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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 587/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1610/2020
emessa dal Tribunale di Salerno il 29/5/2020 e depositata il 26/6/2020
TRA
– – rappresentati e difesi dall'avv. Simone Parte_1 Parte_2 Parte_3
Labonia e dall'avv. Michele Giudice, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Labonia in
Salerno via Francesco Gaeta n.
7 - Appellanti
E
in qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Persona_1
Vincenzo Indelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno Largo
del Plebiscito n. 6 – Appellata
– – – – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
– – in qualità di eredi di
[...] Controparte_7 CP_8 Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. Sarah Rampolla, elettivamente domiciliati presso lo studio del
[...]
predetto difensore in Salerno via Fulgenzio d'Allora n. 19 – Appellati
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Mandara, elettivamente domiciliata presso CP_9
lo studio del predetto difensore in Salerno via Michele Vernieri n. 119 – Destinataria della notifica dell'atto di appello ai fini della litis denuntiatio
già rappresentata e difesa dall'avv. Americo Montera, Controparte_10 Controparte_11
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Diaz n. 12 -
Destinatario della notifica dell'atto di appello ai fini della litis denuntiatio
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 26/6/2020 – resa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti di , e Persona_1 Parte_1 Controparte_12 Parte_3
nonché nei confronti del notaio procedimento nel quale è stata chiamata in causa, su CP_9
richiesta di la società ora – ha così CP_9 Controparte_11 Controparte_10
provveduto:
a) ha rigettato la domanda formulata dall'attrice nei confronti del notaio escludendo la CP_9
responsabilità del predetto professionista con riferimento alla stipula dell'atto pubblico di donazione del 19/6/2001 repertorio n. 5245 e raccolta n. 12825, dedotto in giudizio, intercorso tra i coniugi e , in qualità di donanti, e il figlio , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
donatario, in applicazione del principio di diritto – enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compravendita ma applicabile anche al contratto di donazione - in forza del quale non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell'ipotesi di vendita di beni dei quali l'alienante assume di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l'acquirente che l'acquisto poteva essere a rischio, ove nell'atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l'acquirente era comunque consapevole di tale rischio (cfr. Cass. n. 2485/2007; Cass. n. 32147/2018); pertanto ha dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta dal notaio nei confronti di CP_9 [...]
ora ( cfr. sentenza impugnata pagine 5 e 6); Controparte_11 Controparte_10
b) in accoglimento della domanda articolata da nei confronti di , Persona_1 Parte_1
e , ha dichiarato che è proprietaria del cespite Parte_2 Parte_3 Persona_1
oggetto dell'atto pubblico di donazione del 19/6/2001 ed ha dichiarato la nullità del predetto contratto di donazione con conseguente restituzione del bene in favore di a cura del custode Persona_1
giudiziario ; sul punto il Tribunale – premesso che e nell'atto Parte_1 Parte_2
pubblico del 19/6/2001 avevano dichiarato di essere proprietari del bene oggetto del contratto di donazione per intervenuta usucapione ventennale – ha argomentato che, trattandosi di donazione di cosa altrui, il contratto è nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 comma 2 c.c. e
1325 c.c. ( cfr. sentenza impugnata pagine 6, 7, 8); nel contempo ha respinto l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti perchè inammissibile e per di più non provata ( cfr. sentenza impugnata pag.9);
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice per il mancato godimento del cespite oggetto di controversia non essendo stata provata la pretesa azionata ( cfr. sentenza impugnata pagine 10 e 11);
d) ha regolato le spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza , e hanno proposto Parte_1 Controparte_13 Parte_3
appello con atto di citazione notificato il 25/7/2020, criticando le statuizioni relative alla declaratoria di nullità del contratto di donazione del 19/6/2001 e al rigetto dell'eccezione di usucapione.
Gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. , , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e costituitisi in giudizio, in qualità Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7 CP_8 di eredi di , hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese Persona_1
processuali.
1.3. A sua volta costituitasi in giudizio, ha chiesto che l'appello venisse respinto con CP_9
vittoria delle spese processuali.
