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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11581/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Amelita Castriotti)
- ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
[...]
(Avv. Alfonsina Di Domenico)
- CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHE'
[...]
– Controparte_2
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.2.2022 ha presentato opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione forzata intrapresa dall'ATER del in virtù della sentenza del CP_1
Tribunale di Roma n. 15155/2020, pubblicata il 30.10.2020, con la quale la veniva Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
Nell'opposizione si eccepiva la mancata notifica del pignoramento, del titolo e del precetto al debitore, asseritamente perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., ma presso un indirizzo che, pur corrispondente alla residenza anagrafica della non corrispondeva a quella effettiva, Parte_1 conosciuta dall'Ater.
In ragione di ciò, chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Con memorie depositate il 18.5.2022 il creditore evidenziava come le notifiche di tutti gli atti della procedura si erano correttamente perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza di tutti i presupposti di legge. In ragione di ciò, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di fase.
Con ordinanza del 23.11.2022 il GE rilevava la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, per non esser stata contestata la notifica dell'atto di pignoramento. Rigettava pertanto l'istanza cautelare, regolava le spese in base al principio di soccombenza, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio, e provvedeva ad assegnare le somme.
Tempestivamente introdotto il giudizio di merito, la ha riproposto le doglianze Parte_1 esposte in fase cautelare, chiedendo di dichiarare “l'inesistenza e/o nullità della notifica del titolo e del precetto e del pignoramento, dichiarando l'illegittimità ed improcedibilità dell'esecuzione
R.G.E. 1305/2022”. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Disposta con ordinanza del 3.4.2023 l'integrazione ex art. 102 c.p.c. con il terzo pignorato alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, la non si è costituita in CP_2
giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa depositata il 13.9.2023 si è costituita l' affermando la correttezza della CP_1 notifica degli atti esecutivi presso l'indirizzo di residenza dalla stessa dichiarato sin dal Parte_1
2017. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 29.10.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della che, pur CP_2
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Del pari preliminarmente occorre evidenziare che l'opposizione agli atti esecutivi presentata dalla si palesa tempestiva: pur avuto contezza dalla busta paga di dicembre 2021 Parte_1 dell'esistenza di un pignoramento ai suoi danni, è solamente a febbraio 2022 che il creditore ha iscritto a ruolo la procedura e solamente il 10.2.2022 la cancelleria ha concesso la visibilità sul fascicolo al debitore. È pertanto da quella data che decorrono i venti giorni previsti per legge per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, depositata dal debitore il 28.2.2022, ossia tempestivamente. Esaminando quindi il merito dell'opposizione, emerge quanto segue.
L'eccepito vizio di nullità della notifica dell'atto di pignoramento, seguendo il costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi sanata con la semplice proposizione dell'opposizione, in considerazione del fatto che il vizio eccepito, dato dall'aver notificato l'atto presso un indirizzo che il notificante sapeva non corrispondere alla dimora effettiva del destinatario, non può esser qualificato come “radicalmente inesistente, in quanto [non si palesa] del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (Cass. 11290/2020). Il relativo motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
Diverso a dirsi quanto all'eccepito vizio di notifica del precetto.
In proposito, nel valutare prioritariamente l'eventuale sussistenza di vizi meramente formali sottesi all'opposizione ex art. 617 c.p.c., si deve richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 27424/2023).
Dovendo quindi verificare se il lamentato vizio di notifica del precetto possa esser considerato una lesione delle prerogative difensive, si deve altresì sottolineare che secondo la
Suprema Corte “La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando
l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui” (Cass. 19120/2020).
Ciò conduce allora a ritenere che la lamentata inesistenza/nullità della notifica del precetto rientri appieno nel pregiudizio “autoevidente” al peculiare diritto di difesa affermato dalla
Cassazione (cfr. Cass. 27424/2023, cit.), consistente nella privazione per la parte, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, della facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo, ovvero per resistere alle pretese prospettate.
Dovendo pertanto concludere che quanto oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel caso qui in esame non possa esser qualificato come vizio formale, è allora necessario verificare le risultanze probatorie in atti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un vizio che possa potenzialmente pregiudicare la corretta instaurazione della procedura esecutiva.
