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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1724/2018 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1724/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
28.03.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittoria Fumarola e
LE ME, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo alla Via Torino n. 25, in Villa d'Agri Frazione di RS EV (PZ);
ATTORE
E
, residente in [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 28.03.2025 i difensori dell'attrice hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(d'ora in avanti citava in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 6.010,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo, per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con condanna al pagamento delle spese di lite.
A supporto della pretesa ha dedotto:
- che legale rappresentante della società nel mese Parte_1 Parte_1 di giugno 2015, aveva richiesto alla banca filiale di Potenza, l'emissione di un CP_2
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 1 assegno circolare, dell'importo di euro 6.010,00, intestato a Equitalia Sud S.p.a., con addebito sul conto corrente n. 401323650 intestato all'attrice;
- che la banca, in data 04.06.2015, provvedeva all'emissione dell'assegno circolare n.
7319895689-2 per l'importo richiesto;
- che l'assegno circolare veniva consegnato dal a , Parte_1 Testimone_1 consulente tributario e fiscale della società “al fine di provvedere al Parte_1 pagamento di alcune cartelle esattori” dell' (già Controparte_3
Equitalia Sud S.p.a.) emesse a carico del primo;
- che, nei mesi successivi alla consegna dell'assegno, le richieste di ottenere ricevuta del pagamento effettuato non venivano riscontrate dal consulente fiscale;
- che, nel mese di marzo 2016, si recava personalmente presso la sede Parte_1 di Potenza dell'ente incaricato alla riscossione al fine di richiedere un estratto di ruolo inerente la propria posizione debitoria, e “che in tale occasione chiedeva all'impiegato di verificare se nel mese di Giugno fosse stato versato l'assegno circolare n. 7319895689-2”, venendo a conoscenza del fatto che alcun assegno era stato versato a copertura della sua posizione debitoria;
- che, pertanto, si recava presso la filiale di Potenza che aveva emesso l'assegno CP_2 circolare ove verificava che esso era stato effettivamente posto all'incasso;
-che, all'esito di una serie di missive intercorse con l' , Controparte_3 apprendeva che in data 13.07.2015 l'assegno circolare n. 7319895689-2 era stato trattato dallo sportello di Potenza e che detta operazione era stata eseguita, da
[...]
collaboratrice del proprio consulente tributario e fiscale, munita di delega del Per_1 contribuente, per pagare le cartelle esattoriali di altra persona;
- che, pertanto, provvedeva a sporgere denuncia-querela nei riguardi di Testimone_1
;
[...]
- che, dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Potenza, apprendeva che l'assegno circolare n. 7319895689-2 veniva utilizzato per il pagamento delle cartelle esattoriali emesse a nome di CP_1
- che, con raccomandata del 26.01.2018 a firma dell'avv. Fumarola Vittoria, richiedeva al convenuto la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi maturati, ma che alcun riscontro seguiva a detta nota.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio per cui, CP_1 all'udienza 28.01.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 2 La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
**********
§2. La domanda proposta dall'attrice va accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§2.1. Come noto, l'istituto giuridico dell'arricchimento senza causa trova fonte nell'art. 2041 del codice civile a tenore del quale chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'arricchimento entra a far parte del nostro ordinamento giuridico con la sua collocazione nel Codice civile del 1942 onde offrire ai privati un rimedio di carattere generale, allorché gli altri strumenti messi a disposizione dell'ordinamento non siano esperibili, relativamente agli spostamenti patrimoniali non sorretti da valida giustificazione causale (in aderenza al principio causalistico che sorregge l'intera disciplina codicistica e allo sfavore con cui il legislatore del Codice guardava alle attribuzioni patrimoniali prive di causa).
Nel caso di specie, sussiste il requisito della residualità (art. 2042 c.c.) non essendo ravvisabile altra azione astrattamente ipotizzabile, apprestata come rimedio specifico o concorrente dalla legge, che parte attrice avrebbe potuto, in concreto, esercitare nei confronti dell'arricchito per fronteggiare lo spostamento patrimoniale ingiustificato.
Dunque, sotto tale profilo l'azione è ammissibile.
§2.2. Ciò posto, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2041 cod. civ.,
è necessario che sussistano, contemporaneamente, l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, legati tra loro da un nesso di interdipendenza, entrambi privi di una valida giustificazione causale (cfr. Cass.
