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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1897/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1897/2022 tra (avv. FOGLIA GIUSEPPE)Parte_1
ATTORE e (avv. COCCONI ANGELICA) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 19/09/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Foglia per e l'Avv. Cocconi per il convenuto. Parte_1 CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da precedenti atti Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1897/2022 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Foglia come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Angelica Cocconi come da mandato in atti, CONVENUTO
OGGETTO: “Inadempimento e risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa, ogni ed opportuna declaratoria - anche incidentale - del caso di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, in particolare nei confronti dell'amministratore in carico al tempo dei fatti di causa di cui è obbligato solidale del
- nonché miglior pronuncia, - ritenuta la civile responsabilità contrattuale, ovvero Controparte_1 extracontrattuale, del convenuto, in ordine ai danni tutti di cui in premessa, risentiti da DT. per suo fatto e colpa esclusiva, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare quest'ultimo - al risarcimento di detti pregiudizi, per i titoli ed i fatti tutti di cui in premessa del presente atto, nella somma di € 20.000, ovvero quella minor o maggior somma che sarà ritenuta giusta, ovvero liquidata in via di equità. In ogni caso, con vittoria di spese compenso professionale di lite, oltre maggiorazione per rimborso forfettario 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, senza con ciò invertire e/o modificare l'onere della prova ex art. 2697 c.c., chiede fin d'ora sulla premessa di - 1 - e 7 di atto di citazione, premesso il suffisso “vero che” indicandosi fin d'ore testi (salvo altri indicarne nella II memoria) ex art. 183 VI comma c.p.c.) i Sig. e Parte_2 Pt_3
.
[...]
Conclusioni per parte convenuta: “Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale, previa conferma dell'espunzione del provvedimento del GIP del Tribunale di Parma del 10-11/02/2022 prodotto in terza memoria da parte attorea per i motivi di cui in narrativa Preliminarmente: dichiarare la carenza di
2 legittimazione di in quanto priva dell'effettiva titolarità del rapporto controverso;
Nel Controparte_2 merito: rigettare le domande tutte svolte dall'opponente in quanto nulle, inammissibili, infondate, non provate e comunque quantificate in eccesso. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014 oltre rimb. forfetario 15%, IV.A. e C.P.A.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'atto di citazione regolarmente notificato al ha Controparte_1 Parte_1 dedotto che tra le parti era stato concluso accordo il 14.02.2020 avente ad oggetto l'occupazione del lastrico solare condominiale con antenne e ripetitori radio/TV dietro pagamento di corrispettivo da parte dell'attrice; il Condominio si era reso inadempiente al suddetto accordo, per avere “divulgato notizie attinenti al contenuto contrattuale che avrebbero dovuto rimanere segrete”, non avere eseguito gli sloggi di due emittenti e loro postazioni, aver sostituito la serratura di accesso del portoncino, così impedendo l'accesso al lastrico. A tali inosservanze ha ricondotto danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, per “grave discredito” subito, con perdita di avviamento e del buon nome dell'impresa, quantificati in 20.000,00 Euro, dei quali ha chiesto il ristoro. Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito la genericità delle allegazioni Controparte_1 avversarie, per non avere l'attrice dimostrato, neppure argomentato e identificato in cosa si sostanzi la lamentata lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, ed anche il danno allegato risulterebbe del tutto astratto;
il convenuto ha poi dedotto l'inconferenza della vicenda possessoria richiamata da non documentata, e contestato la sostituzione Parte_1 chiavi addebitatagli, imputando invece alla controparte l'arbitrario cambio della serratura della porta di accesso al lastrico con tastiera a codice alfaumerico e l'inadempimento all'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo indicato nell'accordo. Conclusivamente, ha chiesto che la domanda attorea sia respinta. In assenza di istruttoria poiché non ammesse le prove testimoniali dedotte da Parte_1
la causa è giunta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
[...]
