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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Matteo Frasca Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 74 R.G.A.2024 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Quattrocchi ed Parte_1
Enrico Quattrocchi presso il cui studio in Agrigento, Piazza San Calogero n.15 è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione (già appellato) C O N T R O
Controparte_1 resistente in riassunzione – contumace (già appellante) all'udienza del 20 febbraio 2025 il procuratore del ricorrente in riassunzione ha concluso come da verbale in atti. FATTO e DIRITTO 1) Con l'ordinanza n.29855/2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n.1412/2021 con la quale questa Corte, in altra composizione, aveva confermato la sentenza n.1246/2019 del Tribunale G.L. di Agrigento che aveva accolto, per quanto qui ancora rileva, la domanda con la quale dirigente medico Parte_1 dipendente dell'A.S.P. di Agrigento, titolare di incarico professionale di alta specializzazione, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione in parziale accoglimento del solo primo motivo - con il quale la ASP di Agrigento aveva lamentato che il Giudice di appello non aveva tenuto conto che “il mancato pagamento degli incrementi sulle indennità di posizione aveva permesso al dirigente di beneficiare della maggiori risorse conseguentemente rimaste disponibili per il pagamento dell'indennità di risultato” - ha ritenuto che i maggiori importi della retribuzione di risultato per effetto dell'incremento del relativo fondo determina una ipotesi di compensatio lucri cum damno e, pertanto, entro tali limiti, ha annullato la sentenza impugnata e ha demandato al giudizio di rinvio il compito di accertare “se, e in che misura, la mancata graduazione degli incarichi e la conseguente impossibilità di calcolare e versare la parte variabile aziendale dell'indennità
Pag.1 di posizione abbia consentito al dirigente di percepire maggiori importi a titolo di indennità di risultato”. La causa è stata ritualmente riassunta da che ha chiesto, Parte_1 sul punto, la conferma della sentenza di primo grado. L'A.S.P. di Agrigento, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'A.S.P. di Agrigento, non costituitasi sebbene ritualmente evocata in giudizio. La Corte di Cassazione ha demandato al giudizio di rinvio il compito di accertare
“se, e in che misura, la mancata graduazione degli incarichi e la conseguente impossibilità di calcolare e versare la parte variabile aziendale dell'indennità di posizione abbia consentito al dirigente di percepire maggiori importi a titolo di indennità di risultato”; ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 50, co. 5, del C.C.N.L. di categoria, i fondi per la retribuzione di posizione “devono essere integralmente utilizzati” e tuttavia “eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo”. Ebbene, nel precedente grado di appello l'A.S.P., richiamando le delibere portanti i nn. 382/2008 – 370/2009 – 2904/2010 - 463/2011 – 850/2011 - 1240/2013 – 1515/2014, si è limitata a dedurre che “l'omessa corresponsione delle indennità di posizione di parte variabile non si traduce in un danno per il personale dirigente stante che, per espressa disposizione contrattuale, i residui delle somme corrisposte, sono poste in un incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato e, come tali erogate pro quota anche a favore del personale escluso dal godimento dell'IPVA …”. Tali documenti (pure indicati nella memoria di costituzione di primo grado) non risultano agli atti del fascicolo d'ufficio, nel quale non è dato rinvenire la produzione dell'A.S.P., non essendosi la stessa costituita in questo grado di rinvio. In ogni caso, dalla stessa prospettazione dell'A.S.P., relativa al contenuto di tali delibere, emerge che esse avevano ad oggetto, tutt'al più, l'impegno assunto con le OO.SS. di redistribuire sotto forma di salario di risultato i residui attivi derivanti dal fondo di retribuzione di posizione variabile e non la determinazione dei maggiori importi eventualmente erogati a ciascun dirigente medico e, specificamente, al;
né, Pt_1 peraltro, l'erogazione di tale retribuzione aggiuntiva, che il ricorrente in riassunzione ha contestato, è stata provata dalla parte datoriale. Pertanto, l'A.S.P., come era già avvenuto nei precedenti gradi del giudizio, non ha dimostrato le attribuzioni di utilità compensabili e comunque non ha offerto concreti elementi che ne consentano l'accertamento del quantum onde portarlo in detrazione a determinazione del danno per il cui risarcimento ha agito il Pt_1
Essendo a ciò circoscritto l'ambito dell'accertamento demandato a questo giudice di rinvio e tenuto conto del giudicato sulle restanti statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte all'esito del giudizio di Cassazione, deve qui statuirsi sul solo risarcimento del danno che va confermato nella misura già determinata dalla sentenza di primo grado.
Pag.2 3) Le spese del precedente grado di appello, di questo grado in sede di rinvio e di quello del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell'A.S.P. di Agrigento e si liquidano come in dispositivo in favore del Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'A.S.P. di Agrigento, qui dichiarata, su rinvio dalla Corte di Cassazione, conferma la sentenza n.1246/2019 resa il 23.10.2019 dal Tribunale G.L. di Agrigento. Condanna l'A.S.P. di Agrigento a rifondere al ricorrente in riassunzione le spese del giudizio di cassazione, del precedente grado di appello e del presente grado di rinvio, che liquida rispettivamente in €1.541,00, in €1.889,00 ed in €1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Palermo, 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Matteo Frasca
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