Invero, dall'esame degli atti di causa emerge che il titolo e il precetto pedissequo sono stati notificati al debitore in Via Clauzetto n. 58, ove il portiere dello stabile ha dato atto al notificante che la destinataria si era trasferita in altro luogo da lui non conosciuto. La notifica si è quindi successivamente formalmente perfezionata il 18.10.2021 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Dalla documentazione depositata dall'opponente, ed in particolare dal certificato storico anagrafico allegato al pignoramento (cfr. doc denominato “atto di PPT”, allegato in uno con l'iscrizione a ruolo della procedura il 4.2.2022), emerge che a partire dal 2.8.2017 la Parte_1
precedentemente residente in [...], sc. D, int. 7, si è trasferita in Via Clauzetto n.
58.
Esaminando ulteriormente la documentazione offerta dall'opponente emerge altresì che:
- In data 7.11.2018 la Polizia di Roma Capitale redigeva un verbale ove veniva constatata l'avvenuta occupazione da parte della dell'alloggio sito in Piazza Arcisate n. 130, Parte_1
sc. D, int. 2;
- In data 4.2.2019 l' predisponeva ed inviava una diffida alla debitrice per il pagamento di CP_1 somme e per l'occupazione senza titolo dell'alloggio sito in Piazza Arcisate n. 130, CP_1
sc. D, int. 2;
- Con sentenza n. 15155/2020, pubblicata il 30.10.2020, sulla causa iscritta a ruolo R.G.
8310/2020, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso presentato dalla in Parte_1
opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio sito in Piazza Arcisate 130, sc. D, int. CP_1
2;
- Nell'agosto, settembre ed ottobre 2021 l' inviava alla la richiesta di CP_1 Parte_1 pagamento dei canoni per l'indennità di occupazione presso Piazza Arcisate n. 130, sc. D, int. 2;
- La predetta sentenza n. 15155/2020, munita di formula esecutiva in data 12.2.2021, nel settembre 2021 veniva viceversa notificata dall'Ater, unitamente all'atto di precetto, in Via
Clauzetto n. 58, con esito negativo;
successivamente, veniva curata la notifica ex art. 143
c.p.c. in Via Petroselli 52;
- L'atto di pignoramento veniva parimenti notificato il 29.11.2021 in Via Clauzetto n. 58 con esito negativo e successivamente ex art. 143 c.p.c. in Via Petroselli 52.
Da tutto quanto sopra esposto ed evidenziato ulteriormente che gli atti sopra riportati non trovano alcuna smentita nella documentazione depositata dal creditore, emerge allora che la notifica del precetto alla risulta certamente viziata, avendo acquisito in giudizio la prova che il Parte_1 debitore non abbia effettivamente ricevuto alcuna notifica dell'atto di precetto, per non esser stato questo notificato presso il luogo di effettiva dimora del debitore, presuntivamente conosciuto dal creditore.
In proposito, si deve infatti menzionare quanto stabilito dalla Suprema Corte in tema di validità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. laddove afferma che quest'ultima può ritenersi
“legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi” (Cass. 32444/2021).
L'aver notificato titolo e precetto nel settembre 2021 alla presso Via Clauzetto, Parte_1 ma al contempo e nello stesso periodo (settembre 2021) averle inviato presso l'abitazione di Piazza
Arcisate 130 i bollettini di pagamento per l'indennità di occupazione dell'immobile, induce a ritenere che non è stata applicata la dovuta diligenza nell'effettuazione delle verifiche atte a notificare gli atti esecutivi e che, pertanto, la notifica ex art. 143 c.p.c. non può esser ritenuta validamente eseguita.
In ragione di quanto sopra, pertanto, l'opposizione relativa alla mancata notifica dell'atto di precetto deve conclusivamente essere accolta.
Le spese di lite, considerato che il motivo relativo alla notifica del pignoramento è stata considera sanata con l'opposizione, ma che il motivo ex art. 617 c.p.c. relativo alla notifica del precetto deve essere accolto, vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e per l'effetto, Parte_1 revocando l'ordinanza cautelare del 23.11.2022 con la quale è stato disposto il rigetto della sospensione dell'esecuzione, dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva R.G.
1305/2022;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, in Roma, il 24.3.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)