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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210002612742000 IRAP 2017
- sul ricorso n. 404/2023 depositato il 26/04/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200012972555000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)Resistente/
Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, il signor Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento meglio specificate in epigrafe, notificate dall'Agente della Riscossione della Provincia di Brescia al già menzionato contribuente, quale ultimo legale rappresentante della cancellata Società_1 S.r.l., sulla base delle risultanze del controllo automatizzato effettuato dall'Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni Irap e mod. 770 della società per le annualità di riferimento.
A sostegno delle impugnative il ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta e citata in cartella ma non allegata – illegittimità dell'applicazione del controllo “automatico” nel caso di rettifica sostanziale – in ogni caso carente motivazione della cartella di pagamento – decadenza dalla pretesa azionata;
2) Nullità delle cartelle per omessa motivazione in ordine alla pretesa impositiva, al calcolo degli interessi nonché nella determinazione delle somme richieste e del periodo di riferimento – illegittimità per non debenza dell'aggio esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, che allega l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi ed insta per la loro reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Si prescinde dall'esame delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità delle impugnazioni per violazione dell'art. 21 DLgs 546/92, posto che i gravami sono comunque infondati nel merito.
3. Giova, innanzitutto, premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che il sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentate della fallita società Società_1 Srl, ha ricevuto le cartelle di pagamento in questione, emesse in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dalla contribuente ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973. In particolare, risulta che il ricorrente è stata destinatario di notifica in qualità di “ultimo legale rappresentante” (così si può leggere nell'intestazione – pag. 1 – degli atti notificati).
Il Tribunale di Brescia in data 26 novembre 2019, con sentenza n. 244/19, dichiarava fallita la Società_1 Srl, poi cancellata dal registro delle imprese della CCIAA di Brescia in data 4 aprile 2022.
L'Ufficio procedeva all'insinuazione al passivo delle somme oggi in contestazione come da verbale del
Giudice delegato del 16/06/2021. In particolare, si sottolinea che l'ammissione: - sub nr. 32 ha dichiarato quale credito privilegiato l'importo di €. 47.278,87 a titolo di ritenute modello 770/2019 per l'anno di imposta 2018, di cui alla cartella di pagamento 02220200012972555;
- sub nr. 33 ha dichiarato quale credito privilegiato l'importo di €. 1.225,81 a titolo di Irap/2018 per l'anno di imposta 2017, di cui alla cartella di pagamento 02220210002612742.
4. Ciò posto, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate con il primo motivo, comune ad entrambe le impugnazioni.
In particolare, il deducente lamenta l'illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta e citata in cartella, ma non allegata, l'illegittimità dell'applicazione del controllo “automatico” nel caso di rettifica sostanziale, in ogni caso la carente motivazione della cartella di pagamento, nonché la decadenza dalla pretesa azionata.
L'Agenzia delle Entrate sostiene la correttezza formale e sostanziale della propria pretesa.
In primo luogo, la Sezione rileva che in caso di cartelle di pagamento emesse, come nella specie, in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi dell'art. 36 bis D.
P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni (Ordinanza n. 15654 della Corte di Cassazione del 22 luglio 2020), poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Dunque, non sussiste il difetto di motivazione e alcuna lesione dei diritti del contribuente, atteso che le cartelle di pagamento non necessitano di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi dei provvedimenti cui esse fanno riferimento.
E anche volendo disquisire in materia di motivazione degli atti della riscossione, va evidenziato che la stessa esiste qualora illustri i fatti e le ragioni giuridiche che determinano la pretesa erariale.
Occorre, inoltre, rilevare che se il contenuto degli atti richiamati, fosse stato men che chiaro al ricorrente, non si vede come lo stesso avrebbe potuto approntare una difesa tanto dettagliata.
In secondo luogo, il Collegio osserva che l'ente impositore ha proceduto alla liquidazione della dichiarazione presentata dallo stesso contribuente (e non all'emissione di un avviso di accertamento): nella specie, con le cartelle impugnate l'Amministrazione finanziaria si è limitata a contestare l'omesso, carente e tardivo versamento connesso alla liquidazione delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente.
Invero, la comunicazione di irregolarità in tal caso non costituisce un atto prodromico necessario della riscossione delle imposte a titolo definitivo e tale orientamento è stato più volte ribadito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. nn. 12023/2015 e 17396/2010).
