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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 170/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 170/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1989;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Taddei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento prole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto, dal 2017 al 2024, un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione, in data 18.12.2022 in Terni è nato il figlio , Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori;
- che l'abitazione familiare sita in Terni, Via Cesare Bazzani, n. 14 è di proprietà del padre mentre, a far data dal 01.08.2024, la madre ha trasferito il proprio domicilio in un appartamento sito in Terni, Largo Frankl n. 2;
- che la sig.ra è un medico di medicina generale, con reddito Parte_1
medio mensile di circa euro 6.000,00 mentre il sig. è un avvocato del Foro di Terni con CP_1
reddito medio mensile di circa euro 5.000,00; tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“I - L'AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà domicilio Per_1
presso entrambe le abitazioni del padre e della madre, essendo volontà di questi di adottare il cd.
Affidamento paritario o paritetico.
Proprio in virtù di questa scelta di affidamento – e nell'ottica di assicurare al figlio la Per_1
completa e piena attuazione del diritto alla bigenitorialità – la madre ed il padre hanno concordato il seguente:
PIANO GENITORIALE
1. Le parti stabiliscono concordemente, anche per il futuro, la facoltà della madre e del padre di vedere il figlio minore in ogni momento, previo accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici e le condizioni di salute del bambino;
2. In ogni caso, è intenzione dei genitori adoperarsi per garantire al figlio una piena e Per_1
continuativa bigenitorialità, compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute dello stesso. Pertanto, il bambino inizierà sin da subito, e sempre salvo diverso accordo, a dormire presso l'abitazione del papà e presso l'abitazione della mamma, secondo il seguente schema:
a) starà con il padre, per tre giorni alla settimana e, precisamente:
- dalle 9.00 della domenica e sino all'orario di ingresso all'asilo nido del martedì (ore 9.00 circa) con pernottamento presso l'abitazione del padre;
- dall'uscita dal nido del mercoledì (ore 14.00 circa) e sino all'orario di ingresso all'asilo nido del giovedì (ore 9.00 circa) con pernottamento presso l'abitazione del padre.
b) starà con la madre, per tre giorni alla settimana e, precisamente:
- dall'uscita dall'asilo nido del martedì (ore 14.00 circa) e sino all'orario di ingresso all'asilo nido del mercoledì (ore 9.00 circa) con pernottamento presso l'abitazione della madre;
- dall'uscita dal nido del giovedì (ore 14.00 circa) e sino alle 9.00 del sabato, con pernottamento presso l'abitazione della madre;
c) nella giornata del sabato – da intendersi dalle ore 9.00 del mattino alle 9.00 del mattino successivo – il bambino starà con la madre o il padre a settimane alterne;
3. Nei giorni di Natale, di Pasqua e in tutte le festività religiose o laiche il minore starà alternativamente con il padre e/o con la madre. In particolare, ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore in occasione delle vacanze natalizie alternando il 24 ed il 25 dicembre, il 31 ed il 1° gennaio ad anni alterni, mentre per quelle Pasquali alternando i giorni in maniera tale che chi dei due genitori non abbia trascorso il Natale con il figlio minore, possa trascorrere con queste il giorno di Pasqua e viceversa;
4. Il padre acconsente fin da ora che il figlio minore, per almeno due settimane l'anno (anche in stagioni diverse) possa recarsi con la madre in vacanza, rinunciando a tenere con sé Per_1
durante siffatto periodo, salvo ogni diverso accordo che possa intervenire fra le parti nel rispetto delle esigenze del minore.
5. La madre, dal canto suo, acconsente che il figlio minore, per due settimane l'anno (anche in stagioni diverse) possa recarsi con il padre in vacanza rinunciando a tenere con sé Per_1
durante siffatto periodo, salvo ogni diverso accordo che possa intervenire fra le parti nel rispetto delle esigenze del minore.
6. Le comunicazioni in merito ai suddetti periodi di vacanza dovranno pervenire all'altro genitore almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, salvo che ciò non sia reso possibile da rispettivi impegni di lavoro. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore.
7. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Trascorrerà Per_1
altresì con il padre il giorno del compleanno di lui e con la madre quello del compleanno di lei, stesso discorso varrà per i compleanni dei nonni paterni e materni, anche in deroga al programma periodico predeterminato;
8. Ciascun genitore assicurerà la costante reperibilità del figlio minore, impegnandosi a garantire una corretta comunicazione quotidiana con l'altro genitore, che dovrà interferire il meno possibile nella comunicazione stessa. Ciò, ovviamente, tenendo conto delle capacità di espressione e delle competenze linguistiche del bambino, che sono in corso di apprendimento. Pertanto, i genitori si impegnano reciprocamente a non invadere la riservatezza dell'altro, salvo ogni diverso accordo che possa intervenire fra le parti nel rispetto delle esigenze del minore;
9. I genitori stabiliscono che, in caso di loro impedimento, dopo aver informato l'altro genitore e qualora anche questi sia impossibilitato, il figlio minore potrà essere affidato al nonno materno,
, o al nonno paterno, , cui si aggiunge la seguente persona di loro Persona_2 Parte_2 fiducia: la sig.ra che è l'attuale babysitter di e che i genitori Controparte_2 Per_1 convengono di mantenere in servizio fino quando riterranno che ciò sia nel migliore interesse del bambino;
10. I genitori si impegnano a informarsi reciprocamente e tempestivamente, ove possibile, di eventuali visite mediche alle quali il figlio minore sarà sottoposto, fornendo le indicazioni necessarie per un'eventuale partecipazione dell'altro genitore. Gli interventi medici non urgenti di cui il figlio avesse necessità andranno sempre concordati tra i genitori;
11. Le parti convengono che, dal mese di settembre 2024, il figlio frequenterà l'asilo nido Per_1
“Baby Center” con sede in Terni, Strada Valle Verde n. 13 e con orario dal lunedì al venerdì dalle
9.00 circa fino alle 14.00 circa;
12. Le parti convengono che la partecipazione del figlio a feste di compleanno e cerimonie Per_1
sarà sempre consentita e la priorità stabilita in base alla preventiva comunicazione. Inoltre, in caso di feste e ricorrenze dell'una o dell'altra famiglia, concordano nel derogare al piano stabilito per consentire al bambino di parteciparvi, nell'ottica di assicurargli lo sviluppo e il mantenimento dei rapporti affettivi con tutti i parenti, assicurando il recupero del tempo destinato alla frequentazione con l'altro genitore;
13. I genitori convengono che il figlio potrà frequentare il catechismo, ricevere i Per_1 sacramenti cristiani e frequentare l'ora di religione cattolica a scuola;
14. Le parti si obbligano a comunicarsi preventivamente il cambio di residenza ed esprimono anticipatamente il consenso sia affinché il figlio minore abbia il passaporto, sia affinché entrambi i genitori possano richiedere e rinnovare il passaporto o documenti validi per l'espatrio;
15. Per quanto concerne i periodi di vacanza, anche all'estero, i genitori dovranno comunicarsi, entro 30 giorni dalla prevista partenza: la destinazione, l'identità di eventuali terze persone che partecipino alla vacanza con il bambino, la data di partenza e la data di ritorno;
16. In considerazione dell'assenza di conflittualità tra le parti in ordine ai doveri derivanti dalla reciproca condizione genitoriale e nell'esclusivo e precipuo interesse del minore a mantenere il più possibile inalterato e paritario il rapporto con il padre e la madre, è intenzione dei genitori non introdurre nuovi compagni al figlio fino al compimento dei tre anni di età. Anche dopo il Per_1
raggiungimento del terzo anno di età, eventuali nuovi compagni dei genitori potranno essere introdotti al figlio soltanto quando la relazione sia divenuta stabile e comunque il minore abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità e di equilibrio psicologico, avendo chiare le figure del padre e della madre. In ogni caso, qualsiasi significativo cambiamento nelle relazioni affettive dovrà essere introdotto al bambino con la massima cautela. Sul punto le parti si impegnano a insegnare al bambino a chiamare “papà” e “mamma” solo gli effettivi genitori biologici;
17. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la famiglia e figura paterna, nonché la famiglia e figura materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione gli uni degli altri alla presenza del figlio.
II - IL MANTENIMENTO DELLA PROLE:
1. I genitori di sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ciascuno al Per_1
proprio mantenimento;
2. Stante il tipo di affidamento alternato e paritetico scelto, nessun genitore dovrà versare contributi di mantenimento per il figlio minore. Infatti, il padre e la madre si faranno carico delle spese necessarie per il mantenimento diretto di durante il periodo in cui questi abiterà Per_1
presso ciascuno di loro;
3. I genitori, inoltre, si accordano affinché l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% ciascuno e continui ad essere versato nel C/C cointestato ad entrambi (il n. 1000/00060827m acceso presso Banca Intesa, IBAN: [...]) ed utilizzato fino ad ora per far fronte a tutte le esigenze della famiglia;
4. I genitori, infine, si accordano per tenere acceso il citato conto corrente, stabilendo che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per sostenere le spese necessarie a pagare la retta dell'asilo (circa
400,00 euro mensili) e i compensi della babysitter di , sig.ra (circa Per_1 Controparte_2
600,00 euro mensili, oltre ai contributi). A tale scopo, ciascun genitore si obbliga a versare l'importo di euro 600,00 cadauno, entro il 15 di ogni mese, salvo eventuale conguaglio da valutare mese per mese;
5. Ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie nella misura del 50% cadauno. Tali spese devono essere previamente concordate da entrambi i genitori e documentate come da
“Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto il 27 giugno 2018”;
6. Le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a definire con separato accordo tutti i rapporti dare/avere di natura economica e patrimoniale fino ad oggi e di non avere per l'effetto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
7. Le parti si obbligano a dare attuazione all'accordo raggiunto, al quale attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia, sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 09/04/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate, pertanto la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi del minore giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita del figlio e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli