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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 972/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] in [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. Avv. MAMMANA ALESSANDRO C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
c.f. Avv. MAMMANA ALESSANDRO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
22.5.2024 a margine del decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e in data 22.10.2024 a margine della sentenza di separazione
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine dell'11 marzo 2025:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 15.5.2024, premettendo di aver contratto in data
27.8.2008 in Latisana (UD) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 15 parte I anno 2008) e di non aver avuto figli, hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 148/2024 (passata in giudicato l'1.3.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 2.8.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni.
Il Collegio, con ordinanza in data 28.3.2025 ha assegnato nuovo termine per il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, ed all'esito del disposto adempimento, la causa, previa acquisizione del
2 visto obbligatorio del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del
Collegio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Controparte_1
, contratto in Latisana (UD) il 27.8.2008 (atto trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 15 parte I anno 2008).
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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