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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Nella causa iscritta al n. 41 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. – P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio affari legali dell'azienda sito in Cagliari Via
Brenta n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data 10.09.2020, rep. N. 54368 Persona_1
racc. n. 15494, registrato a Roma il 11.09.2020, dall'avv. Paolo Carta;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._1
ivi residente, elettivamente domiciliato in Sassari Via E. Lussu n. 9, presso lo studio dell'avv. Piero Bertorino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): “Voglia il Tribunale adito accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, il presente appello in riforma della sentenza impugnata ed in totale accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado da e CP_1 per l'effetto
1) NEL MERITO respingere le domande tutte avanzate dall'appellato nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
Controparte_1
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
2) In riforma della sentenza impugnata: eliminare la condanna di di cui CP_1
al punto 1 del
PQM
, previo accertamento del corretto operato della stessa e, per l'effetto, rigettare la domanda dell'odierno appellato;
eliminare la condanna di di cui al punto 2 del
PQM
e, previo accertamento del CP_1 corretto operato della stessa e rigetto della domanda dell'appellato, condannare quest'ultimo alle spese di causa”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“CONCLUDE perché la Corte d'Appello:
65. contrariis rejectis;
66. preliminarmente, per quanto sub 1- 2, accerti e dichiari, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
67. in ogni caso, nel merito, rigetti l'appello citato, in quanto infondato in fatto e in diritto;
68. pertanto, confermi la sentenza n. 323/2021, del 18.6.2021, pubblicata il
28.6.2021, emessa dal Tribunale Civile di Oristano nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 871/2014, con seguente conferma delle statuizioni in essa contenute;
69. con vittoria di spese e compensi professionali relativi anche al presente grado di giudizio.
Per mero scrupolo difensivo, insiste per l'ammissione della CTU dedotta nell'atto di citazione del 4.6.2014, nonché nella memoria istruttoria, ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del 22.1.2015.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 4.6.2014 ha convenuto in CP_2
giudizio davanti al Tribunale di Oristano per conseguire Controparte_1 il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del tardivo recapito del
Pt_ telegramma inviato dalla A.S.L. di Oristano, contenente la convocazione per la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, a seguito della pubblica selezione, per titoli, indetta per l'attribuzione di incarichi temporanei di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Veterinario.
L'attore ha in particolare esposto che:
- aveva partecipato con esito positivo alle selezioni e di essere stato invitato, mediante telegramma, a presentarsi il giorno 02.12.2013 presso la A.S.L. al fine di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato (un anno);
- tuttavia, tale telegramma era stato da lui ricevuto solamente in data
05.12.2013, sicché il contratto era stato sottoscritto da altro candidato giudicato idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo le risultanze della graduatoria, rimanendo inevase le richieste avanzate all'A.S.L. di una sua nuova convocazione;
- a seguito di reclamo, gli aveva negato ogni indennizzo Controparte_1
asserendo che il telegramma risultava recapitato ed immesso in cassetta il
27.11.2013, alle ore 11.30; tuttavia tale circostanza appariva del tutto inverosimile, ed anzi impossibile, stante l'indicazione di un orario antecedente a quello risultante per la dettatura (ore 11.46) e per la spedizione
(ore 11.48) del telegramma, nella stessa giornata;
- egli ed i suoi genitori, con cui conviveva, erano soliti verificare, pressoché quotidianamente, anche tenuto conto che la cassetta postale non era all'esterno dell'abitazione né all'esterno del cancello d'ingresso bensì lungo la strada provinciale n.25 che conduce all'abitazione, la presenza di corrispondenza all'interno della cassetta e tanto era accaduto anche nei giorni
27, 29 e 30 novembre 2013, oltre che il 3 e il 4 dicembre 2013, senza aver però rivenuto alcun telegramma, trovato appunto solo il giorno 5.