12700/2007, Cass. 8478/2003), oltre al requisito della sussidiarietà dell'azione, sancito dal successivo art. 2042 cod. civ.
Con particolare riferimento al requisito dell'assenza di giusta causa, la Suprema Corte ha osservato che si ha ingiustificato arricchimento se il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace
(Cass. I, n. 18099/2009; Cass. II, n. 3610/2001), quale strumento di concreta selezione degli interessi meritevoli di tutela attraverso l'azione di arricchimento.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 3 Pertanto, quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. VI, n. 12405/2020, Cass.
15423/2018, Cass. 14732/2018). Parimenti, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui (Cass. III, n. 6827/2021).
Orbene, l'attrice ha dedotto che l'assegno circolare numero 7319895689-2 veniva consegnato dal a titolare dello studio (Spera Parte_1 Testimone_1 commercialisti S.r.l.), cui la società attrice aveva affidato la consulenza in ambito fiscale e tributario, per il pagamento di vecchie pendenze maturate dal primo, personalmente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio da parte della società attrice risulta provato che l'assegno circolare consegnato allo veniva utilizzato in data 04.06.2015 Tes_1 presso gli uffici di Potenza dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle cartelle esattoriali intestate al convenuto [vedasi gli allegati c) e d) depositati con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dall'attrice].
Tale circostanza, in sede di escussione, è stata confermata, peraltro, dalla teste
[...] che ha dichiarato: “posso confermare che il dott. , mio Per_1 Testimone_1 datore di lavoro, mi consegnò l'assegno che mi viene mostrato e, precisamente era all'interno della pratica del sig. perché io provvedevo al pagamento di CP_1 cartelle esattoriali intestate al sig. nei confronti della Equitalia. Il giorno CP_1 stesso in cui mi fu passata la pratica con l'assegno, io provvidi a recarmi presso gli uffici di Equitalia in viale del Basento in Potenza per provvedere al pagamento delle cartelle.
Preciso che il sig. era cliente dello studio per cui il pagamento fu fatto per CP_1 conto di quest'ultimo. Preciso che l'assegno era circolare ed era intestato ad Equitalia
s.p.a.”.
Pertanto, devono ritenersi sicuramente provati tanto il depauperamento dell'attrice, che, di fatto, ha perso la provvista dell'assegno circolare n. 7319895689-2, in ragione del pagamento delle cartelle esattoriali emesse a nome del convenuto, quanto l'arricchimento di quest'ultimo, attesa l'estinzione del suo debito verso l'erario che ha, altresì, evitato il n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 4 prodursi di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli già prodotti sino alla data del suo pagamento.
Indiscusso è, infatti, che nel caso di specie sull'attrice non gravasse alcun obbligo giuridico di pagamento delle cartelle esattoriali a nome del convenuto, né nel corso dell'istruttoria testimoniale è emerso alcun fatto o titolo in forza del quale l'attrice avrebbe dovuto provvedere al loro pagamento.
Sussiste, dunque, un ingiustificato arricchimento in capo al convenuto, a fronte del corrispondente impoverimento della società attrice.
§2.3. Quanto alla misura dell'arricchimento, risultando provato il diretto beneficio patrimoniale conseguito dal sotto il profilo causale e soggettivo, nulla osta CP_1 alla condanna restitutoria dell'importo di euro 6.010,00, costituente provvista dell'assegno circolare n. 7319895689-2, a titolo di arricchimento senza causa.
Sulla somma predetta vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata, dall'epoca dell'indebito arricchimento (collocabile alla data in cui è intervenuto il pagamento delle somme portate dalle cartelle esattoriali a nome del convenuto, quale momento in cui la società attrice ha definitivamente perso la provvista all'assegno circolare n. 7319895689-
2.) fino alla presente decisione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo.
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare,
e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; conforme già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013).
Si perviene così alla somma da ingiustificato arricchimento di complessivi € 8.147,97, di cui € 1.298,16 per rivalutazione ed € 839,81 per interessi.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 5 §3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di questioni di particolare complessità e della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, ex art. 2041 cod. civ., avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 8.147,97, oltre interessi legali dalla data della decisione
[...]
e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.810,98, di cui
[...]
