Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2025, proposto da
UR NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona NC, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università del Salento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
NE SI, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
IO NC, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale n. 1 del 13.3.2025 (pubblicato il 17.3.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOs-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”;
- del verbale n. 2 del 7.4.2025 (pubblicato il 17.4.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOs-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”;
- del verbale n. 3 del 10.4.2025 (pubblicato il 17.04.2025) della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.01.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOs-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”;
- della relazione finale, di estremi ignoti, pubblicata il 17.4.2025 della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 44 del 23.1.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento - della Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di n. 1 posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOs-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”;
- del D.R. n. 384 del 17.04.2025 dell’Università del Salento - Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie - Area Personale - Ufficio Reclutamento, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, istituito nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 10.10.2024, ai sensi dell’art.18, comma 4 ter, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-05 “ Ecologia ”, Settore Scientifico Disciplinare BIOS-05/A “ Ecologia ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, compreso il D.R. n. 907 del 14.11.2024 con cui l’Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie – Area Personale – Ufficio Reclutamento ha approvato ed emanato il bando, allegato al predetto Decreto (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ed il bando stesso, per l’indizione di n. 1 procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOS-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”, nonché la delibera del consiglio di dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali n. 205 del 24.4.24 con cui è stata approvata la scheda per il precitato bando contenente i punteggi relativi agli indicatori di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e altresì l’eventuale nomina in ruolo intervenuta della prof.ssa SI presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - gruppo scientifico disciplinare (GSD) “ 05/BIOs-05 Ecologia ”, settore scientifico disciplinare “ BIOS-05/A Ecologia ”, nonché la delibera del consiglio di dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali n. 205 del 24.4.24 con cui è stata approvata la scheda per il precitato bando contenente i punteggi relativi agli indicatori di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e altresì l’eventuale nomina in ruolo intervenuta della prof.ssa SI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università del Salento e di NE SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. PA US e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 15.5.2025 e depositato il 21.5.2025, UR NN ha dedotto, per quanto di interesse:
- di aver partecipato alla procedura selettiva bandita dall’Università del Salento con D.R. n. 907 del 14.11.2024 per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali nel gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-05 “Ecologia”, settore scientifico disciplinare BIOS-05/A “Ecologia”;
- che, nel corso della prima seduta del 13.3.2025, la nominata Commissione di concorso ha definito i criteri di graduazione del punteggio per ciascuno degli indicatori previsti nella Scheda allegata al Bando di selezione, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali con delibera n. 205/2024, nonché i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei partecipanti;
- che, nella successiva seduta del 7.4.2025, la Commissione procedeva a valutare i curricula dei tre candidati, formulando i relativi giudizi e assegnando i seguenti punteggi: per NE SI punti 88,7, per IO NC punti 79,3 e per UR NN punti 71,1;
- che la Commissione si riuniva poi una terza volta in data 10.4.2025 per correggere talune incongruenze ed errori materiali contenuti nel pregresso verbale di seduta, avanzando la proposta definitiva di graduatoria nei termini seguenti: NE SI punti 88,675, IO NC punti 79,3 e UR NN punti 71,125;
- che infine, con D.R. n. 384 del 17.4.2025, l’Università procedeva all’approvazione definitiva degli atti della selezione concorsuale, con conseguente collocazione di NE SI al primo posto della graduatoria, seguita da IO NC al secondo posto e UR NN al terzo posto.
Con il ricorso in esame, UR NN impugna in questa sede gli atti meglio in epigrafe indicati della procedura de qua , lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento alla luce dei motivi di doglianza così compendiati:
I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R. N. 345 del 4.04.2023 (Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell’Università del Salento). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SOVRINTENDONO AI CONCORSI PUBBLICI, IN PARTICOLARE QUELLI DELL’OGGETTIVITA’ DEI CRITERI E DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 15/2005. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAZIONALITA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. DIFETTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ”;
II. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO E DEL D.R. N. 345 del 4.04.2023 DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell’Università del Salento). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SOVRINTENDONO AI CONCORSI PUBBLICI, IN PARTICOLARE QUELLI DELL’OGGETTIVITA’ DEI CRITERI E DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 15/2005. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAZIONALITA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. DIFETTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ”;
III. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL DISTEBA N. 205 DEL 24.10.24, DELL’ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ART. 5 DEL D.R. N. 345 del 4.04.2023 DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell’Università del Salento). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SOVRINTENDONO AI CONCORSI PUBBLICI, IN PARTICOLARE QUELLI DELL’OGGETTIVITA’ DEI CRITERI E DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 15/2005. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAZIONALITA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. DIFETTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ”.
