/2001).
Ciò premesso, occorre in primo luogo vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito della solleva dagli attori opponenti. Controparte_1
In punto di diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998 ed ex L. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 4 di 6
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dall'art. 1264 c.c..
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva e la titolarità di un credito in capo alla cessionaria.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che per verificare la legittimazione attiva del creditore cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB si può esaminare anche la documentazione posta a sostegno della prospettazione del creditore, pur se formata successivamente alla cessione in blocco.
Nel caso di specie, gli attori opponenti hanno, tra le varie, altresì dedotto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consente assolutamente di accertare l'inclusione dello specifico credito azionato in quelli rientranti nella cessione intervenuta tra la cedente e la cessionaria Controparte_3 Controparte_1
Sul punto, la cessionaria opposta ha depositato:
- l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- stralcio elenco crediti ceduti autenticato;
- l'estratto autentico delle scritture contabili;
- il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento;
- la lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- la diffida di pagamento;
- la visura camerale storica;
- il dettaglio del debito e degli incassi.
Orbene, dall'esame di detta documentazione, è evidente di come risulta possibile ricondurre l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito dell'operazione di cessione sopra indicata, così come risulta possibile accertare l'esistenza dell'avvenuta cessione.
Da quanto osservato ne deriva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito solleva dagli attori opponenti non può trovare accoglimento.
Può ora procedersi all'esame degli altri motivi di opposizione.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 5 di 6
Risulta pacifico tra le parti e, comunque, perché documentalmente provato, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 791203 stipulato il 02/07/2009 tra gli odierni opponenti e la così come l'avvenuta cessione ex art. 58 TUB Controparte_3 da parte di quest'ultima in favore di Controparte_1
In merito alle deduzioni degli attori opponenti, si rileva che il CTU, previo esame delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per cui è causa, cui questo giudice non intende discostarsi, ha accertato la corretta applicazione dei tassi di interessi previsti nel contratto, ovvero la conformità degli stessi rispetto a quelli effettivamente praticati.
Il CTU ha altresì rilevato, la correttezza del piano di ammortamento allegato al finanziamento in commento, ovvero la non sussistenza di un fenomeno anatocistico.
Ne consegue che anche la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
Assorbita ogni ed eventuale ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dei parametri ex D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi.
Le spese di CTU, vanno definitivamente poste a carico degli attori opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro.
Avezzano il 10/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, dott. ssa Carla
Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2020 di R.G. promossa
DA
(p.iva ) in persona degli amministratori e legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_3 C.F._2
Volpe, in virtù di giusta procura in atti
Attori opponenti
CONTRO
p.iva ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco in virtù di giusta procura in atti
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.
Con atto di citazione regolarmente notificato il 20/01/2020, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 622/2019, emesso il 04/11/2019 e notificato il
12/12/2019, con cui il Tribunale di Avezzano gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 32.323,62, oltre onorari e spese di procedura, a titolo Controparte_1 di corrispettivo dovuto per mancato rimborso delle rate del finanziamento n. 791203 stipulato il 02/07/2009 con Controparte_3
Deducevano sostanzialmente gli attori opponenti, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito trasferito ex art. 58 TUB da a l'intervenuta prescrizione del credito, le Controparte_3 Controparte_1 nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 791203 in ragione dell'usurarietà, difformità e indeterminatezza dei tassi di interesse praticati e dell'applicazione illegittima di interessi anatocistici in regime di capitalizzazione composto, con richiesta di CTU contabile.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria ex art. 58 TUB di Controparte_1 [...]
contestando tutti i motivi dedotti dall'opponente chiedendone l'integrale CP_3 rigetto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, il giudizio veniva istruito mediante acquisizione di prove documentali offerte dalle parti e l'espletamento di CTU contabile della dott.ssa , cui venivano conferiti i seguenti quesiti: Persona_1
“Letto il contratto di finanziamento n. 791203 del 02.07.2009 ed il relativo piano di ammortamento verifichi la correttezza del TAEG indicato secondo i criteri che seguono:
Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.
Segnatamente l'articolo 2, rubricato “Tasso annuo effettivo globale”, recita:
“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 2 di 6
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
Sono escluse dal calcolo del TAEG:”.
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso
e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane
12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 3 di 6
TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito”.
Laddove il TAEG concretamente applicato risulti difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali ricalcoli il piano di ammortamento, applicando in luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto;
proceda dunque ad imputare le somme versate dal mutuatario per ogni rata del piano ricalcolato, imputando quelle versate in eccedenza alla rata successiva (previa addizione degli interessi al tasso legale maturati su tale eccedenza fra la data del versamento effettivo e quella della scadenza della rata successiva alla quale viene imputata). All'esito di tali conteggi, ricalcoli i corretti rapporti di dare/avere derivanti dal finanziamento n. 791203”.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto dell'onere probatorio.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. n. 5055/1999) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. n. 13533/2001).
Ciò premesso, occorre in primo luogo vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito della solleva dagli attori opponenti. Controparte_1
In punto di diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1998 ed ex L. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 4 di 6
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dall'art. 1264 c.c..
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva e la titolarità di un credito in capo alla cessionaria.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che per verificare la legittimazione attiva del creditore cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB si può esaminare anche la documentazione posta a sostegno della prospettazione del creditore, pur se formata successivamente alla cessione in blocco.
Nel caso di specie, gli attori opponenti hanno, tra le varie, altresì dedotto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consente assolutamente di accertare l'inclusione dello specifico credito azionato in quelli rientranti nella cessione intervenuta tra la cedente e la cessionaria Controparte_3 Controparte_1
Sul punto, la cessionaria opposta ha depositato:
- l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- stralcio elenco crediti ceduti autenticato;
- l'estratto autentico delle scritture contabili;
- il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento;
- la lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- la diffida di pagamento;
- la visura camerale storica;
- il dettaglio del debito e degli incassi.
Orbene, dall'esame di detta documentazione, è evidente di come risulta possibile ricondurre l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito dell'operazione di cessione sopra indicata, così come risulta possibile accertare l'esistenza dell'avvenuta cessione.
Da quanto osservato ne deriva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito solleva dagli attori opponenti non può trovare accoglimento.
Può ora procedersi all'esame degli altri motivi di opposizione.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 5 di 6
Risulta pacifico tra le parti e, comunque, perché documentalmente provato, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 791203 stipulato il 02/07/2009 tra gli odierni opponenti e la così come l'avvenuta cessione ex art. 58 TUB Controparte_3 da parte di quest'ultima in favore di Controparte_1
In merito alle deduzioni degli attori opponenti, si rileva che il CTU, previo esame delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per cui è causa, cui questo giudice non intende discostarsi, ha accertato la corretta applicazione dei tassi di interessi previsti nel contratto, ovvero la conformità degli stessi rispetto a quelli effettivamente praticati.
Il CTU ha altresì rilevato, la correttezza del piano di ammortamento allegato al finanziamento in commento, ovvero la non sussistenza di un fenomeno anatocistico.
Ne consegue che anche la prova del credito può dirsi raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
Assorbita ogni ed eventuale ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dei parametri ex D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi.
Le spese di CTU, vanno definitivamente poste a carico degli attori opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro.
Avezzano il 10/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 100 / 2020 - pagina 6 di 6