CASS
Sentenza 9 febbraio 2021
Sentenza 9 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2021, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FA RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 5321/2018 emessa dalla TE d'Appello di Torino il 13 settembre 2018 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 17 novembre 2020 la relazione fatta dal Consigliere US NA RO IL;
Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 settembre 2018 la TE d'appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione, emessa il 20 maggio 2014 dal Tribunale di Alessandria, ha condannato FA RI alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e truffa in concorso con OR AR US. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FA RI, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la TE territoriale affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un'erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado e delle sentenze prodotte in udienza dal Procuratore generale. In particolare, la TE Penale Sent. Sez. 2 Num. 5045 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/11/2020 d'appello avrebbe trascurato di considerare che il riconoscimento dell'imputato, pur fondato sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa, era l'unica prova a carico ed avrebbe valorizzato le due sentenze prodotte dalla Pubblica accusa, pur essendo, l'una, relativa agli stessi fatti ma pronunciata nei confronti del coimputato OR (separatamente giudicato), non idonea a provare la responsabilità del ricorrente e pur concernendo, l'altra, fatti diversi, quand'anche commessi in concorso tra l'imputato e OR AR US. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa TE, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II Giudice di prime cure, pur non avendo ritenuto inattendibile la persona offesa, aveva affermato che nessun elemento di prova utilizzabile, oltre all'individuazione fotografica, era stato portato dall'accusa a sostegno del concorso tra i due imputati ed era così pervenuto all'assoluzione del ricorrente. La TE d'appello, dopo aver precisato che i fatti erano in larga misura incontroversi e .che il punto dibattuto era la soia identificazione degli autori degli illeciti, ha evidenziato che la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato, vìsionando un album fotografico sottopostale dagli inquirenti. La medesima TE ha rimarcato che dai verbali acquisiti emergeva la correttezza dello svolgimento dell'individuazione, effettuata dalla persona offesa con assoluta certezza in riferimento ad entrambi i coimputati. Il teste, inoltre, anche in sede dibattimentale aveva nuovamente riconosciuto in Fano Cristoforo l'autore della prima parte della condotta delittuosa. "A ciò, già di per sé solo sufficiente a ritenere la colpevolezza dell'imputato", si aggiungevano, secondo il Collegio del merito, ulteriori elementi, vale a dire le due sentenze, evocate dallo stesso ricorrente;
l'una, di condanna del coimputato, separatamente giudicato, per gli stessi fatti, in cui si dava atto del concorso con l'odierno ricorrente;
l'altra, di condanna dei due coimputati per fatti diversi ma commessi in concorso tra loro. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. La TE territoriale, ponendo a base dell'affermazione dì responsabilità del ricorrente il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa TE (Sez. 5, n. n. 12920 del 13/2/2020, Rv. 279070), secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua 2 attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. 1.2 Deve precisarsi che correttamente la TE territoriale ha affermato che, nel ribaltare la decisione di assoluzione, non era necessario rinnovare la prova dichiarativa. La TE di cassazione (S.U., n. 27620 del 28.4.2016, Dasgupta, Rv. 267487) ha chiarito come la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CDU, implichi che il giudice d'appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del Pubblico ministero, cha adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale e a risentire, quindi, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (TE DU AN c. AV del 05/11/2011; LA c. Romania del 05/03/2013 e RA c. Romania del 09/04/2013; EF c. Italia del 29/06/2017). I principi indicati sono stati integrati da arresti più recenti, avendo avuto la stessa TE modo di ribadirli, in relazione anche al giudizio abbreviato non condizionato (S.U. n. 18620 del 19/1/2017, Patalano), e sono stati cristallizzati nell'interpolazione dell'art. 603 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 comma 58 della legge 23/6/2017 n. 103, che, inserendo il comma 3 bis, ha previsto - nel caso di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento - l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per motivi attinenti alla "valutazione" della prova dichiarativa. In