1.5. Anche già costituitasi in giudizio, ha concluso per Controparte_10 Controparte_11
il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali, evidenziando che gli appellanti con l'interposto gravame non avevano formulata alcuna richiesta di condanna nei confronti del notaio
CP_9
1.6. La Corte con ordinanza del 28/12/2023, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
segnatamente 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In primis il Collegio osserva che gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , , e
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
attraverso la produzione del certificato di morte di e del testamento CP_8 Persona_1
pubblico dell'8/3/2010 hanno comprovato la loro qualità di eredi dell'originaria parte processuale,
, qualità, peraltro, non contestata dalle altre parti processuali ( cfr. il certificato di Persona_1
morte in atti da cui risulta che è deceduta il 16/9/2017; il testamento pubblico Persona_1
dell'8/3/2010 da cui emerge che ha istituito eredi la sorella ed i Persona_1 Controparte_1
nipoti , , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, e i successivi testamenti olografi di Controparte_7 Controparte_7 CP_8 Persona_1
del 30/6/2010 e del 20/6/2012 dal cui contenuto è agevole desumere che le rispettive disposizioni testamentarie non hanno inciso sull'istituzione di erede dei soggetti indicati nel testamento pubblico dell'8/3/2010 costituitisi nel presente giudizio di appello).
3. Va, poi, evidenziato che in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro le quali è stata proposta assolve alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza;
in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, salvo che non intervenga, proponendo una propria impugnazione di carattere incidentale (cfr. Cass. n. 7031/2020; Cass. n. 2208/2012; Cass. n.
2877/1973; cfr. anche motivazione Cass. n. 5413/2019).
Nel caso di specie – premesso che si è in presenza di cause scindibili, l'una promossa da Per_1
nei confronti di , e e l'altra promossa da
[...] Parte_1 Controparte_13 Parte_3
nei confronti del notaio che a sua volta ha chiamato in causa Persona_1 CP_9 [...]
ora - si osserva che gli appellanti Controparte_11 CP_14 Parte_1 CP_13
e hanno criticato le statuizioni con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità
[...] Parte_3
del contratto di donazione del 19/6/2001 ed ha respinto l'eccezione di usucapione, ma non anche la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità del notaio;
CP_9
d'altronde nel giudizio di primo grado la domanda nei confronti del notaio era stata CP_9
proposta da e a loro volta gli eredi di , costituitisi in appello, si sono Persona_1 Persona_1
limitati a resistere rispetto all'impugnazione formulata da , e Parte_1 Parte_2 [...]
senza, quindi, impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha Pt_3
respinto la domanda formulata da nei confronti del notaio Persona_1 CP_9
Deve, pertanto, concludersi che la notificazione dell'impugnazione proposta da Parte_1
e al notaio e alla società già Parte_2 Parte_3 CP_9 Controparte_10 [...]
assolve alla funzione di litis denuntiatio, con la conseguenza che queste ultime, Controparte_11
non avendo articolato appello incidentale e non essendo state destinatarie di un'impugnazione incidentale proposta dagli eredi di , non hanno assunto la qualità di parte nel presente Persona_1
giudizio di appello.
4. Chiariti tali profili e passando alla disamina dell'appello, la Corte ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come è noto la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice
conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso,
spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n.
22650/2008; Cass. n. 11581/2005; Cass. n. 271/2006).
Nell vicenda in esame le parti processuali – segnatamente gli appellanti e gli appellati, ossia gli eredi di – nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 14/12/2023, Persona_1
celebrata in forma scritta, hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che “le posizione di contrasto oggetto di appello” erano state superate dalla transazione sottoscritta in data 8/10/2022; successivamente le parti processuali con “ l'atto
congiunto in sostituzione delle disposte comparse conclusionali” hanno ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese processuali in linea con il contenuto della suindicata transazione dell'8/10/2022.
Orbene la Corte osserva che dai suindicati atti emerge chiaramente come sia venuto meno qualsiasi interesse delle parti ad una decisione di merito, sicchè si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate, così come richiesto dalle parti processuali.
Merita di essere chiarito che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, ciò
che rileva è la richiesta congiunta degli appellanti e degli appellati, ossia degli eredi di ER , in quanto – come già evidenziato al precedente punto 3 della presente sentenza – il notaio
[...]
e già non hanno assunto la qualità di parte CP_9 Controparte_10 Controparte_11
processuale nel presente giudizio di appello, considerazione quest'ultima che induce a ritenere che le spese processuali sostenute nel presente giudizio di appello dal notaio e da CP_9 CP_10
già sono irripetibili (cfr. Cass. n. 8491/2023; Cass. n. 2208/2012).
[...] Controparte_11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1610/2020 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali.