2. Le Amministrazioni intimate e NE SI si sono costituite nell’odierno giudizio, rispettivamente, in data 23.5.2025 e in data 3.6.2025.
3. Con memoria depositata il 19.6.2025, la controinteressata SI, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure attoree, ne ha eccepito preliminarmente la radicale inammissibilità, attesa l’assenza di specifiche doglianze con riferimento alla correttezza dei punteggi assegnati dalla Commissione di concorso ai tre candidati.
La medesima controinteressata ha, inoltre, obiettato l’inammissibilità del primo e del terzo ordine di censure, attesa la tardività dell’impugnazione della delibera n. 205/2024, delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (d’ora in avanti, anche solo il “Consiglio di Dipartimento”) aveva approvato la scheda allegata al Bando recante i punteggi assegnabili dalla Commissione di concorso in funzione dei diversi indicatori valutabili.
4. Con memoria depositata il 20.6.2025, l’Università ha analogamente eccepito l’inammissibilità del ricorso azionato dal NN per difetto di interesse ad agire (non avendo questi offerto alcuna prova di resistenza circa un eventuale utile collocamento in graduatoria del candidato in caso di accoglimento delle censure proposte con ricorso), contestandone comunque, nel merito, la fondatezza.
5. All’esito della camera di consiglio del 23.6.2025, il Tribunale, con ordinanza n. 269 del 24.6.2025, ha fissato udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
6. Depositati dalle parti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 9.2.2026, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
7. In via preliminare va, anzitutto, dichiarata la tardività della documentazione depositata da parte ricorrente in data 7.1.2026, essendo stata la stessa depositata in violazione dei termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a. - e, in particolare, del termine di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza di discussione del 9.2.2026 - con conseguente inutilizzabilità della medesima ai fini del decidere.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di rito sollevata sia dall’Università del Salento che da NE SI e avente ad oggetto la presunta inammissibilità del ricorso azionato dal NN per non essere stata fornita da quest’ultimo adeguata prova di resistenza con riguardo all’eventuale utile collocazione in graduatoria del medesimo in ipotesi di accoglimento delle censure da lui proposte.
8.1. Si rileva infatti che, nel presente giudizio, UR NN ha impugnato, chiedendone l’annullamento, non soltanto gli esiti delle operazioni della procedura concorsuale de qua (vale a dire l’approvazione della graduatoria di merito effettuata con D.R. n. 384 del 17.4.2025), ma anche lo stesso bando indittivo della selezione in esame, nonché taluni atti antecedenti e presupposti anche a tale bando ( in primis , la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali n. 205 del 24.4.2024).
Il NN agisce, dunque, in questa sede per ottenere la caducazione di tutti gli atti della procedura di concorso, di tal che il bene della vita cui questi anela - e, quindi, anche il correlato interesse che fa valere - non risiede nella sua utile collocazione in graduatoria, ma nell’integrale annullamento della procedura selettiva.
Il che comporta l’inapplicabilità, nella vicenda di specie, della prova di resistenza invocata dalle controparti, posto che, seppur vero che nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, pena l’inammissibilità della domanda formulata (cfr., ex multis , Cons. Stato, IV, n. 4963/2011), cionondimeno è principio parimenti condiviso quello secondo cui non sussiste in capo al ricorrente l’onere di fornire una simile prova “ quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura ” (in termini, di recente, si veda T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , n. 22632/2025, che richiama T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 957/2024; in senso analogo anche, tra le molte, Cons. Stato, III, n. 2309/2022, nonché T.A.R. Lazio, Roma, I- quater , nn. 9861/2025, 6963/2025 e 17213/2024).