*** La domanda di è infondata e da respingere, poiché l'attrice non ha assolto
Parte_1 all'onere di fornire prova dei fatti costitutivi del diritto di credito risarcitorio vantato e la stessa allegazione delle circostanze sottostanti a tale diritto è generica. Tale difetto di allegazione e prova rende privi di effetti sulla decisione i rilievi di tardività delle eccezioni del convenuto, perché avvenuta la sua costituzione dieci giorni prima dell'udienza anziché venti, nonché di quello di ininfluenza della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 27.11.2023 prodotta dal in data 08.11.2024. CP_1 ha prodotto essenzialmente l'accordo del 14.02.2020 da cui si evincono
Parte_1 gli obblighi assunti dalle parti: quelli di attengono al pagamento del
Parte_1 corrispettivo, quelli del Condominio all'avvio di iniziative di rilascio verso le utilizzatrici del lastrico differenti da
Parte_1
Orbene, non risulta dall'accordo obbligo di non divulgazione informazioni da parte del convenuto, informazioni “segrete” peraltro neppure individuate dall'attrice. Non vi sono elementi per valutare l'effettività o meno degli sloggi dal lastrico, le conseguenze della mancata esecuzione, il pregiudizio patito in concreto da Parte_1
3 La circostanza relativa alla sostituzione della serratura e chiave del portoncino per poter accedere al lastrico – contrariamente a quanto affermato dal difensore di Parte_1 anche durante la discussione orale odierna - è contestata dal a pag. 3 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ove si legge che la circostanza non corrisponde a verità né risulta provata, non essendo stati indicati né il dies a quo né il dies a quem e neppure depositato il verbale di riconsegna chiavi al quale la società attrice ha fatto riferimento nelle sue difese Il contenuto del decreto penale versato da non è utilizzabile per la Controparte_3 decisione, in quanto il provvedimento nei confronti dell'amministratore condominiale, sebbene depositato il 11.02.2022, è stato prodotto tardivamente soltanto il 11.05.2023, a preclusioni istruttorie già maturate, con la memoria attorea di replica ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. Quanto al danno prospettato – di immagine, perdita di avviamento, del proprio buon nome – non ve ne è in atti neppure un principio di prova scritta. Il quadro di riferimento, assertivo e istruttorio, è carente e non integrabile tramite le prove testimoniali chieste dall'attrice, di contenuto narrativo e riferite alle argomentazioni dell'atto di citazione. Esse non rispettano la previsione di specificità posta dall'art. 244 c.p.c., e sono inidonee a fornire elementi fattuali sulla base delle quali determinare e quantificare un pregiudizio, che resta così assolutamente astratto. Da porre in evidenza ancora, come peraltro già fatto anche dal precedente Giudice titolare nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 21.06.2023, che non Parte_1 ha nemmeno depositato la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., con cui ben avrebbe potuto introdurre un capitolato di prova testimoniale, dotato della necessaria precisione sui contegni inosservanti altrui e sulle conseguenze dell'inadempimento, attraverso elementi fattuali concreti e capaci di orientare la quantificazione di un danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte convenuta come in dispositivo, sulla base del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000 Euro) e dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di trattazione/istruzione e decisoria, vista la concentrazione dei relativi adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti del così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da che condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in 3.387,00,00 Euro CP_1 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 19 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
4
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1897/2022 tra (avv. FOGLIA GIUSEPPE)Parte_1
ATTORE e (avv. COCCONI ANGELICA) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 19/09/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Foglia per e l'Avv. Cocconi per il convenuto. Parte_1 CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da precedenti atti Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1897/2022 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Foglia come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Angelica Cocconi come da mandato in atti, CONVENUTO
OGGETTO: “Inadempimento e risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa, ogni ed opportuna declaratoria - anche incidentale - del caso di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, in particolare nei confronti dell'amministratore in carico al tempo dei fatti di causa di cui è obbligato solidale del
- nonché miglior pronuncia, - ritenuta la civile responsabilità contrattuale, ovvero Controparte_1 extracontrattuale, del convenuto, in ordine ai danni tutti di cui in premessa, risentiti da DT. per suo fatto e colpa esclusiva, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare quest'ultimo - al risarcimento di detti pregiudizi, per i titoli ed i fatti tutti di cui in premessa del presente atto, nella somma di € 20.000, ovvero quella minor o maggior somma che sarà ritenuta giusta, ovvero liquidata in via di equità. In ogni caso, con vittoria di spese compenso professionale di lite, oltre maggiorazione per rimborso forfettario 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, senza con ciò invertire e/o modificare l'onere della prova ex art. 2697 c.c., chiede fin d'ora sulla premessa di - 1 - e 7 di atto di citazione, premesso il suffisso “vero che” indicandosi fin d'ore testi (salvo altri indicarne nella II memoria) ex art. 183 VI comma c.p.c.) i Sig. e Parte_2 Pt_3
.
[...]
