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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 302/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 17/01/2025 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. ROSA ANDREA
- ricorrente -
nei confronti di
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. AZZALINI GIORGIO
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
Avente per oggetto: divorzio -cessazione effetti civili
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 25.4.2025 sulle seguenti
Conclusioni dei ricorrenti: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 il ricorrente ha esposto:
a) di aver contratto matrimonio in data 10.6.1999 con Controparte_1
1 b) che dalla loro unione nascevano i figli (il 26.7.2006) e (il 17.12.2009); Per_1 Per_2
c) che la separazione tra le parti veniva pronunciata con decreto di omologa n. cron. 6983/2022 dell'intestato Tribunale, emesso il 28.4.2022 a definizione del procedimento R.G. 4582/2019;
d) essersi nel frattempo protratta ininterrottamente la separazione tra le parti;
e) non poter essere mantenuta o ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ha chiesto, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
Alla prima udienza di comparizione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso concordemente sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., ha trattenuto la causa in decisione sulla questione dello status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ricorrente ha dedotto il protrarsi ininterrotto della separazione e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A tale domanda la resistente ha aderito.
Ricorrono pertanto i presupposti per addivenire a una pronuncia di divorzio.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle questioni economiche, non risultando la causa istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 302/2025:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (n. a Parte_1
Valdobbiadene (TV), il 26/09/1968) e (n. a Valdobbiadene (TV), il Controparte_1
16/12/1968), che hanno contratto matrimonio il 10/06/1999, atto trascritto al n. 16, parte II,
Serie A, anno 1999, Uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VALDOBBIADENE (TV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdobbiadene (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
2 − Spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 29/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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