Salerno, 19/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 587/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1610/2020
emessa dal Tribunale di Salerno il 29/5/2020 e depositata il 26/6/2020
TRA
– – rappresentati e difesi dall'avv. Simone Parte_1 Parte_2 Parte_3
Labonia e dall'avv. Michele Giudice, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Labonia in
Salerno via Francesco Gaeta n.
7 - Appellanti
E
in qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Persona_1
Vincenzo Indelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno Largo
del Plebiscito n. 6 – Appellata
– – – – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
– – in qualità di eredi di
[...] Controparte_7 CP_8 Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. Sarah Rampolla, elettivamente domiciliati presso lo studio del
[...]
predetto difensore in Salerno via Fulgenzio d'Allora n. 19 – Appellati
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Mandara, elettivamente domiciliata presso CP_9
lo studio del predetto difensore in Salerno via Michele Vernieri n. 119 – Destinataria della notifica dell'atto di appello ai fini della litis denuntiatio
già rappresentata e difesa dall'avv. Americo Montera, Controparte_10 Controparte_11
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Diaz n. 12 -
Destinatario della notifica dell'atto di appello ai fini della litis denuntiatio
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 26/6/2020 – resa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti di , e Persona_1 Parte_1 Controparte_12 Parte_3
nonché nei confronti del notaio procedimento nel quale è stata chiamata in causa, su CP_9
richiesta di la società ora – ha così CP_9 Controparte_11 Controparte_10
provveduto:
a) ha rigettato la domanda formulata dall'attrice nei confronti del notaio escludendo la CP_9
responsabilità del predetto professionista con riferimento alla stipula dell'atto pubblico di donazione del 19/6/2001 repertorio n. 5245 e raccolta n. 12825, dedotto in giudizio, intercorso tra i coniugi e , in qualità di donanti, e il figlio , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
donatario, in applicazione del principio di diritto – enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compravendita ma applicabile anche al contratto di donazione - in forza del quale non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell'ipotesi di vendita di beni dei quali l'alienante assume di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l'acquirente che l'acquisto poteva essere a rischio, ove nell'atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l'acquirente era comunque consapevole di tale rischio (cfr. Cass. n. 2485/2007; Cass. n. 32147/2018); pertanto ha dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta dal notaio nei confronti di CP_9 [...]
ora ( cfr. sentenza impugnata pagine 5 e 6); Controparte_11 Controparte_10
b) in accoglimento della domanda articolata da nei confronti di , Persona_1 Parte_1
e , ha dichiarato che è proprietaria del cespite Parte_2 Parte_3 Persona_1
oggetto dell'atto pubblico di donazione del 19/6/2001 ed ha dichiarato la nullità del predetto contratto di donazione con conseguente restituzione del bene in favore di a cura del custode Persona_1
giudiziario ; sul punto il Tribunale – premesso che e nell'atto Parte_1 Parte_2
pubblico del 19/6/2001 avevano dichiarato di essere proprietari del bene oggetto del contratto di donazione per intervenuta usucapione ventennale – ha argomentato che, trattandosi di donazione di cosa altrui, il contratto è nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 comma 2 c.c. e
1325 c.c. ( cfr. sentenza impugnata pagine 6, 7, 8); nel contempo ha respinto l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti perchè inammissibile e per di più non provata ( cfr. sentenza impugnata pag.9);
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice per il mancato godimento del cespite oggetto di controversia non essendo stata provata la pretesa azionata ( cfr. sentenza impugnata pagine 10 e 11);
d) ha regolato le spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza , e hanno proposto Parte_1 Controparte_13 Parte_3
appello con atto di citazione notificato il 25/7/2020, criticando le statuizioni relative alla declaratoria di nullità del contratto di donazione del 19/6/2001 e al rigetto dell'eccezione di usucapione.
Gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. , , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , e costituitisi in giudizio, in qualità Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7 CP_8 di eredi di , hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese Persona_1
processuali.
1.3. A sua volta costituitasi in giudizio, ha chiesto che l'appello venisse respinto con CP_9
vittoria delle spese processuali.
