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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 20/1/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 11110/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Martellotta Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/9/2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
19/3/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal 3/5/2022, in proprio favore - adiva il Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire i ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi a decorrere dal 3/5/2022, con condanna dell' resistente al pagamento del trattamento economico accertato, oltre interessi CP_2
e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70 in data 28/3/2024 e successivo sollecito del 22/7/2024, l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1
prestazione in favore del ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il pagamento di CP_1
quanto spettante al ricorrente, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Disposto un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire al ricorrente di effettuare le dovute verifiche, all'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' CP_2 CP_2
provveduto a liquidare la prima rata della prestazione richiesta in data 9/10/2024 e i ratei arretrati in data 2/12/2024.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte dell' (cfr. comunicazione di liquidazione del 9/10/2024 all. Controparte_3
memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 13/1/2025 e note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 4 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto, con comunicazione datata 9/10/2024
(cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria); tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (12/9/2024) nonché alla notifica dello stesso (27/9/2024) (cfr. allegati note).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
9/10/2024 ed in data 2/12/2024 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (12/9/2024) e la notifica dello stesso (27/9/2024); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1
in data 12/9/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 20/1/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 11110/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Martellotta Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/9/2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
19/3/2024, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal 3/5/2022, in proprio favore - adiva il Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire i ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi a decorrere dal 3/5/2022, con condanna dell' resistente al pagamento del trattamento economico accertato, oltre interessi CP_2
e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70 in data 28/3/2024 e successivo sollecito del 22/7/2024, l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1
prestazione in favore del ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il pagamento di CP_1
quanto spettante al ricorrente, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Disposto un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire al ricorrente di effettuare le dovute verifiche, all'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' CP_2 CP_2
provveduto a liquidare la prima rata della prestazione richiesta in data 9/10/2024 e i ratei arretrati in data 2/12/2024.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte dell' (cfr. comunicazione di liquidazione del 9/10/2024 all. Controparte_3
memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 13/1/2025 e note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di
Pag. 2 di 4 disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto, con comunicazione datata 9/10/2024
(cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria); tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (12/9/2024) nonché alla notifica dello stesso (27/9/2024) (cfr. allegati note).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
9/10/2024 ed in data 2/12/2024 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (12/9/2024) e la notifica dello stesso (27/9/2024); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1
in data 12/9/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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