Del resto, come si vedrà meglio in seguito, talune delle censure attoree sono volte a sostenere la genericità dei criteri valutativi adottati dalla Commissione di concorso, e, secondo condivisibile orientamento ermeneutico, in similari ipotesi, non è possibile verificare l’esistenza di un interesse della parte mediante lo strumento della “prova di resistenza”, dal momento che in sede giudiziale non sono prefigurabili il contenuto e la portata dei nuovi criteri valutativi che la Commissione potrebbe deliberare a seguito di un’eventuale pronuncia di annullamento di quelli censurati (cfr. già Cons. Stato, V, n. 170/1985).
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell’eccezione in esame.
9. Ciò premesso, in disparte quanto appena evidenziato, il ricorso è comunque infondato nel merito e, pertanto, non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
10. Con il primo motivo, UR NN contesta anzitutto la legittimità della delibera n. 205/2024 adottata dal Consiglio di Dipartimento, in particolare nella parte in cui vengono individuati i punteggi massimi assegnabili dalla Commissione per ciascuno degli indicatori oggetto di valutazione.
10.1. Va da subito osservato che, a dispetto di quanto obiettato dall’odierna controinteressata, l’impugnativa di tale delibera è da considerarsi tempestiva, con conseguente piena ammissibilità delle censure ad essa collegate, in quanto, in un momento antecedente alla definizione della procedura di concorso, vale a dire prima dell’adozione del decreto del Rettore dell’Università del Salento n. 384 del 17.4.2025, in capo al NN non poteva sussistere alcun interesse apprezzabile alla contestazione del contenuto di detta delibera, la stessa non precludendo in radice al ricorrente di partecipare all’ espletanda procedura selettiva, né tale delibera di per sé escludendo un’eventuale esito favorevole del concorso per l’odierno ricorrente.
10.2. Chiarito quanto precede, con il motivo in esame UR NN prospetta in estrema sintesi l’anomalia, l’irragionevolezza e la contraddittorietà dei punteggi massimi attribuibili, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 205, per l’attività di ricerca svolta dai candidati.
A sostegno di tale doglianza, il ricorrente in particolare evidenzia:
- che, a fronte di un massimo totale di 100 punti assegnabili a ciascun partecipante, per l’attività di docenza in Italia e all’estero è stata complessivamente prevista la possibilità per la Commissione di conferire al candidato sino a 35 punti (cfr. indicatori C3 e C4), mentre per l’attività di ricerca poteva essere assegnato un punteggio assai più esiguo (pari a 5/100 punti) sulla base dei soli indicatori C10 (afferente alla “ Responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi ”, con previsione di massimi 3 punti) e C11 (riguardante la “ Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi ”, per massimi 2 punti);
- che tali previsioni risultano ancor più anomale tenuto conto che nella stessa giornata, per diversa procedura di concorso, il medesimo Consiglio, approvando la delibera n. 206, ha previsto l’attribuzione di un massimo di 15 punti per l’indicatore afferente alla “ Responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali ed internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi ”;
- che una simile limitazione nell’individuazione del punteggio da correlare all’attività di ricerca ha penalizzato fortemente il ricorrente nella collocazione in graduatoria, avendo lo stesso ricevuto, in relazione ai criteri collegati a tale attività, il massimo punteggio conseguibile, a differenza della prima graduata SI, che, per i medesimi criteri, ha ottenuto solo la metà del punteggio ottenibile, con conseguente evidente alterazione della gara.
10.3. Le censure richiamate non meritano condivisione.
10.4. Si osserva invero che, sebbene il corretto sviluppo di una procedura concorsuale muova senza dubbio dalla determinazione dei criteri e del loro peso nel processo valutativo, nel senso che tali elementi devono caratterizzarsi per adeguata rispondenza all’oggetto della selezione, nonché per proporzione ed equilibrio interno (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 701/2017), è tuttavia altrettanto vero che, nella definizione dei diversi criteri e della loro incidenza ponderale, l’Amministrazione gode di un’assai ampia discrezionalità, sul cui esercizio il giudice amministrativo può espletare un sindacato di legittimità alla sola stregua dei parametri dell’attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità (in senso similare si veda T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 703/2025, nonché T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 886/2023).
