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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 179/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Bambina Parte_1 C.F._1
Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Liberatore, presso il cui studio in S. Croce di Magliano (CB), alla P.za Marconi n. 6, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 11.02.2024, il Presidente del collegio, preso atto del raggiunto accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e, quindi, al tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario in FR (FG) il 11.08.1997 con trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di FR al N. 195, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1997; che dalla loro unione sono nati due figli, (26 anni) e Per_1
(21 anni); che questo Tribunale con Decreto n. 3821/2019 del 19.09.2019 (NRG 768/2019) ha Per_2
omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi coniugi non si sono più riconciliati;
che la , all'epoca della separazione consensuale CP_1
priva di occupazione e di adeguati redditi propri, attualmente risulta svolgere attività lavorativa presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice di servizi;
che il figlio terminato il proprio percorso di studio, conseguendo il diploma presso l'Istituto Per_1
nautico, ha scelto di imbarcarsi su natanti da diporto per il periodo estivo e, quindi, deve considerarsi oramai economicamente indipendente senza più diritto al mantenimento genitoriale -, ha chiesto a questo Tribunale di revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie e del figlio, per gli intervenuti mutamenti descritti;
di pronunciare, con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
di rigettare la domanda di assegno divorzile, eventualmente ex adverso avanzata, per difetto dei presupposti di legge;
di adottare ogni altro più utile provvedimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sulla Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della IA , per l'importo pari ad € 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese del canone di Per_2
locazione, utenze ed iscrizione universitaria ed eventuali altre spese straordinarie da corrispondere alla resistente ovvero altra somma ritenuta equa. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento in favore di ella resistente e del figlio si è rimessa alla decisione del Tribunale. Nel merito, la Per_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 contratto dalle parti;
di porre, a carico del l'obbligo di versare in suo favore un assegno Pt_1
pagina 2 di 5 divorzile pari ad € 150,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, ovvero altra somma ritenuta congrua;
di porre, sempre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in Pt_1 favore della IA pari ad € 500,00 mensili, da corrispondere alla entro il giorno 10 Per_2 CP_1
di ogni mese, oltre al 60% delle spese del canone di locazione e utenze e iscrizione universitaria ed eventuali altre spese straordinarie sino a quando la predetta IA non diverrà autonoma economicamente;
infine, di confermare per il resto quanto disposto in sede di separazione consensuale, disponendo, in particolare, che la casa coniugale sita in Termoli, di proprietà comune tra le parti, venga attribuita alla che vi vivrà unitamente ai figli e sino a quando entrambi CP_1 Per_2 Per_1
non saranno economicamente autosufficienti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 29.05.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore, preso preliminarmente atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne della coppia ha revocato l'obbligo di versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento. Per_1
Chiesto dalle parti un rinvio per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo tra le stesse, la causa
è stata rimandata all'udienza del 26.06.2024. In quella sede, la resistente ha dichiarato la propria disponibilità a trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto a una serie di condizioni, che, tuttavia, non sono state accettate dal ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa udienza, con ordinanza del 09.08.2024 il
Presidente del collegio, considerata la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, ha tuttavia ritenuto di sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da contenzioso a congiunto;
versamento, da parte del , Pt_1 della somma di €. 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la IA , con ripartizione Per_2
tra le parti delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economia CP_1
da parte della IA;
conferma delle pattuizioni di cui al punto 11 del ricorso per separazione Per_2 consensuale datato 6 giugno 2019; spese compensate”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza fissata per il 10.12.2024, la ha dichiarato di CP_1
accettare la suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo tuttavia che fosse specificato espressamente, al fine di evitare possibili conflitti tra le parti, che per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Larino (prot. n. 1365 del 31/5/2018).
Dal canto suo, il nelle proprie note sostitutive dell'udienza, ha dichiarato di accettare la Pt_1
proposta conciliativa, ma, diversamente da quanto disposto con la stessa, ha chiesto che il versamento pagina 3 di 5 della somma dovuta a titolo di mantenimento della IA , venga versato direttamente in favore Per_2 di quest'ultima.
Il Presidente del collegio, con successiva ordinanza, preso atto del fatto che con tale richiesta del non poteva ritenersi raggiunto un accordo, a meno che la stessa non avesse Pt_1 CP_1 acconsentito a questa modalità di pagamento, ha rimesso la causa in istruttoria e fissato l'udienza del
11.02.2025.
Nelle proprie note sostitutive dell'udienza, depositate il 22.01.2025, la ha dichiarato di CP_1
accettare la proposta anche come parzialmente modificata dal insistendo però affinchè il Pt_1
Tribunale specifichi quanto già richiesto in merito alle spese straordinarie.
