Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
74/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo DI, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80655 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Malandrino
(c.f. [...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia ET (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Claudia Malandrino per il ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, con delega dell’avv. Flavia ET, per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 25 marzo 2025, il sig. XX chiedeva l’annullamento dei provvedimenti di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SPT n. 024-700202314612 di cui alle comunicazioni del 29 luglio 2024 e 28 agosto 2024 e In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 chiedeva di dichiarare l’irripetibilità degli stessi.
Rappresentava che con comunicazione del 29 luglio 2024 l’Inps gli aveva comunicato che la pensione ai superstiti cat. SPT n. 024-700202314612 era stata ricalcolata a decorrere dal 1° agosto 2014 per variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, stante l’eliminazione delle somme precedentemente corrisposte per integrazione al minimo della prestazione e stante il ricalcolo dei ratei per tredicesima mensilità e la rideterminazione delle trattenute ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. Da tale ricalcolo era derivato, fino al 31 agosto 2024, un debito di euro 11.232,78 lordi, pari a euro 7.760,25 netti (di cui 767,52 per l’anno 2014; 1.212.25 per l’anno 2015; 1.212,25 per l’anno 2016; 1.212,25 per l’anno 2017; 1.186,25 per l’anno 2018; 1.160,25 per l’anno 2019; 1.148,29 per l’anno 2020; 1.148,29 per l’anno 2021; 1.058,72 per l’anno 2022; 896,87 per l’anno 2023; 229,84 per l’anno 2024). Con successiva lettera del 28 agosto 2024 l’Inps aveva ribadito la sussistenza del predetto pagamento non dovuto, con richiesta di restituzione della somma di euro 7.760,25.
Il ricorrente riteneva i provvedimenti di indebito pensionistico illegittimi e meritevoli di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 annullamento, richiamando l’art. 52, l. n. 88/1989 e l’art. 206, d.p.r. n. 1092/1973. Sottolineava l’assenza di dolo o errore imputabile, evidenziando che i propri dati reddituali erano a conoscenza dell’Inps in quanto regolarmente comunicati attraverso la presentazione del mod. 730. IC inoltre l’applicazione dell’art. 13, l. n. 412/1991.
Concludeva chiedendo di dichiarare interamente irripetibile la somma di euro 7.760,25 netti (pari a 11.232,78 lordi). In subordine, chiedeva di dichiarare parzialmente irripetibile la somma richiesta solo in relazione alle annualità dal 2014 al 2022 (per il complessivo importo lordo di euro 10.106,07), per le quali l’Inps aveva richiesto in restituzione le somme ritenute indebite oltre il termine annuale stabilito dalla citata legge, decorrente dalla comunicazione dei redditi del pensionato. Chiedeva infine la condanna dell’Inps alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente recuperate.
2. Con memoria del 9 gennaio 2026 si costituiva in giudizio l’Inps.
Rappresentava che, esaminata la situazione del ricorrente, aveva ravvisato la decadenza dal recupero per l’indebito relativo agli anni dal 2014 al 2022, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 essendo stato il relativo provvedimento portato a conoscenza dell’interessato il 29 luglio 2024.
Dunque, con provvedimento oggetto di convalida del 14 luglio 2025, aveva proceduto ad abbandonare l'indebito mediante autotutela per il periodo dal 2014 al 2022, per un importo pari a euro 10.106,07 lordi, corrispondenti a euro 6.916,59 netti.
Confermava invece la fondatezza della richiesta per euro 843,66, relativi agli anni 2023 e 2024 per il superamento del limite reddituale previsto dalla disciplina vigente per l’erogazione del trattamento minimo con conseguente rideterminazione della quota incumulabile di cui all’art. 1, comma 41, l. n.
335/1995.
Evidenziava la correttezza e tempestività del recupero, richiamando l’art. 9, l. n. 428/1985 e l’art. 428, d.p.r. n. 429/1986. In base a tali disposizioni, infatti, l’Amministrazione dispone del termine di un anno dalla relativa lavorazione per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate e di un ulteriore anno per procedere al recupero di quanto pagato in eccedenza, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine.
Nessun affidamento poteva quindi essere riposto dal In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 beneficiario nel corso di tale arco temporale nella stabilizzazione del trattamento percepito, restando esclusa la rilevanza dell’elemento soggettivo della buona fede.
Chiedeva dunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'indebito relativo agli anni dal 2014 al 2022 per l’importo di euro 10.106,07 lordi, pari a euro 6.916,59 netti. Chiedeva invece il rigetto del ricorso e la conferma dell’esigibilità dell’importo dovuto per il periodo da gennaio 2023 ad agosto 2024, pari a euro 843,66 netti.
3. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, l’avv. Malandrino, preso atto del provvedimento dell’Inps di parziale annullamento in autotutela e richiamata la richiesta subordinata formulata nel ricorso, non ritenendo opportuno proseguire il giudizio per la somma residua, ha chiesto di dichiarare l’integrale cessata materia del contendere. Ha chiesto la condanna dell’Inps alle spese di lite, considerato che il parziale annullamento era intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
L’avv. Mangiapane ha ribadito le conclusioni in atti, dichiarando l’adesione alla richiesta di cessata materia del contendere, con compensazione delle In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 spese.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della ripetibilità dell’indebito di euro 11.232,78 lordi, pari a euro 7.760,25 netti, sulla pensione di reversibilità erogata al ricorrente per le annualità dal 2014 al 2024.
2. Nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento dell’Inps di parziale annullamento in autotutela per la richiesta di indebito relativa al periodo dal 2014 al 2022, per un importo di euro 10.106,07 lordi, corrispondenti a euro 6.916,59 netti, avendo riscontrato l’intervenuta decadenza dal recupero. È stata invece oggetto di conferma, con conseguente richiesta di parziale rigetto del ricorso, l’esigibilità dell’importo dovuto per il periodo da gennaio 2023 ad agosto 2024, per euro 1.126,71 lordi pari a euro 843,66 netti.
È altresì intervenuta la richiesta da parte del ricorrente di cessata materia del contendere con riferimento all’intera domanda, quindi sia per la parte della pretesa oggetto di annullamento in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 autotutela, sia per la parte oggetto di conferma da parte dell’Inps, a tal riguardo valorizzando la richiesta formulata in via subordinata nel ricorso.
L’Inps ha aderito a tale richiesta di cessata materia.
In conformità alla richiesta delle parti, deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. In considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
OL Lo DI
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 10:59:09 GMT+01:00