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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. nr. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I° sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Rosaria Leonello Giudice
Flavio Tovani Giudice rel. est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2044/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato a Menia, in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Flavia Ponzani, presso la quale ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
:
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore – con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
- resistente costituita –
Con l'intervento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.08.2024, , nato a [...], in Parte_1
Egitto, il 25.02.2003, ha impugnato il provvedimento n. Cat. A12/2024 Imm/IV˚Sez. (nr. 49) del
06.07.2024, emesso dalla Questura di e notificatogli brevi manu il 19.07.2024, con Controparte_1 il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
“annullare e per l'effetto revocare il CAT.A12/2024/UFF.IMMIGRAZIONE-4°SEZIONE.49 reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso CP_1 CP_1 di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 19/07/2024; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI”.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con provvedimento del 12.09.2024 ha accolto l'istanza di sospensione, considerando che “sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa”.
In data 19.02.2025, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento questorile impugnato. Sul punto, giova ricordare che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo, non costituiscono oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso, tenuto conto che il richiedente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso.
Orbene, le ragioni poste a fondamento della domanda dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 2 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri
3 di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Tale previsione non fa altro che attuare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 29459/19, che per l'appunto hanno evidenziato l'importanza di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione che vive il richiedente in Italia e quella cui andrebbe incontro nel proprio Paese d'origine.
L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1,
e nello specifico il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI, il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI.
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che. attraverso l'art. 5, comma 6, TU – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TU 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile.
Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno
4 a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TU, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica il richiedente dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia2 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce dunque in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self-executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata proposta la richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (28.04.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
L'odierno ricorrente ha, infatti, prospettato e provato una situazione di integrazione economica, documentata, in ultimo, dalla produzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come
“manovale edile”, stipulato con la ditta “DREAMS SRL” in Brescia (cfr. comunicazione di assunzione Unilav del 18.02.2025), con la quale aveva instaurato un precedente rapporto di lavoro già nel 2024
(cfr. comunicazione Unilav del 18.12.2024 e busta paga gennaio 2025).
Dalle allegazioni di parte emerge, viepiù, che il ricorrente dal 2022 ha sempre lavorato con diverse mansioni (operaio qualificato-settore metalmeccanica, manovale edile) a dimostrazione della sua volontà di inserirsi nel tessuto economico produttivo nazionale, adattandosi al mercato lavorativo e alle varie opportunità del territorio (cfr. documentazione in atti: comunicazioni di assunzione con la ditta ”; buste paga 2024). Parte_2 Altresì, va rilevato che grazie al lavoro svolto in Italia, invia periodicamente delle somme Pt_1 di danaro alla sua famiglia, in Egitto, comprovate dalle ricevute di money transfer, pari a 972 euro ciascuna (cfr. le copie dei versamenti in atti).
Ancora, deve evidenziarsi la circostanza per cui l'istante risiede in Italia da oltre 4 anni, fattore questo meritevole di valorizzazione in quanto indicativo della recisione da parte del ricorrente di qualsivoglia legame con il suo Paese d'origine, a cagione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua partenza.
Alla luce della normativa vigente, come modificata dal c.d. Decreto Cutro, e considerata sia la situazione del Paese di origine del ricorrente, sia il suo comprovato radicamento nel territorio ospitante, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale risulterebbe lesivo del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Per tutte queste ragioni, dunque, il ricorso merita l'accoglimento.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la Parte_1 protezione speciale ai sensi degli artt. 5, c. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria il 25/02/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28162.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I° sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Rosaria Leonello Giudice
Flavio Tovani Giudice rel. est.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2044/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato a Menia, in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Flavia Ponzani, presso la quale ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
:
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore – con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
- resistente costituita –
Con l'intervento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.08.2024, , nato a [...], in Parte_1
Egitto, il 25.02.2003, ha impugnato il provvedimento n. Cat. A12/2024 Imm/IV˚Sez. (nr. 49) del
06.07.2024, emesso dalla Questura di e notificatogli brevi manu il 19.07.2024, con Controparte_1 il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
“annullare e per l'effetto revocare il CAT.A12/2024/UFF.IMMIGRAZIONE-4°SEZIONE.49 reso dalla Questura di , con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso CP_1 CP_1 di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 19/07/2024; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, ricorrendo, per tutte le ragioni di cui alla premessa in fatto e diritto, i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI, nonché art. 5, comma 6 TUI”.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con provvedimento del 12.09.2024 ha accolto l'istanza di sospensione, considerando che “sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa”.
In data 19.02.2025, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 20.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento questorile impugnato. Sul punto, giova ricordare che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo, non costituiscono oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso, tenuto conto che il richiedente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso.
Orbene, le ragioni poste a fondamento della domanda dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 2 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri
3 di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Tale previsione non fa altro che attuare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 29459/19, che per l'appunto hanno evidenziato l'importanza di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione che vive il richiedente in Italia e quella cui andrebbe incontro nel proprio Paese d'origine.
L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1,
e nello specifico il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI, il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI.
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che. attraverso l'art. 5, comma 6, TU – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TU 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile.
Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno
4 a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TU, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica il richiedente dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia2 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce dunque in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self-executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata proposta la richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (28.04.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
L'odierno ricorrente ha, infatti, prospettato e provato una situazione di integrazione economica, documentata, in ultimo, dalla produzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come
“manovale edile”, stipulato con la ditta “DREAMS SRL” in Brescia (cfr. comunicazione di assunzione Unilav del 18.02.2025), con la quale aveva instaurato un precedente rapporto di lavoro già nel 2024
(cfr. comunicazione Unilav del 18.12.2024 e busta paga gennaio 2025).
Dalle allegazioni di parte emerge, viepiù, che il ricorrente dal 2022 ha sempre lavorato con diverse mansioni (operaio qualificato-settore metalmeccanica, manovale edile) a dimostrazione della sua volontà di inserirsi nel tessuto economico produttivo nazionale, adattandosi al mercato lavorativo e alle varie opportunità del territorio (cfr. documentazione in atti: comunicazioni di assunzione con la ditta ”; buste paga 2024). Parte_2 Altresì, va rilevato che grazie al lavoro svolto in Italia, invia periodicamente delle somme Pt_1 di danaro alla sua famiglia, in Egitto, comprovate dalle ricevute di money transfer, pari a 972 euro ciascuna (cfr. le copie dei versamenti in atti).
Ancora, deve evidenziarsi la circostanza per cui l'istante risiede in Italia da oltre 4 anni, fattore questo meritevole di valorizzazione in quanto indicativo della recisione da parte del ricorrente di qualsivoglia legame con il suo Paese d'origine, a cagione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua partenza.
Alla luce della normativa vigente, come modificata dal c.d. Decreto Cutro, e considerata sia la situazione del Paese di origine del ricorrente, sia il suo comprovato radicamento nel territorio ospitante, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale risulterebbe lesivo del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Per tutte queste ragioni, dunque, il ricorso merita l'accoglimento.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la Parte_1 protezione speciale ai sensi degli artt. 5, c. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria il 25/02/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28162.
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