Premesso che era configurabile un inadempimento contrattuale imputabile alla società a fronte del ritardo con il quale gli Controparte_1
era stato consegnato il telegramma, il ha proposto domanda di CP_2
risarcimento del danno individuato nel mancato guadagno patito a seguito della mancata stipulazione del contratto di lavoro, della durata di un anno, alle dipendenze della A.S.L., oltre che il danno, da quantificarsi anche in via equitativa, per aver perso la possibilità di maturare ulteriore punteggio, rilevante ai fini del proprio curriculum.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1 preliminarmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, esponendo che:
- il telegramma n. 81907200604006, spedito dalla A.S.L. di Oristano in data
27.11.2013, alle ore 11.46, era stato stampato nella medesima data, alle ore
14.16, dall'Ufficio di Sassari Est, ed era stato preso in consegna dal portalettere e recapitato in data 29.11.2013, alle ore 11.30, senza l'apposizione della data di effettiva consegna sulla distinta, al momento della postalizzazione;
- nella risposta al reclamo inoltrato dall'attore era stata indicata una data errata, ovverosia quella del giorno di stampa della distinta, il 27.11.2013;
- il telegramma ricevuto dal il giorno 05.12.2013 era un distinto CP_2
telegramma rispetto a quello oggetto di causa, precisamente il n.
13158122303037, spedito dalla A.S.L. n. 2 di Olbia;
- in ogni caso, non sussisteva alcuna responsabilità della società nell'espletamento del servizio, tantomeno per il risarcimento di danni indiretti patiti dal destinatario, estraneo al rapporto contrattuale, essendo, al più, essa tenuta nei confronti del mittente al pagamento della somma prevista nella
“Carta della Qualità”, in misura non superiore a 28,00 euro nel caso di recapito con un ritardo di oltre 48 ore.
La causa, istruita mediante prova per testi ed ordine di esibizione dell'originale della busta contenente il telegramma n. 81907200604006, già prodotta in copia dall'attore nel proprio fascicolo di parte, è stata decisa con la sentenza n. 323/21, pubblicata il 28 giugno 2021, con la quale Tribunale di
Oristano, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha condannato
[...]
“al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno per inesatto adempimento contrattuale, della somma di euro 22.644,83, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo”, ed a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate “in euro
244,13 per spese vive ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15% e accessori di legge”. Il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere riassunto nei seguenti termini:
I. preliminarmente, ha rilevato che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.P.R. n. 156/73 ad opera della sentenza n. 254/2002 del giudice delle leggi, può ravvisarsi la sussistenza della responsabilità di per il danno causato da un disservizio, Controparte_1
qualora il gestore non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.
Ha osservato che, anche per effetto della trasformazione dell'Ente
in società di capitali, il rapporto tra il gestore e gli utenti del servizio, CP_1
ivi compreso il destinatario, è regolato dalle norme civilistiche in materia di responsabilità contrattuale ed, in particolare, in materia di ripartizione dell'onere probatorio: il creditore può far valere direttamente la responsabilità per inadempimento del gestore, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, “mentre spetta al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo
o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (o dell'avvenuto esatto adempimento), ovvero dal fatto che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).”
II. nel caso scrutinato, ha ritenuto che il gestore non avesse fornito una prova seria ed attendibile in ordine all'esatto adempimento della prestazione
“ovvero alla effettiva consegna del telegramma nella giornata del
29.11.2013, precedente alla data fissata per la convocazione dell'attore da parte della di Oristano”. Pt_2
Difatti, dall'esame delle prove documentali risultava che la data di consegna non era stata apposta sulla distinta del telegramma e non era evincibile neanche dall'originale della busta, a seguito della sua esibizione, come diversamente affermato nella comparsa di costituzione. Per quanto concerne la prova testimoniale, le dichiarazioni rese dai genitori dell'attore erano coerenti rispetto alla prospettazione di costui e potevano ritenersi attendibili e verosimili, dovendosi considerare che essi attendevano la comunicazione dell'A.S.L. all'esito del positivo superamento della selezione. Occorreva altresì considerare che risultava provato, alla luce delle deposizioni testimoniali, che la stessa mattina del 6.12.2013 il si era CP_2 attivato contattando l'ASL e chiedendo che fosse fissata una sua nuova convocazione, richiesta non accolta dall' che aveva affidato Pt_3
l'incarico ad un altro candidato che si era presentato puntualmente il giorno stabilito.
Non potevano ritenersi, viceversa, attendibili le dichiarazioni rese dal portalettere in quanto difficilmente egli poteva ricordare a Persona_2 distanza di 5 anni, “di aver preso in consegna il telegramma il giorno
29.11.2013, alle ore 8.30, e di averlo poi immesso in cassetta il giorno stesso, alle ore 11.30” dovendosi altresì considerare che lo stesso sarebbe materialmente responsabile del ritardo nell'effettiva consegna.