€ 2.540,00 per onorari e € 270,98 per spese, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Vittoria Fumarola e LE ME per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza lì, 21/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1724/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
28.03.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittoria Fumarola e
LE ME, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo alla Via Torino n. 25, in Villa d'Agri Frazione di RS EV (PZ);
ATTORE
E
, residente in [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 28.03.2025 i difensori dell'attrice hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(d'ora in avanti citava in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 6.010,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo, per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con condanna al pagamento delle spese di lite.
A supporto della pretesa ha dedotto:
- che legale rappresentante della società nel mese Parte_1 Parte_1 di giugno 2015, aveva richiesto alla banca filiale di Potenza, l'emissione di un CP_2
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 1 assegno circolare, dell'importo di euro 6.010,00, intestato a Equitalia Sud S.p.a., con addebito sul conto corrente n. 401323650 intestato all'attrice;
- che la banca, in data 04.06.2015, provvedeva all'emissione dell'assegno circolare n.
7319895689-2 per l'importo richiesto;
- che l'assegno circolare veniva consegnato dal a , Parte_1 Testimone_1 consulente tributario e fiscale della società “al fine di provvedere al Parte_1 pagamento di alcune cartelle esattori” dell' (già Controparte_3
Equitalia Sud S.p.a.) emesse a carico del primo;
- che, nei mesi successivi alla consegna dell'assegno, le richieste di ottenere ricevuta del pagamento effettuato non venivano riscontrate dal consulente fiscale;
- che, nel mese di marzo 2016, si recava personalmente presso la sede Parte_1 di Potenza dell'ente incaricato alla riscossione al fine di richiedere un estratto di ruolo inerente la propria posizione debitoria, e “che in tale occasione chiedeva all'impiegato di verificare se nel mese di Giugno fosse stato versato l'assegno circolare n. 7319895689-2”, venendo a conoscenza del fatto che alcun assegno era stato versato a copertura della sua posizione debitoria;
- che, pertanto, si recava presso la filiale di Potenza che aveva emesso l'assegno CP_2 circolare ove verificava che esso era stato effettivamente posto all'incasso;
-che, all'esito di una serie di missive intercorse con l' , Controparte_3 apprendeva che in data 13.07.2015 l'assegno circolare n. 7319895689-2 era stato trattato dallo sportello di Potenza e che detta operazione era stata eseguita, da
[...]
collaboratrice del proprio consulente tributario e fiscale, munita di delega del Per_1 contribuente, per pagare le cartelle esattoriali di altra persona;
- che, pertanto, provvedeva a sporgere denuncia-querela nei riguardi di Testimone_1
;
[...]
- che, dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Potenza, apprendeva che l'assegno circolare n. 7319895689-2 veniva utilizzato per il pagamento delle cartelle esattoriali emesse a nome di CP_1
- che, con raccomandata del 26.01.2018 a firma dell'avv. Fumarola Vittoria, richiedeva al convenuto la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi maturati, ma che alcun riscontro seguiva a detta nota.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio per cui, CP_1 all'udienza 28.01.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 2 La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
**********
§2. La domanda proposta dall'attrice va accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§2.1. Come noto, l'istituto giuridico dell'arricchimento senza causa trova fonte nell'art. 2041 del codice civile a tenore del quale chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'arricchimento entra a far parte del nostro ordinamento giuridico con la sua collocazione nel Codice civile del 1942 onde offrire ai privati un rimedio di carattere generale, allorché gli altri strumenti messi a disposizione dell'ordinamento non siano esperibili, relativamente agli spostamenti patrimoniali non sorretti da valida giustificazione causale (in aderenza al principio causalistico che sorregge l'intera disciplina codicistica e allo sfavore con cui il legislatore del Codice guardava alle attribuzioni patrimoniali prive di causa).
Nel caso di specie, sussiste il requisito della residualità (art. 2042 c.c.) non essendo ravvisabile altra azione astrattamente ipotizzabile, apprestata come rimedio specifico o concorrente dalla legge, che parte attrice avrebbe potuto, in concreto, esercitare nei confronti dell'arricchito per fronteggiare lo spostamento patrimoniale ingiustificato.
Dunque, sotto tale profilo l'azione è ammissibile.
§2.2. Ciò posto, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2041 cod. civ.,
è necessario che sussistano, contemporaneamente, l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, legati tra loro da un nesso di interdipendenza, entrambi privi di una valida giustificazione causale (cfr. Cass.
12700/2007, Cass. 8478/2003), oltre al requisito della sussidiarietà dell'azione, sancito dal successivo art. 2042 cod. civ.