In terzo luogo, devesi rilevare, quanto all'evocato difetto del contraddittorio preventivo, che il ricorrente indugia sterilmente sull'eccepita illegittimità degli atti esattivi, posto che nel caso che ci occupa l'Amministrazione finanziaria ha dato evidenza che, nella specie, le pretese tributarie in discussione riguardano importi emersi dalle liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni, relativi a imposte dichiarate e non versate.
In ogni caso, l'Ufficio ha correttamente osservato che l'insinuazione al passivo può avvenire anche col solo ruolo, non essendo richiesta, né la preventiva notifica della cartella di pagamento, né la definitività della stessa e, ancor meno, la notifica della comunicazione di irregolarità.
Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
5. Nel secondo motivo – anch'esso comune a tutte le impugnazioni – il ricorrente lamenta la nullità delle cartelle per omessa motivazione in ordine alla pretesa impositiva, al calcolo degli interessi, alla determinazione delle somme richieste ed al periodo di riferimento, nonché l'illegittimità per non debenza dell'aggio esattoriale.
Ai visti rilievi è agevole replicare che le cartelle sono formate secondo le modalità ed in base ad un modello tipizzato per legge e riportano tutti gli elementi, indicati nel ruolo trasmesso all'Agente della
Riscossione, prescritti dalla normativa in materia: tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale delle stesse.
Quanto all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, e in disparte il fatto che gli interessi di mora non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento, il ricorrente non deduce alcuna specifica violazione dell'art. 30 D.
P.R. 602/1973 per gli interessi di mora e dell'art. 20 D.P.R. 602/1973 per gli interessi da ritardata iscrizione, norme che prevedono un modello legale vincolato di conteggio e decorrenza che il contribuente, ove lo ritenesse violato, avrebbe l'onere di sottoporre a specifiche censure.
Infine, anche la doglianza, con cui si eccepisce l'illegittimità degli oneri di riscossione pretesi con gli atti impugnati, è parimenti infondata, trattandosi di una scelta conforme al dettato legislativo.
In definitiva, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente manifestato la pretesa del credito erariale
(anche nei confronti dell'ultimo legale rappresentante) con gli impugnati atti di riscossione, che si appalesano immuni da qualsivoglia vizio.
6. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi riuniti vanno quindi respinti.
Le spese di giudizio possono restare compensate fra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210002612742000 IRAP 2017
- sul ricorso n. 404/2023 depositato il 26/04/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200012972555000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)Resistente/
Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, il signor Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento meglio specificate in epigrafe, notificate dall'Agente della Riscossione della Provincia di Brescia al già menzionato contribuente, quale ultimo legale rappresentante della cancellata Società_1 S.r.l., sulla base delle risultanze del controllo automatizzato effettuato dall'Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni Irap e mod. 770 della società per le annualità di riferimento.
A sostegno delle impugnative il ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) Illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta e citata in cartella ma non allegata – illegittimità dell'applicazione del controllo “automatico” nel caso di rettifica sostanziale – in ogni caso carente motivazione della cartella di pagamento – decadenza dalla pretesa azionata;
2) Nullità delle cartelle per omessa motivazione in ordine alla pretesa impositiva, al calcolo degli interessi nonché nella determinazione delle somme richieste e del periodo di riferimento – illegittimità per non debenza dell'aggio esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, che allega l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi ed insta per la loro reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Si prescinde dall'esame delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità delle impugnazioni per violazione dell'art. 21 DLgs 546/92, posto che i gravami sono comunque infondati nel merito.
3. Giova, innanzitutto, premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che il sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentate della fallita società Società_1 Srl, ha ricevuto le cartelle di pagamento in questione, emesse in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dalla contribuente ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973. In particolare, risulta che il ricorrente è stata destinatario di notifica in qualità di “ultimo legale rappresentante” (così si può leggere nell'intestazione – pag. 1 – degli atti notificati).
Il Tribunale di Brescia in data 26 novembre 2019, con sentenza n. 244/19, dichiarava fallita la Società_1 Srl, poi cancellata dal registro delle imprese della CCIAA di Brescia in data 4 aprile 2022.
L'Ufficio procedeva all'insinuazione al passivo delle somme oggi in contestazione come da verbale del
Giudice delegato del 16/06/2021. In particolare, si sottolinea che l'ammissione: - sub nr. 32 ha dichiarato quale credito privilegiato l'importo di €. 47.278,87 a titolo di ritenute modello 770/2019 per l'anno di imposta 2018, di cui alla cartella di pagamento 02220200012972555;
- sub nr. 33 ha dichiarato quale credito privilegiato l'importo di €. 1.225,81 a titolo di Irap/2018 per l'anno di imposta 2017, di cui alla cartella di pagamento 02220210002612742.