questo quadro si è anche precisato (Sez. 4, n. 49159 del 18/7/2017, Rv. 271518) che non è necessario rinnovare l'esame della fonte allorquando il contenuto dichiarativo resti immutato e il giudice di primo grado abbia operato un mero travisamento del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cd. errore revocatorio. Si tratta dei casi tipici in cui la lettura della prova è affetta da un 3 errore per omissione, invenzione o falsificazione. Qui non v'è equivoco sul significato, né falsa rappresentazione di esso e, quindi, non nasce l'esigenza di disporre una rinnovazione istruttoria, poiché non si tratta di protendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione. Esso, piuttosto, resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo. Nel solco di siffatti principi può allora affermarsi che l'esigenza di rinnovazione non nasce nemmeno allorquando, come avvenuto nel caso in esame, l'esito assolutorio del primo giudice si fondi su un errore di diritto, concernente la valutazione della prova dichiarativa. In tal caso, infatti, il contenuto dichiarativo e l'attendibilità della fonte non risultano posti in dubbio dalla decisione. Ciò che viene in rilievo è la corretta o meno interpretazione delle norme, che, nel caso in scrutinio, si risolve nella possibilità di porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità le sole dichiarazioni della persona offesa. Regola, questa, che il primo giudice aveva obliterato, avendo ritenuto che, al di là del riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, la Pubblica accusa non aveva offerto elementi di prova idonei a sostenere il giudizio di condanna. Imporre in tale ipotesi una rinnovazione significherebbe duplicare un'attività istruttoria non necessaria, poiché non risulterebbe affatto in discussione l'esigenza di rivalutare la prova dichiarativa nel suo contenuto e per ciò che riguarda l'attendibilità del dichiarante. Ciò che diverge, in tal caso, è la valutazione della prova alla luce dei criteri ermeneutici che devono guidare il giudicante e che sono identici sia per il giudice di primo grado che per quello di secondo grado. Ragionando diversamente, si finirebbe per dare avvio al dispiegarsi di attività processuali che, oltre a determinare l'usura delle fonti orali, attraverso un riesame non necessario, risulterebbero contrarie al principio di ragionevole durata. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (TE cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 17 novembre 202 Il Consigliere estensore Il Prsidnte US NA RO IL Mir vadoro , -
Udita nell'udienza del 17 novembre 2020 la relazione fatta dal Consigliere US NA RO IL;
Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 settembre 2018 la TE d'appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione, emessa il 20 maggio 2014 dal Tribunale di Alessandria, ha condannato FA RI alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e truffa in concorso con OR AR US. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FA RI, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la TE territoriale affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un'erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado e delle sentenze prodotte in udienza dal Procuratore generale. In particolare, la TE Penale Sent. Sez. 2 Num. 5045 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 17/11/2020 d'appello avrebbe trascurato di considerare che il riconoscimento dell'imputato, pur fondato sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa, era l'unica prova a carico ed avrebbe valorizzato le due sentenze prodotte dalla Pubblica accusa, pur essendo, l'una, relativa agli stessi fatti ma pronunciata nei confronti del coimputato OR (separatamente giudicato), non idonea a provare la responsabilità del ricorrente e pur concernendo, l'altra, fatti diversi, quand'anche commessi in concorso tra l'imputato e OR AR US. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa TE, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II Giudice di prime cure, pur non avendo ritenuto inattendibile la persona offesa, aveva affermato che nessun elemento di prova utilizzabile, oltre all'individuazione fotografica, era stato portato dall'accusa a sostegno del concorso tra i due imputati ed era così pervenuto all'assoluzione del ricorrente. La TE d'appello, dopo aver precisato che i fatti erano in larga misura incontroversi e .che il punto dibattuto era la soia identificazione degli autori degli illeciti, ha evidenziato che la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato, vìsionando un album fotografico sottopostale dagli inquirenti. La medesima TE ha rimarcato che dai verbali acquisiti emergeva la correttezza dello svolgimento dell'individuazione, effettuata dalla persona offesa con assoluta certezza in riferimento ad entrambi i coimputati. Il teste, inoltre, anche in sede dibattimentale aveva nuovamente riconosciuto in Fano Cristoforo l'autore della prima parte della condotta delittuosa. "A ciò, già di per sé solo sufficiente a ritenere la colpevolezza dell'imputato", si aggiungevano, secondo il Collegio del merito, ulteriori elementi, vale a dire le due sentenze, evocate dallo stesso ricorrente;
