Articolo 2 della Legge 22 aprile 1985, n. 158
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIII del trattato stesso.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985