10.5. Ora, nel caso di specie, nessuno dei predetti vizi è ravvisabile con riguardo alla discrezionalità esercitata dall’Università.
10.5.1. Invero, non appare anzitutto di per sé irragionevole che, nell’ambito di una procedura di concorso volta a selezionare un professore di prima fascia, all’attività di docenza effettuata dal candidato venga attribuito un preponderante punteggio di valutazione, tale profilo risultando del tutto coerente con l’oggetto della selezione.
10.5.2. In secondo luogo, nessuna puntuale previsione normativa del “ Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia ”, pur invocato dal ricorrente, impone una sostanziale equiparazione dei punteggi assegnabili per le due attività (docenza, da un lato, e ricerca, dall’altro), un simile assunto non potendosi certo ricavare dal generico inciso, richiamato in ricorso e contenuto nel paragrafo “ Necessità di ricerca ” della delibera n. 205, secondo cui “ Il candidato dovrà documentare di essere in grado di promuovere e partecipare attivamente, con ruoli di responsabilità, ad attività di ricerca nel campo dell’Ecologia ”.
10.5.3. Considerato, peraltro, che nel medesimo paragrafo viene specificato che le competenze in tema di ricerca “ dovranno essere comprovate da pubblicazioni di riconosciuto prestigio scientifico internazionale, da scambi e collaborazioni con gruppi di ricerca esteri, da contributi originali a congressi nazionali e internazionali anche su invito ”, risulta altresì convincente la ricostruzione offerta dall’Università, ossia che anche ulteriori criteri - quali quello C1 afferente alla “ Intensità e continuità della produttività scientifica nei dieci anni precedenti il bando ” (punteggio massimo 15/100) e C2 riguardante la “ Qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato ” (punteggio 15/100) - rispetto a quelli richiamati dal NN sono sostanzialmente da ricondurre, pur in via mediata, alla valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati, facendo così venir meno il prospettato squilibrio di punteggio.
10.6. La tesi di parte attrice non può dunque essere accolta, in quanto, per un verso, inidonea a dar conto di un’effettiva irragionevolezza della discrezionalità esercitata in parte qua dall’Università, e, per altro verso, poiché fondata su un’analisi parcellizzata e asistematica dei diversi indicatori componenti il complessivo quadro valutativo del profilo di ciascun candidato.
10.7. Per analoghe ragioni, privo di pregio risulta anche l’ulteriore argomento speso dal ricorrente, facente leva sul superiore punteggio riconosciuto dal medesimo Consiglio nell’ambito di una diversa procedura concorsuale per l’indicatore riguardante la responsabilità scientifica di progetti di ricerca, tale isolato elemento essendo di per sé insufficiente a dimostrare l’illogicità ovvero l’irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, considerando il punteggio di un solo indicatore e ignorando, con visione più estesa, anche i restanti numerosi criteri di valutazione.
10.8. Da qui l’infondatezza del motivo in esame.
11. Con il secondo ordine di censure UR NN solleva, ancora, due distinte doglianze:
- con la prima (motivo II/A), il ricorrente deduce essenzialmente che i criteri elaborati dalla Commissione ai fini dell’assegnazione del punteggio da correlare a ciascun indicatore sarebbero del tutto vaghi e generici, impedendo così una verifica della reale correttezza dei punteggi conferiti ai tre partecipanti (viene richiamato, a titolo di esempio, il contenuto del criterio relativo all’indicatore C3, allegando che analoga genericità sarebbe ravvisabile anche per i criteri C4, C5, C6, C12 e C13);
- con la seconda (motivo II/B), la parte contesta invece la legittimità dell’art. 7 del Bando di concorso, che, violando il principio di trasparenza, l’art. 97 Cost., l’art. 1 della L. n. 241/1990, nonché l’art. 9, comma 2, del Regolamento dell’Università del Salento per la chiamata in ruolo dei professori di I e II fascia, avrebbe consentito alla Commissione di concorso di conoscere il nominativo dei candidati, i loro curricula e i titoli dai medesimi posseduti nella stessa seduta in cui venivano stabiliti i criteri di graduazione di punteggio per ciascun indicatore, con conseguente indebita “ sovrapposizione temporale ” tra due fasi da mantenere necessariamente separate.