l'una, di condanna del coimputato, separatamente giudicato, per gli stessi fatti, in cui si dava atto del concorso con l'odierno ricorrente;
l'altra, di condanna dei due coimputati per fatti diversi ma commessi in concorso tra loro. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. La TE territoriale, ponendo a base dell'affermazione dì responsabilità del ricorrente il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa TE (Sez. 5, n. n. 12920 del 13/2/2020, Rv. 279070), secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua 2 attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. 1.2 Deve precisarsi che correttamente la TE territoriale ha affermato che, nel ribaltare la decisione di assoluzione, non era necessario rinnovare la prova dichiarativa. La TE di cassazione (S.U., n. 27620 del 28.4.2016, Dasgupta, Rv. 267487) ha chiarito come la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CDU, implichi che il giudice d'appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del Pubblico ministero, cha adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale e a risentire, quindi, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (TE DU AN c. AV del 05/11/2011; LA c. Romania del 05/03/2013 e RA c. Romania del 09/04/2013; EF c. Italia del 29/06/2017). I principi indicati sono stati integrati da arresti più recenti, avendo avuto la stessa TE modo di ribadirli, in relazione anche al giudizio abbreviato non condizionato (S.U. n. 18620 del 19/1/2017, Patalano), e sono stati cristallizzati nell'interpolazione dell'art. 603 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 comma 58 della legge 23/6/2017 n. 103, che, inserendo il comma 3 bis, ha previsto - nel caso di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento - l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per motivi attinenti alla "valutazione" della prova dichiarativa. In questo quadro si è anche precisato (Sez. 4, n. 49159 del 18/7/2017, Rv. 271518) che non è necessario rinnovare l'esame della fonte allorquando il contenuto dichiarativo resti immutato e il giudice di primo grado abbia operato un mero travisamento del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cd. errore revocatorio. Si tratta dei casi tipici in cui la lettura della prova è affetta da un 3 errore per omissione, invenzione o falsificazione. Qui non v'è equivoco sul significato, né falsa rappresentazione di esso e, quindi, non nasce l'esigenza di disporre una rinnovazione istruttoria, poiché non si tratta di protendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione. Esso, piuttosto, resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo. Nel solco di siffatti principi può allora affermarsi che l'esigenza di rinnovazione non nasce nemmeno allorquando, come avvenuto nel caso in esame, l'esito assolutorio del primo giudice si fondi su un errore di diritto, concernente la valutazione della prova dichiarativa. In tal caso, infatti, il contenuto dichiarativo e l'attendibilità della fonte non risultano posti in dubbio dalla decisione. Ciò che viene in rilievo è la corretta o meno interpretazione delle norme, che, nel caso in scrutinio, si risolve nella possibilità di porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità le sole dichiarazioni della persona offesa. Regola, questa, che il primo giudice aveva obliterato, avendo ritenuto che, al di là del riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, la Pubblica accusa non aveva offerto elementi di prova idonei a sostenere il giudizio di condanna. Imporre in tale ipotesi una rinnovazione significherebbe duplicare un'attività istruttoria non necessaria, poiché non risulterebbe affatto in discussione l'esigenza di rivalutare la prova dichiarativa nel suo contenuto e per ciò che riguarda l'attendibilità del dichiarante. Ciò che diverge, in tal caso, è la valutazione della prova alla luce dei criteri ermeneutici che devono guidare il giudicante e che sono identici sia per il giudice di primo grado che per quello di secondo grado. Ragionando diversamente, si finirebbe per dare avvio al dispiegarsi di attività processuali che, oltre a determinare l'usura delle fonti orali, attraverso un riesame non necessario, risulterebbero contrarie al principio di ragionevole durata. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (TE cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 17 novembre 202 Il Consigliere estensore Il Prsidnte US NA RO IL Mir vadoro , -