Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 997
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio della soccombenza

    La Corte rileva che il giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso annullando l'atto impugnato, ma ha disposto la compensazione delle spese motivandola con la sola asserita "novità della questione trattata". Tale motivazione non è conforme alla giurisprudenza che richiede specifiche ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese in caso di soccombenza totale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 997
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 997
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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