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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 28.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto ai n. 11406 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Caputo;
Ricorrente
E
- in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi;
Resistente
OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
*******
Con ricorso depositato il 24.10.2022 premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda agricola TR s.r.l. negli anni 2018 (per 102 giornate) e
2019 (per 101 giornate), esponeva che l' aveva disconosciuto l'attività prestata per CP_1
le suddette annualità.
In via preliminare, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del provvedimento adottato, poiché non preceduto da alcuna comunicazione/contestazione dei fatti ritenuti rilevanti dall'ente previdenziale convenuto.
In ogni caso, nel merito, domandava che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse dichiarata la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, fosse ordinato all' di procedere alla reiscrizione negli elenchi bracciantili CP_1
per i periodi indicati e, conseguentemente, fosse riconosciuto il proprio diritto a percepire le somme erogate per le relative causali. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e, esposti i CP_1 contenuti dell'accertamento ispettivo eseguito, chiedeva il rigetto delle istanze attoree.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla ricorrente, all'esito della discussione la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si prende atto della rinuncia - formulata da parte ricorrente nelle note autorizzate – ad una pronuncia concernente la questione della mancata notificazione di un provvedimento motivato di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Passando, quindi, al merito della controversia, si devono innanzitutto ripercorrere le ragioni che hanno condotto l' ad operare il disconoscimento. CP_1
Sul punto, dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021006924/DDL del
27.10.2021 si evince che l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo è stata ravvisata in relazione:
- alla non congruità tra manodopera denunciata ed effettivo fabbisogno,
- alla anti-economicità dell'attività aziendale,
- alle dichiarazioni rese dallo stesso titolare dell'azienda agricola e degli altri soggetti escussi in occasione dell'accertamento ispettivo.
3. In occasione del processo, sono stati escussi come testimoni e Testimone_1
Testimone_2
Quanto alla deposizione di quest'ultimo , v'è da osservare come lo Testimone_2
stesso, chiamato a rendere dichiarazioni in sede ispettiva in data 20 settembre 2021, fosse stato espressamente interpellato sulla ricorrente negando di Parte_1
conoscerla.
Per inciso, l'odierna attrice, come indicato nell'atto introduttivo della controversia, risulta risiedere in Castellana Grotte, alla Via L. Cadorna n. 4; pertanto, non vi sono elementi idonei in base ai quali ritenere che ascoltato a poco tempo di Testimone_2
distanza dagli anni di lavoro oggetto di causa, possa essere incorso in errore o in una qualche forma di confusione.
Piuttosto, non è affatto immune da sospetto di compiacenza la deposizione testimoniale resa dallo stesso anche perché non si spiegherebbe – altrimenti – Tes_2 la ragione per la quale abbia confermato in giudizio l'attività lavorativa di una persona
(appunto la ricorrente) che già aveva dichiarato di non conoscere affatto (a differenza di altri lavoratori che, dinnanzi agli ispettori, aveva confermato essere colleghi di lavoro presso l'azienda ). Parte_2
V'è tuttavia la testimonianza di , il quale ha confermato le allegazioni Testimone_1
attoree circa la sussistenza, la durata e le modalità di esecuzione del rapporto lavorativo della ricorrente.
In particolare, ha dichiarato: “ADR: io attualmente lavoro con Testimone_1 Pt_3
. Sono con lui dal 1990. Ogni anno io lavoro con lui. Io mi occupo di tutto, sono
[...]
un jolly, nel senso che faccio di tutto, ivi compreso il trattorista. ADR: negli anni i terreni di non sono mai cambiati. So che i tendoni sono in affitto. Il tendone di trova nel Pt_3
Comune di Conversano, in Contrada Mazzaro. A Castellana c'è il fondo – uliveto di sua proprietà in Contrada Marchione. ADR: io ho lavorato anche negli anni 2018, 2019
e 2020. Io lavoro per 150 giornate in media ogni anno. ADR: io non ho mai avuto cancellazioni di giornate di lavoro da parte dell . ADR: ricordo della signora CP_1 Pt_4
Ricordo anche della signora Entrambe non lavorano più presso . Parte_1 Pt_3
Negli anni 2018, 2019 e 2020 l'azienda presso cui lavoravamo io e le signore che ho appena menzionato era quella denominata TR ... la signora Parte_1
lavorava sia al tendone che ai fondi presso Castellana. Qualcuno veniva a lavorare con la propria auto, altri con il pullmino aziendale … la signora veniva con Parte_1 il pullmino aziendale … la signora iniziava a lavorare ad agosto e finiva a Parte_1
dicembre. Al tendone faceva acinino e copertura;
a Castellana Grotte raccoglievamo le olive;
lei, in particolare, si occupava di mettere le retine. ADR: le giornate di lavoro erano di 7 ore, dall'alba a mezzogiorno. ADR: sempre dirigeva il lavoro. ADR: io, Pt_3 fino al 2021, sono stato pagato in contanti. Cambiata l'azienda in Castellana Agricola, ho ricevuto bonifici. Venivamo pagati una volta al mese/ ogni 10 gg.. ADR: io ricevevo
50 € giornalieri;
non so quanto percepissero e perché il pagamento Pt_4 Parte_1
avveniva in busta chiusa. ADR: io lavoro fisso da gennaio a dicembre. Fissi a lavorare siamo io, il collega , e ADR: non ho alcun Tes_3 Tes_4 Testimone_5 contenzioso con l per disconoscimenti di giornate in agricoltura”. CP_1
Da quanto è emerso dalla predetta deposizione, quindi, vi è prova della durata e l'effettività del rapporto di lavoro, l'ubicazione dei fondi, delle mansioni, degli orari di lavoro, della retribuzione e dell'eterodirezione.
Tale testimonianza, per quel che maggiormente interessa, è altresì risultata coerente con quanto il Sig. , legale rappresentate della società agricola Testimone_6 Lavertrana s.r.l., ha dichiarato in sede ispettiva, sì da escludersi ragioni di inattendibilità o incongruenze.
Quest'ultimo, invero, ha riferito che i tendoni (delle vigne) si trovano nel Comune di
Conversano e che le lavorazioni comprendono “l'acinino”, le foglie e i trattamenti fitosanitari, quest'ultimi praticati da (chiamato a testimoniare sugli Testimone_1
elementi del rapporto di lavoro della ricorrente).
4. In definitiva, deve ritenersi che la ricorrente, a mezzo dell'espletata prova orale, abbia fornito idonea dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non essendo sufficienti i rilievi della antieconomicità dell'attività aziendale e della sproporzione tra manodopera denunciata ed effettivo fabbisogno.
A quest'ultimo proposito, infatti, l' non ha fornito indicazioni probatorie utili per CP_1
ritenere che proprio la denuncia del lavoro in agricoltura di fosse Parte_1
fittizia.
Nè tantomeno risulta esservi contraddizione con le dichiarazioni assunte in sede ispettiva dal teste (si vedano, sul punto, i contenuti del relativo allegato alla Tes_1 produzione documentale dell' ). CP_1
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra e l'azienda agricola TR s.r.l. nell'anno 2018 Parte_1 per un totale di n. 102 giornate lavorative e nell'anno 2019 per un totale di n. 101 giornate lavorative,
-ordina all' di riconoscere le giornate di lavoro agricolo per gli anni in questione con CP_1
l'accredito dei relativi contributi;
-dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dei relativi trattamenti previdenziali, secondo la relativa spettanza;
-condanna, altresì, l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco