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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3049/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Biasi Mirko, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Caldogno, via Dante, n. 29
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Letizia de Ponti, con domicilio eletto in Vicenza, Contrà Pozzetto n. 10,
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: «1) cessazione pro futuro dell'obbligo per parte ricorrente
di corrispondere somme a titolo di mantenimento (in ogni suo aspetto) della prole e in ogni caso
di quant'altro stabilito, a qualsiasi titolo, all'interno della sentenza di divorzio n. 359/2021. E
tanto a decorrere da dicembre 2025;
2) a tacitazione di tutte le pretese azionate in questa sede e di ogni possibile questione inerente
al pregresso e occasionato dalla sentenza di divorzio, parte ricorrente si impegna a
corrispondere a parte resistente la somma omnicomprensiva di € 3.000,00. Somma da intendersi
quale rimborso dei crediti pregressi. Il tutto tramite 6 rate di pari importo. Con scadenza della
prima rata al 20.11.2025 e rate successive ogni giorno 15 del mese. Con seconda rata quindi a
scadere al 15.12.2025 e ultima rata al 15.4.2026.
3) spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente onde conseguire la revisione delle condizioni di divorzio – per come indicate nella sentenza n.
359/2021 pronunciata dal Tribunale di Vicenza – in ordine all'obbligo di mantenimento dei tre figli nati dalla coppia.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente la quale, per tutti i motivi esposti in sede di costituzione, concludeva in via principale per il rigetto delle domande
2 avversarie, proponendo anzi domanda riconvenzionale volta alla condanna del ricorrente al pagamento delle somme arretrate dovute, sempre a titolo di mantenimento della prole.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2025, le parti raggiungevano un accordo per una bonaria definizione della controversia nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
Le concordi conclusioni raggiunte dalle parti sono da ritenersi meritevoli di accoglimento, nulla ostando al loro recepimento specialmente là dove si consideri come tutta la prole sia maggiorenne.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone che le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 359/2021 pronunciata
inter partes dal Tribunale di Vicenza siano modificate nei termini indicati in epigrafe di sentenza;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3049/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Biasi Mirko, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Caldogno, via Dante, n. 29
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Letizia de Ponti, con domicilio eletto in Vicenza, Contrà Pozzetto n. 10,
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: «1) cessazione pro futuro dell'obbligo per parte ricorrente
di corrispondere somme a titolo di mantenimento (in ogni suo aspetto) della prole e in ogni caso
di quant'altro stabilito, a qualsiasi titolo, all'interno della sentenza di divorzio n. 359/2021. E
tanto a decorrere da dicembre 2025;
2) a tacitazione di tutte le pretese azionate in questa sede e di ogni possibile questione inerente
al pregresso e occasionato dalla sentenza di divorzio, parte ricorrente si impegna a
corrispondere a parte resistente la somma omnicomprensiva di € 3.000,00. Somma da intendersi
quale rimborso dei crediti pregressi. Il tutto tramite 6 rate di pari importo. Con scadenza della
prima rata al 20.11.2025 e rate successive ogni giorno 15 del mese. Con seconda rata quindi a
scadere al 15.12.2025 e ultima rata al 15.4.2026.
3) spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente onde conseguire la revisione delle condizioni di divorzio – per come indicate nella sentenza n.
359/2021 pronunciata dal Tribunale di Vicenza – in ordine all'obbligo di mantenimento dei tre figli nati dalla coppia.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente la quale, per tutti i motivi esposti in sede di costituzione, concludeva in via principale per il rigetto delle domande
2 avversarie, proponendo anzi domanda riconvenzionale volta alla condanna del ricorrente al pagamento delle somme arretrate dovute, sempre a titolo di mantenimento della prole.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2025, le parti raggiungevano un accordo per una bonaria definizione della controversia nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
Le concordi conclusioni raggiunte dalle parti sono da ritenersi meritevoli di accoglimento, nulla ostando al loro recepimento specialmente là dove si consideri come tutta la prole sia maggiorenne.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone che le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 359/2021 pronunciata
inter partes dal Tribunale di Vicenza siano modificate nei termini indicati in epigrafe di sentenza;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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