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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/03/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 101 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO il 06/01/1975 e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nt. a MILANO il 22/8/1979, entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il
22.6.2003 a Caravaggio, alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli , il 10 giugno Per_1
2005, e , in data 20 settembre 2009. Per_2
I coniugi si sono separati con decreto omologato da questo Tribunale il 14-16.12.2022 (r.g.
2572/22).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi (e decorso il termine di legge dalla separazione) nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con il figlio minorenne , non Per_2 presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il giorno 22.6.2003 a Caravaggio (parte II – serie A – numero 36 del 2003); Parte_2
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata venduta e rilasciata da entrambi i coniugi.
2) Il figlio minore , anagraficamente e in via prevalente collocato presso la madre Per_2 nell'abitazione della stessa -sita in Paullo in vicolo Moncucco n. 25-, resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
3) Avuto riguardo all'età del figlio -14 anni-, i coniugi convengono che il padre potrà tenere con sé il figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati.
4) Tenuto conto che il signor ha rinunciato a favore della moglie alla propria quota Pt_1 del ricavato della vendita della casa coniugale e alla propria quota di assegno unico e universale per i figli a carico nonché si è fatto integralmente carico di un debito contratto anche dalla signora i coniugi ritengono equo continuare a provvedere alle spese Pt_2 ordinarie per i figli, come da accordi di separazione omologati dal Tribunale di Lodi, con le modalità dirette nel proprio periodo di competenza, e più specificatamente a provvedere con modalità dirette alle spese di vitto, alle spese di casa (canone di locazione e utenze),
Pag. 2 alle spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, ai medicinali da banco e al vestiario.
5) Quanto alle spese straordinarie per i figli (spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
5.1) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
7) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
8) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e di separazione, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni in comune sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Il signor si obbliga a restituire alla di lui madre, signora De LU, la Pt_1 CP_1 somma che è stata prestata ai coniugi per estinguere debiti contratti in costanza di matrimonio, manlevando la signora da ogni onere Pt_2
COMPENSA le spese;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 101 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO il 06/01/1975 e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nt. a MILANO il 22/8/1979, entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. BONGO TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il
22.6.2003 a Caravaggio, alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli , il 10 giugno Per_1
2005, e , in data 20 settembre 2009. Per_2
I coniugi si sono separati con decreto omologato da questo Tribunale il 14-16.12.2022 (r.g.
2572/22).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi (e decorso il termine di legge dalla separazione) nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con il figlio minorenne , non Per_2 presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il giorno 22.6.2003 a Caravaggio (parte II – serie A – numero 36 del 2003); Parte_2
e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata venduta e rilasciata da entrambi i coniugi.
2) Il figlio minore , anagraficamente e in via prevalente collocato presso la madre Per_2 nell'abitazione della stessa -sita in Paullo in vicolo Moncucco n. 25-, resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
3) Avuto riguardo all'età del figlio -14 anni-, i coniugi convengono che il padre potrà tenere con sé il figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati.
4) Tenuto conto che il signor ha rinunciato a favore della moglie alla propria quota Pt_1 del ricavato della vendita della casa coniugale e alla propria quota di assegno unico e universale per i figli a carico nonché si è fatto integralmente carico di un debito contratto anche dalla signora i coniugi ritengono equo continuare a provvedere alle spese Pt_2 ordinarie per i figli, come da accordi di separazione omologati dal Tribunale di Lodi, con le modalità dirette nel proprio periodo di competenza, e più specificatamente a provvedere con modalità dirette alle spese di vitto, alle spese di casa (canone di locazione e utenze),
Pag. 2 alle spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, ai medicinali da banco e al vestiario.
5) Quanto alle spese straordinarie per i figli (spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
5.1) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
7) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
8) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e di separazione, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni in comune sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Il signor si obbliga a restituire alla di lui madre, signora De LU, la Pt_1 CP_1 somma che è stata prestata ai coniugi per estinguere debiti contratti in costanza di matrimonio, manlevando la signora da ogni onere Pt_2
COMPENSA le spese;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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