4. Ciò posto, occorre anzitutto affrontare le questioni sollevate con il primo motivo, comune ad entrambe le impugnazioni.
In particolare, il deducente lamenta l'illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione di irregolarità presupposta e citata in cartella, ma non allegata, l'illegittimità dell'applicazione del controllo “automatico” nel caso di rettifica sostanziale, in ogni caso la carente motivazione della cartella di pagamento, nonché la decadenza dalla pretesa azionata.
L'Agenzia delle Entrate sostiene la correttezza formale e sostanziale della propria pretesa.
In primo luogo, la Sezione rileva che in caso di cartelle di pagamento emesse, come nella specie, in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi dell'art. 36 bis D.
P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni (Ordinanza n. 15654 della Corte di Cassazione del 22 luglio 2020), poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Dunque, non sussiste il difetto di motivazione e alcuna lesione dei diritti del contribuente, atteso che le cartelle di pagamento non necessitano di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi dei provvedimenti cui esse fanno riferimento.
E anche volendo disquisire in materia di motivazione degli atti della riscossione, va evidenziato che la stessa esiste qualora illustri i fatti e le ragioni giuridiche che determinano la pretesa erariale.
Occorre, inoltre, rilevare che se il contenuto degli atti richiamati, fosse stato men che chiaro al ricorrente, non si vede come lo stesso avrebbe potuto approntare una difesa tanto dettagliata.
In secondo luogo, il Collegio osserva che l'ente impositore ha proceduto alla liquidazione della dichiarazione presentata dallo stesso contribuente (e non all'emissione di un avviso di accertamento): nella specie, con le cartelle impugnate l'Amministrazione finanziaria si è limitata a contestare l'omesso, carente e tardivo versamento connesso alla liquidazione delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente.
Invero, la comunicazione di irregolarità in tal caso non costituisce un atto prodromico necessario della riscossione delle imposte a titolo definitivo e tale orientamento è stato più volte ribadito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. nn. 12023/2015 e 17396/2010).
In terzo luogo, devesi rilevare, quanto all'evocato difetto del contraddittorio preventivo, che il ricorrente indugia sterilmente sull'eccepita illegittimità degli atti esattivi, posto che nel caso che ci occupa l'Amministrazione finanziaria ha dato evidenza che, nella specie, le pretese tributarie in discussione riguardano importi emersi dalle liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni, relativi a imposte dichiarate e non versate.
In ogni caso, l'Ufficio ha correttamente osservato che l'insinuazione al passivo può avvenire anche col solo ruolo, non essendo richiesta, né la preventiva notifica della cartella di pagamento, né la definitività della stessa e, ancor meno, la notifica della comunicazione di irregolarità.
Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
5. Nel secondo motivo – anch'esso comune a tutte le impugnazioni – il ricorrente lamenta la nullità delle cartelle per omessa motivazione in ordine alla pretesa impositiva, al calcolo degli interessi, alla determinazione delle somme richieste ed al periodo di riferimento, nonché l'illegittimità per non debenza dell'aggio esattoriale.
Ai visti rilievi è agevole replicare che le cartelle sono formate secondo le modalità ed in base ad un modello tipizzato per legge e riportano tutti gli elementi, indicati nel ruolo trasmesso all'Agente della
Riscossione, prescritti dalla normativa in materia: tanto basta a confermare la regolarità del contenuto formale delle stesse.
Quanto all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, e in disparte il fatto che gli interessi di mora non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento, il ricorrente non deduce alcuna specifica violazione dell'art. 30 D.
P.R. 602/1973 per gli interessi di mora e dell'art. 20 D.P.R. 602/1973 per gli interessi da ritardata iscrizione, norme che prevedono un modello legale vincolato di conteggio e decorrenza che il contribuente, ove lo ritenesse violato, avrebbe l'onere di sottoporre a specifiche censure.
Infine, anche la doglianza, con cui si eccepisce l'illegittimità degli oneri di riscossione pretesi con gli atti impugnati, è parimenti infondata, trattandosi di una scelta conforme al dettato legislativo.
In definitiva, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente manifestato la pretesa del credito erariale
(anche nei confronti dell'ultimo legale rappresentante) con gli impugnati atti di riscossione, che si appalesano immuni da qualsivoglia vizio.
6. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi riuniti vanno quindi respinti.
Le spese di giudizio possono restare compensate fra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.