Il Tribunale ha quindi concluso che “A fronte di tale quadro probatorio, cui nulla aggiunge la testimonianza resa dal direttore del centro, la discordanza delle dichiarazioni rese dai testimoni e le lacune in cui è incorsa la convenuta non possono che riverberarsi a carico di quest'ultima, onerata della prova al riguardo.”, dovendo tenersi conto anche del comportamento contraddittorio assunto dal gestore in sede di risposta al reclamo proposto in via amministrativa rispetto agli assunti sviluppati in giudizio.
III. ha quantificato il risarcimento spettante al nella retribuzione lorda CP_2
che egli avrebbe percepito per la posizione lavorativa perduta, detratto l'importo di euro 18.000,00 a titolo di aliunde perceptum, per un ammontare complessivo pari ad euro 21.968,76, oltre il danno da ritardato adempimento per un totale di euro 22.644,83. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno asseritamente correlato alla mancata maturazione di un ulteriore punteggio, con conseguenti riflessi negativi sul proprio curriculum, in assenza di precise allegazioni ed elementi di prova.
*****
Con atto di citazione del 4 febbraio 2022 ha proposto appello la società
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito in via CP_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve in via preliminare ritenersi superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato, avendo la Corte adottato il modello ordinario di decisione fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistente il limite della responsabilità del gestore eccepito in giudizio, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.P.R. n. 156/73, senza tenere in considerazione l'evoluzione della normativa a mente della quale l'esclusione della responsabilità doveva ritenersi ancora operante.
Al riguardo, osserva che, anche in considerazione della trasformazione di in società per azioni, sussisterebbero Controparte_1
precise limitazioni di responsabilità della società in caso di disservizio, come sancito:
- dall'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE che espressamente richiama il principio della limitazione di responsabilità;
- dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9.4.2001, pubblicato nella
G.U. del 24.4.2001, n. 175, che ha approvato la Carta della Qualità del
Servizio Postale, successivamente rinnovata, che determina l'entità dei rimborsi e degli indennizzi;
- dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 58 che dispone all'art. 11, punto 2, che “nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione e all'art. 15 che: “la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile”.
In buona sostanza, ad avviso dell'appellante, le norme civilistiche costituiscono, in tema di risarcimento per i disservizi, una categoria residuale per quanto non disciplinato dal D. Lgs. n. 58/2011 o da disposizioni speciali, dovendosi considerare legittimo e giustificato “il limite della responsabilità ad un quantum determinato nel contesto di una ragionevole limitazione dei costi e dei prezzi per i diversi servizi offerti alla scelta degli utenti.”
Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità ben riassunto nella motivazione di Cass., n. 8070/2024, che questa Corte ritiene assolutamente meritevole di adesione: “Inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo.
Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che
“L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del 2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.
Questi stessi principi erano già stati anticipati da altra decisione della Corte
Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché da questa Corte che, con decisione
n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che
l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la
[...]
, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato Parte_4
da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile,
è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”.
Con riguardo al richiamo all'articolo 19 del D.L.vo n. 261 del 1999 ed alla legittimità di una limitazione della responsabilità ad un quantum determinato, si legge nella motivazione della richiamata ordinanza: “Il secondo comma di quella norma, comma citato da , è stato abrogato CP_1 dall'articolo 15 L. n. 58 del 2011, che cosi recita: “L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19
(Responsabilita'). - 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile ». Questa modifica legislativa, di cui la Difesa di non tiene conto, suona ad ulteriore conferma della CP_1
volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte
Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune. Viene a tale stregua pertanto meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale, ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di eguaglianza. Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune. 8.1.- Alla luce di tutto ciò emerge evidente l'erroneità della tesi secondo cui va dato rilievo alla pattuizione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle , avendo il mittente sottoscritto le CP_1
relative clausole e le ha approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. A parte il rilievo che si tratta di clausole comportanti una limitazione di responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per iscritto (1341, II° comma c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale. Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della limitazione della responsabilità è espunta dall'ordinamento in quanto costituzionalmente illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione, la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate. Ammesso cioè che è principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell'inadempimento secondo le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è costituzionalmente illegittima la regola che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l'appunto, esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme.