Conclusioni per parte convenuta: “Contrariis reiectis, piaccia al Tribunale, previa conferma dell'espunzione del provvedimento del GIP del Tribunale di Parma del 10-11/02/2022 prodotto in terza memoria da parte attorea per i motivi di cui in narrativa Preliminarmente: dichiarare la carenza di
2 legittimazione di in quanto priva dell'effettiva titolarità del rapporto controverso;
Nel Controparte_2 merito: rigettare le domande tutte svolte dall'opponente in quanto nulle, inammissibili, infondate, non provate e comunque quantificate in eccesso. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014 oltre rimb. forfetario 15%, IV.A. e C.P.A.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nell'atto di citazione regolarmente notificato al ha Controparte_1 Parte_1 dedotto che tra le parti era stato concluso accordo il 14.02.2020 avente ad oggetto l'occupazione del lastrico solare condominiale con antenne e ripetitori radio/TV dietro pagamento di corrispettivo da parte dell'attrice; il Condominio si era reso inadempiente al suddetto accordo, per avere “divulgato notizie attinenti al contenuto contrattuale che avrebbero dovuto rimanere segrete”, non avere eseguito gli sloggi di due emittenti e loro postazioni, aver sostituito la serratura di accesso del portoncino, così impedendo l'accesso al lastrico. A tali inosservanze ha ricondotto danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, per “grave discredito” subito, con perdita di avviamento e del buon nome dell'impresa, quantificati in 20.000,00 Euro, dei quali ha chiesto il ristoro. Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito la genericità delle allegazioni Controparte_1 avversarie, per non avere l'attrice dimostrato, neppure argomentato e identificato in cosa si sostanzi la lamentata lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, ed anche il danno allegato risulterebbe del tutto astratto;
il convenuto ha poi dedotto l'inconferenza della vicenda possessoria richiamata da non documentata, e contestato la sostituzione Parte_1 chiavi addebitatagli, imputando invece alla controparte l'arbitrario cambio della serratura della porta di accesso al lastrico con tastiera a codice alfaumerico e l'inadempimento all'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo indicato nell'accordo. Conclusivamente, ha chiesto che la domanda attorea sia respinta. In assenza di istruttoria poiché non ammesse le prove testimoniali dedotte da Parte_1
la causa è giunta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
[...]
*** La domanda di è infondata e da respingere, poiché l'attrice non ha assolto
Parte_1 all'onere di fornire prova dei fatti costitutivi del diritto di credito risarcitorio vantato e la stessa allegazione delle circostanze sottostanti a tale diritto è generica. Tale difetto di allegazione e prova rende privi di effetti sulla decisione i rilievi di tardività delle eccezioni del convenuto, perché avvenuta la sua costituzione dieci giorni prima dell'udienza anziché venti, nonché di quello di ininfluenza della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 27.11.2023 prodotta dal in data 08.11.2024. CP_1 ha prodotto essenzialmente l'accordo del 14.02.2020 da cui si evincono
Parte_1 gli obblighi assunti dalle parti: quelli di attengono al pagamento del
Parte_1 corrispettivo, quelli del Condominio all'avvio di iniziative di rilascio verso le utilizzatrici del lastrico differenti da
Parte_1
Orbene, non risulta dall'accordo obbligo di non divulgazione informazioni da parte del convenuto, informazioni “segrete” peraltro neppure individuate dall'attrice. Non vi sono elementi per valutare l'effettività o meno degli sloggi dal lastrico, le conseguenze della mancata esecuzione, il pregiudizio patito in concreto da Parte_1
3 La circostanza relativa alla sostituzione della serratura e chiave del portoncino per poter accedere al lastrico – contrariamente a quanto affermato dal difensore di Parte_1 anche durante la discussione orale odierna - è contestata dal a pag. 3 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ove si legge che la circostanza non corrisponde a verità né risulta provata, non essendo stati indicati né il dies a quo né il dies a quem e neppure depositato il verbale di riconsegna chiavi al quale la società attrice ha fatto riferimento nelle sue difese Il contenuto del decreto penale versato da non è utilizzabile per la Controparte_3 decisione, in quanto il provvedimento nei confronti dell'amministratore condominiale, sebbene depositato il 11.02.2022, è stato prodotto tardivamente soltanto il 11.05.2023, a preclusioni istruttorie già maturate, con la memoria attorea di replica ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. Quanto al danno prospettato – di immagine, perdita di avviamento, del proprio buon nome – non ve ne è in atti neppure un principio di prova scritta. Il quadro di riferimento, assertivo e istruttorio, è carente e non integrabile tramite le prove testimoniali chieste dall'attrice, di contenuto narrativo e riferite alle argomentazioni dell'atto di citazione. Esse non rispettano la previsione di specificità posta dall'art. 244 c.p.c., e sono inidonee a fornire elementi fattuali sulla base delle quali determinare e quantificare un pregiudizio, che resta così assolutamente astratto. Da porre in evidenza ancora, come peraltro già fatto anche dal precedente Giudice titolare nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 21.06.2023, che non Parte_1 ha nemmeno depositato la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., con cui ben avrebbe potuto introdurre un capitolato di prova testimoniale, dotato della necessaria precisione sui contegni inosservanti altrui e sulle conseguenze dell'inadempimento, attraverso elementi fattuali concreti e capaci di orientare la quantificazione di un danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte convenuta come in dispositivo, sulla base del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000 Euro) e dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella di trattazione/istruzione e decisoria, vista la concentrazione dei relativi adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti del così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da che condanna alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in 3.387,00,00 Euro CP_1 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 19 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
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