All'udienza del 11.02.2024, il Presidente del collegio preso atto del raggiunto accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e, quindi, al tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
Premesso che:
questo Tribunale con Decreto n. 3821/2019 del 19.09.2019 (NRG 768/2019) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 14.02.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
11.08.1997 a FR (FG) tra , nato a [...] il Parte_1
27.06.1971, e , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di FR al N. 195, Parte II, Serie A del
Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1997;
2) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, specificando che per spese straordinarie (occorrenti per la IA
) si intendono quelle indicate nel Protocollo sottoscritto d'intesa con il Foro di Larino;
Per_2
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di conIGlio, il 11.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 179/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Bambina Parte_1 C.F._1
Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Liberatore, presso il cui studio in S. Croce di Magliano (CB), alla P.za Marconi n. 6, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 11.02.2024, il Presidente del collegio, preso atto del raggiunto accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e, quindi, al tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario in FR (FG) il 11.08.1997 con trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di FR al N. 195, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1997; che dalla loro unione sono nati due figli, (26 anni) e Per_1
(21 anni); che questo Tribunale con Decreto n. 3821/2019 del 19.09.2019 (NRG 768/2019) ha Per_2
omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi coniugi non si sono più riconciliati;
che la , all'epoca della separazione consensuale CP_1
priva di occupazione e di adeguati redditi propri, attualmente risulta svolgere attività lavorativa presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice di servizi;
che il figlio terminato il proprio percorso di studio, conseguendo il diploma presso l'Istituto Per_1
nautico, ha scelto di imbarcarsi su natanti da diporto per il periodo estivo e, quindi, deve considerarsi oramai economicamente indipendente senza più diritto al mantenimento genitoriale -, ha chiesto a questo Tribunale di revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie e del figlio, per gli intervenuti mutamenti descritti;
di pronunciare, con sentenza parziale non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
di rigettare la domanda di assegno divorzile, eventualmente ex adverso avanzata, per difetto dei presupposti di legge;
di adottare ogni altro più utile provvedimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sulla Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale, in via provvisoria ed urgente, di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della IA , per l'importo pari ad € 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese del canone di Per_2
locazione, utenze ed iscrizione universitaria ed eventuali altre spese straordinarie da corrispondere alla resistente ovvero altra somma ritenuta equa. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento in favore di ella resistente e del figlio si è rimessa alla decisione del Tribunale. Nel merito, la Per_1
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 contratto dalle parti;
di porre, a carico del l'obbligo di versare in suo favore un assegno Pt_1
pagina 2 di 5 divorzile pari ad € 150,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, ovvero altra somma ritenuta congrua;
di porre, sempre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in Pt_1 favore della IA pari ad € 500,00 mensili, da corrispondere alla entro il giorno 10 Per_2 CP_1
di ogni mese, oltre al 60% delle spese del canone di locazione e utenze e iscrizione universitaria ed eventuali altre spese straordinarie sino a quando la predetta IA non diverrà autonoma economicamente;
infine, di confermare per il resto quanto disposto in sede di separazione consensuale, disponendo, in particolare, che la casa coniugale sita in Termoli, di proprietà comune tra le parti, venga attribuita alla che vi vivrà unitamente ai figli e sino a quando entrambi CP_1 Per_2 Per_1
non saranno economicamente autosufficienti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 29.05.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore, preso preliminarmente atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne della coppia ha revocato l'obbligo di versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento. Per_1
Chiesto dalle parti un rinvio per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo tra le stesse, la causa
è stata rimandata all'udienza del 26.06.2024. In quella sede, la resistente ha dichiarato la propria disponibilità a trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto a una serie di condizioni, che, tuttavia, non sono state accettate dal ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa udienza, con ordinanza del 09.08.2024 il
Presidente del collegio, considerata la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, ha tuttavia ritenuto di sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da contenzioso a congiunto;
versamento, da parte del , Pt_1 della somma di €. 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per la IA , con ripartizione Per_2
tra le parti delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economia CP_1
da parte della IA;
conferma delle pattuizioni di cui al punto 11 del ricorso per separazione Per_2 consensuale datato 6 giugno 2019; spese compensate”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza fissata per il 10.12.2024, la ha dichiarato di CP_1
accettare la suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo tuttavia che fosse specificato espressamente, al fine di evitare possibili conflitti tra le parti, che per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Larino (prot. n. 1365 del 31/5/2018).
Dal canto suo, il nelle proprie note sostitutive dell'udienza, ha dichiarato di accettare la Pt_1
proposta conciliativa, ma, diversamente da quanto disposto con la stessa, ha chiesto che il versamento pagina 3 di 5 della somma dovuta a titolo di mantenimento della IA , venga versato direttamente in favore Per_2 di quest'ultima.
Il Presidente del collegio, con successiva ordinanza, preso atto del fatto che con tale richiesta del non poteva ritenersi raggiunto un accordo, a meno che la stessa non avesse Pt_1 CP_1 acconsentito a questa modalità di pagamento, ha rimesso la causa in istruttoria e fissato l'udienza del
11.02.2025.
Nelle proprie note sostitutive dell'udienza, depositate il 22.01.2025, la ha dichiarato di CP_1
accettare la proposta anche come parzialmente modificata dal insistendo però affinchè il Pt_1
Tribunale specifichi quanto già richiesto in merito alle spese straordinarie.
All'udienza del 11.02.2024, il Presidente del collegio preso atto del raggiunto accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 14.02.2025 ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e, quindi, al tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
Premesso che:
questo Tribunale con Decreto n. 3821/2019 del 19.09.2019 (NRG 768/2019) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 14.02.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
11.08.1997 a FR (FG) tra , nato a [...] il Parte_1
27.06.1971, e , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di FR al N. 195, Parte II, Serie A del
Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1997;
2) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, specificando che per spese straordinarie (occorrenti per la IA
) si intendono quelle indicate nel Protocollo sottoscritto d'intesa con il Foro di Larino;
Per_2
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di conIGlio, il 11.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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