Pare evidente che se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale.”
Considerato che l'attore era il destinatario del telegramma non pare fuor d'opera richiamare Cass., n. 2261/2022: “In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, a carico di è configurabile Controparte_1 una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo”.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha considerato superficiali le testimonianze rese dai testi (ritenuto non credibile) e , osservando che Persona_2 Testimone_1
“la discordanza delle dichiarazioni rese dai testimoni e le lacune in cui è incorsa la convenuta non possono che riverberarsi a carico di quest'ultima, onerata della prova al riguardo”.
Al riguardo, rileva che il Carta aveva riferito che la consegna del telegramma al destinatario era avvenuta in data 29.11.2013; che per errore aveva indicato al anziché la data di consegna, la data del giorno di CP_2
stampa della distinta, ovverosia il 27.11.2013; che, difatti, subito dopo l'uscita del portalettere incaricato della consegna, il giorno 29.11.2013, il casellario di pertinenza risultava vuoto.
Il motivo non coglie nel segno ed è infondato.
Come evidenziato correttamente dal Tribunale, il gestore non è riuscito a provare, come era suo onere fare, l'esatto adempimento della prestazione, ovvero “la effettiva consegna del telegramma nella giornata del
29.11.2013, precedente alla data fissata per la convocazione dell'attore da parte della di Oristano”. Alla luce del quadro probatorio raccolto, è Pt_2
pacifico che la data di consegna non è stata apposta sulla distinta del telegramma e che la data non è evincibile neanche dall'originale della busta, oggetto di esibizione.
Altresì, per quanto concerne l'esame della prova testimoniale, la valutazione svolta dal Tribunale è ampiamente motivata e non presenta alcun vizio logico e giuridico.
Premesso che non è censurata specificamente nell'atto di appello la valutazione di inattendibilità della deposizione del teste la Persona_2
doglianza ha ad oggetto la mancata valutazione della deposizione del teste
, direttore del Centro recapito. Testimone_1
Ad avviso della Corte, la deposizione del suddetto teste non consente di ritenere raggiunta la prova che il telegramma sia stato consegnato effettivamente dal portalettere il 29 novembre 2013, come sostenuto dall'odierna appellante, potendo da essa evincersi esclusivamente che in quella data il telegramma non era nel casellario di pertinenza del portalettere, circostanza di per sé non concludente.
Non può d'altronde tacersi che nelle lettere del 19.2.2014 e del
24.3.2014 (docc. nn. 9 e 10 Dore), indirizzate la prima all'odierno appellato e la seconda al suo difensore, ha comunicato che dagli Controparte_1 accertamenti effettuati sugli atti dell'ufficio l'invio risultava recapitato e Per immesso in cassetta il 27.11.2013, data diversa da quella indicata dai testi e Carta.
Ritiene, pertanto, la Corte pienamente condivisibile la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove aveva riconosciuto al un risarcimento dei danni a fronte di un CP_2
ritardato adempimento in luogo di un mero indennizzo, pari ad euro 28,00, non applicando la normativa richiamata nell'ambito del primo motivo e riconoscendo, peraltro, un danno che l'attore non aveva provato.
Il motivo è infondato.
Riguardo alla sua prima articolazione si rimanda a quanto esposto nell'ambito del primo motivo di appello, avendo la Suprema Corte ribadito il diritto del destinatario, a fronte dell'inadempimento del gestore, qualora costui non provi che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, al risarcimento dei danni quantificato secondo le regole del diritto comune.
Riguardo alla sua seconda articolazione, si evidenzia che la censura è infondata, considerato che il se avesse ricevuto tempestivamente il CP_2
telegramma e si fosse presentato alla convocazione, sarebbe stato certamente assunto con contratto a tempo determinato dall'A.S.L., avendo superato positivamente la selezione, circostanza pacifica e provata documentalmente.
Il danno da lui subito è stato pertanto giustamente individuato nella perdita del trattamento retributivo, sulla cui quantificazione non vi è specifica doglianza, che egli avrebbe percepito, al quale è stato parametrato il risarcimento dei danni, con corretta detrazione dell'aliunde perceptum.
4. Sulle spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso tra euro 5201,00 ed euro
26.000,00), applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non riconoscendosi alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite dell'appellato che liquida in euro 3.966,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il consigliere relatore
Donatella Aru