Art. 10.
Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, numero 1573 , e 20 febbraio 1919, n. 273 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sara' stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale confermate Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Il decreto di conferma e' emanato con le stesse modalita' di quello di riconoscimento.
Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, numero 1573 , e 20 febbraio 1919, n. 273 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sara' stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale confermate Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Il decreto di conferma e' emanato con le stesse modalita' di quello di riconoscimento.