1.5. Anche già costituitasi in giudizio, ha concluso per Controparte_10 Controparte_11
il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali, evidenziando che gli appellanti con l'interposto gravame non avevano formulata alcuna richiesta di condanna nei confronti del notaio
CP_9
1.6. La Corte con ordinanza del 28/12/2023, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
segnatamente 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In primis il Collegio osserva che gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , , e
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
attraverso la produzione del certificato di morte di e del testamento CP_8 Persona_1
pubblico dell'8/3/2010 hanno comprovato la loro qualità di eredi dell'originaria parte processuale,
, qualità, peraltro, non contestata dalle altre parti processuali ( cfr. il certificato di Persona_1
morte in atti da cui risulta che è deceduta il 16/9/2017; il testamento pubblico Persona_1
dell'8/3/2010 da cui emerge che ha istituito eredi la sorella ed i Persona_1 Controparte_1
nipoti , , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, e i successivi testamenti olografi di Controparte_7 Controparte_7 CP_8 Persona_1
del 30/6/2010 e del 20/6/2012 dal cui contenuto è agevole desumere che le rispettive disposizioni testamentarie non hanno inciso sull'istituzione di erede dei soggetti indicati nel testamento pubblico dell'8/3/2010 costituitisi nel presente giudizio di appello).
3. Va, poi, evidenziato che in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro le quali è stata proposta assolve alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza;
in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, salvo che non intervenga, proponendo una propria impugnazione di carattere incidentale (cfr. Cass. n. 7031/2020; Cass. n. 2208/2012; Cass. n.
2877/1973; cfr. anche motivazione Cass. n. 5413/2019).
Nel caso di specie – premesso che si è in presenza di cause scindibili, l'una promossa da Per_1
nei confronti di , e e l'altra promossa da
[...] Parte_1 Controparte_13 Parte_3
nei confronti del notaio che a sua volta ha chiamato in causa Persona_1 CP_9 [...]
ora - si osserva che gli appellanti Controparte_11 CP_14 Parte_1 CP_13
e hanno criticato le statuizioni con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità
[...] Parte_3
del contratto di donazione del 19/6/2001 ed ha respinto l'eccezione di usucapione, ma non anche la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità del notaio;
CP_9
d'altronde nel giudizio di primo grado la domanda nei confronti del notaio era stata CP_9
proposta da e a loro volta gli eredi di , costituitisi in appello, si sono Persona_1 Persona_1
limitati a resistere rispetto all'impugnazione formulata da , e Parte_1 Parte_2 [...]
senza, quindi, impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha Pt_3
respinto la domanda formulata da nei confronti del notaio Persona_1 CP_9
Deve, pertanto, concludersi che la notificazione dell'impugnazione proposta da Parte_1
e al notaio e alla società già Parte_2 Parte_3 CP_9 Controparte_10 [...]
assolve alla funzione di litis denuntiatio, con la conseguenza che queste ultime, Controparte_11
non avendo articolato appello incidentale e non essendo state destinatarie di un'impugnazione incidentale proposta dagli eredi di , non hanno assunto la qualità di parte nel presente Persona_1
giudizio di appello.
4. Chiariti tali profili e passando alla disamina dell'appello, la Corte ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come è noto la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice
conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso,
spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n.
22650/2008; Cass. n. 11581/2005; Cass. n. 271/2006).
Nell vicenda in esame le parti processuali – segnatamente gli appellanti e gli appellati, ossia gli eredi di – nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 14/12/2023, Persona_1
celebrata in forma scritta, hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che “le posizione di contrasto oggetto di appello” erano state superate dalla transazione sottoscritta in data 8/10/2022; successivamente le parti processuali con “ l'atto
congiunto in sostituzione delle disposte comparse conclusionali” hanno ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese processuali in linea con il contenuto della suindicata transazione dell'8/10/2022.
Orbene la Corte osserva che dai suindicati atti emerge chiaramente come sia venuto meno qualsiasi interesse delle parti ad una decisione di merito, sicchè si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate, così come richiesto dalle parti processuali.
Merita di essere chiarito che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, ciò
che rileva è la richiesta congiunta degli appellanti e degli appellati, ossia degli eredi di ER , in quanto – come già evidenziato al precedente punto 3 della presente sentenza – il notaio
[...]
e già non hanno assunto la qualità di parte CP_9 Controparte_10 Controparte_11
processuale nel presente giudizio di appello, considerazione quest'ultima che induce a ritenere che le spese processuali sostenute nel presente giudizio di appello dal notaio e da CP_9 CP_10
già sono irripetibili (cfr. Cass. n. 8491/2023; Cass. n. 2208/2012).
[...] Controparte_11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1610/2020 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali.
Salerno, 19/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli