Articolo 8 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 7Articolo 9
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9 maggio 2009
Art. 8. Utilizzo illecito di un bene culturale protetto 1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009
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