Con particolare riferimento al requisito dell'assenza di giusta causa, la Suprema Corte ha osservato che si ha ingiustificato arricchimento se il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace
(Cass. I, n. 18099/2009; Cass. II, n. 3610/2001), quale strumento di concreta selezione degli interessi meritevoli di tutela attraverso l'azione di arricchimento.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 3 Pertanto, quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. VI, n. 12405/2020, Cass.
15423/2018, Cass. 14732/2018). Parimenti, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui (Cass. III, n. 6827/2021).
Orbene, l'attrice ha dedotto che l'assegno circolare numero 7319895689-2 veniva consegnato dal a titolare dello studio (Spera Parte_1 Testimone_1 commercialisti S.r.l.), cui la società attrice aveva affidato la consulenza in ambito fiscale e tributario, per il pagamento di vecchie pendenze maturate dal primo, personalmente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio da parte della società attrice risulta provato che l'assegno circolare consegnato allo veniva utilizzato in data 04.06.2015 Tes_1 presso gli uffici di Potenza dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle cartelle esattoriali intestate al convenuto [vedasi gli allegati c) e d) depositati con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dall'attrice].
Tale circostanza, in sede di escussione, è stata confermata, peraltro, dalla teste
[...] che ha dichiarato: “posso confermare che il dott. , mio Per_1 Testimone_1 datore di lavoro, mi consegnò l'assegno che mi viene mostrato e, precisamente era all'interno della pratica del sig. perché io provvedevo al pagamento di CP_1 cartelle esattoriali intestate al sig. nei confronti della Equitalia. Il giorno CP_1 stesso in cui mi fu passata la pratica con l'assegno, io provvidi a recarmi presso gli uffici di Equitalia in viale del Basento in Potenza per provvedere al pagamento delle cartelle.
Preciso che il sig. era cliente dello studio per cui il pagamento fu fatto per CP_1 conto di quest'ultimo. Preciso che l'assegno era circolare ed era intestato ad Equitalia
s.p.a.”.
Pertanto, devono ritenersi sicuramente provati tanto il depauperamento dell'attrice, che, di fatto, ha perso la provvista dell'assegno circolare n. 7319895689-2, in ragione del pagamento delle cartelle esattoriali emesse a nome del convenuto, quanto l'arricchimento di quest'ultimo, attesa l'estinzione del suo debito verso l'erario che ha, altresì, evitato il n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 4 prodursi di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli già prodotti sino alla data del suo pagamento.
Indiscusso è, infatti, che nel caso di specie sull'attrice non gravasse alcun obbligo giuridico di pagamento delle cartelle esattoriali a nome del convenuto, né nel corso dell'istruttoria testimoniale è emerso alcun fatto o titolo in forza del quale l'attrice avrebbe dovuto provvedere al loro pagamento.
Sussiste, dunque, un ingiustificato arricchimento in capo al convenuto, a fronte del corrispondente impoverimento della società attrice.
§2.3. Quanto alla misura dell'arricchimento, risultando provato il diretto beneficio patrimoniale conseguito dal sotto il profilo causale e soggettivo, nulla osta CP_1 alla condanna restitutoria dell'importo di euro 6.010,00, costituente provvista dell'assegno circolare n. 7319895689-2, a titolo di arricchimento senza causa.
Sulla somma predetta vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi in misura legale sulla somma annualmente rivalutata, dall'epoca dell'indebito arricchimento (collocabile alla data in cui è intervenuto il pagamento delle somme portate dalle cartelle esattoriali a nome del convenuto, quale momento in cui la società attrice ha definitivamente perso la provvista all'assegno circolare n. 7319895689-
2.) fino alla presente decisione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo.
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare,
e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. in termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; conforme già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013).
Si perviene così alla somma da ingiustificato arricchimento di complessivi € 8.147,97, di cui € 1.298,16 per rivalutazione ed € 839,81 per interessi.
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 5 §3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di questioni di particolare complessità e della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, ex art. 2041 cod. civ., avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 8.147,97, oltre interessi legali dalla data della decisione
[...]
e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.810,98, di cui
[...]
€ 2.540,00 per onorari e € 270,98 per spese, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Vittoria Fumarola e LE ME per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza lì, 21/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
n. 1724/2018 r.g.a.c. Pagina 6