TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 364
TAR
Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell’Università del Salento, violazione dei principi di oggettività e trasparenza dei concorsi pubblici, eccesso di potere

    La Corte ritiene che l'amministrazione goda di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione e del loro peso, e che il sindacato del giudice sia limitato ai parametri di attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso di specie, non ravvisa irragionevolezza nell'attribuire un preponderante punteggio all'attività di docenza, né una puntuale previsione normativa che imponga l'equiparazione dei punteggi tra docenza e ricerca. Inoltre, altri criteri, come quelli relativi alla produttività scientifica e alla qualità dei lavori, sono riconducibili alla valutazione dell'attività di ricerca, vanificando il prospettato squilibrio. La comparazione con un'altra procedura concorsuale è considerata insufficiente a dimostrare l'illogicità dell'operato dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e del Regolamento universitario, violazione dei principi di oggettività e trasparenza, eccesso di potere per genericità dei criteri valutativi

    La Corte ritiene che il ricorrente non abbia fornito elementi concreti per dimostrare che la genericità dei criteri abbia influito negativamente sugli esiti della procedura. La mera vaghezza dei criteri non implica automaticamente un erroneo esercizio della discrezionalità, dovendo il ricorrente dimostrare l'irragionevolezza e sproporzione dei punteggi assegnati. Per quanto riguarda la presunta commistione delle fasi, la Corte rileva che il verbale della Commissione smentisce tale circostanza, attestando che la conoscenza dei nominativi è avvenuta successivamente alla definizione dei criteri. Inoltre, la documentazione prodotta dall'Università dimostra che la ricezione dei nominativi è avvenuta dopo l'elaborazione dei subcriteri.

  • Rigettato
    Violazione della delibera del DISTEBA, del bando di concorso e del Regolamento universitario, violazione dei principi di oggettività e trasparenza, eccesso di potere per ampliamento indebito del criterio di valutazione C13

    La Corte ritiene che, analogamente a quanto già statuito per la genericità dei subcriteri, il ricorrente non abbia fornito elementi concreti per dimostrare l'incidenza negativa di tale ampliamento sulla sua posizione in graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 364
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 364
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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