11.1. Entrambe le censure, per come formulate, non meritano condivisione.
11.2. Per quanto concerne anzitutto la prospettata genericità dei subcriteri valutativi specificanti ciascun indicatore (motivo II/A), va rilevato che il ricorrente ha mancato di allegare circostanziati elementi dai quali poter desumere che, in concreto, tale vizio abbia in effetti influito sugli esiti della procedura, non avendo, anzi, la parte neppure prospettato in termini astratti che il punteggio assegnato a ciascun candidato fosse incongruo ovvero incoerente rispetto all’esperienza e ai titoli dallo stesso posseduti.
Ora, seppur indubbio che, nell’ambito di una procedura concorsuale, i criteri di valutazione dei partecipanti devono risultare formulati nel modo più puntuale possibile, assurgendo a parametro di giustificazione e di controllo dell’ampia discrezionalità attribuita alla Commissione nella formulazione dei giudizi dei candidati e di maggiore idoneità complessiva del candidato prescelto a ricoprire il posto messo a concorso (cfr. Cons. Stato, VII, n. 1411/2025, richiamato da T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 261/2025), ciò tuttavia non può significare che, ogniqualvolta un criterio non venga adeguatamente specificato, Va ravvisato sempre un erroneo esercizio di discrezionalità ad opera della Commissione anche nell’effettuazione della valutazione, incombendo tale onere, per quanto possibile, in capo a chi contesti appunto la lacunosità del criterio applicato, dando comunque conto dell’evidente irragionevolezza e sproporzione del punteggio assegnato a un candidato rispetto a un altro alla luce dei titoli dagli stessi presentati.
E, nella vicenda in esame, il ricorrente non ha offerto alcun elemento in grado di far comprendere al Tribunale se e in che modo la prospettata genericità dei subcriteri indicati in ricorso abbia negativamente inciso sulle valutazioni operate dalla Commissione, non solo - in positivo - a vantaggio della prima graduata SI, ma ancor prima - in negativo - ai danni del medesimo istante, non essendo stata fornita alcuna precisa indicazione circa la ritenuta correlazione tra la prospettata vaghezza dei criteri di graduazione elaborati dalla Commissione di concorso e una erroneità degli esiti valutativi per ciascun candidato.
Tale riscontrata omissione deduttiva si risolve, pertanto, in una sostanziale genericità della censura azionata - in quanto essenzialmente prospettata in chiave teorica, di tal che, anche qualora in ipotesi riscontrabile, non idonea a dar conto di un’effettiva illegittimità dell’operato della Commissione - tanto da trasmodare quasi in una carenza di interesse della parte alla doglianza sollevata per assenza del requisito della concretezza, atteso che l’interesse al motivo deve esser sempre valutato con riferimento ad un’effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, e non già in una mera ottica oggettiva di ripristino della legalità.
11.3. Parimenti infondata è la doglianza attorea relativa alla presunta sovrapposizione delle fasi di elaborazione dei subcriteri valutativi dei candidati da parte della Commissione e dell’avvenuta conoscenza dei profili dei tre partecipanti, in assunta violazione del principio di trasparenza.
11.3.1. La circostanza rappresentata dalla parte è, in primo luogo, smentita dallo stesso verbale n. 1 della Commissione di concorso, ove si dà espressamente atto che la conoscenza dei nominativi dei candidati è avvenuta solo successivamente alla elaborazione dei criteri di valutazione (si legge, infatti, in tale verbale che, “ Dopo aver fissato i criteri di valutazione, il Presidente della Commissione prende contatto con l’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento che, preso atto dell’avvenuta definizione dei predetti criteri, provvede all’inoltro per via telematica dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione ”; cfr. doc. 5, fascicolo ricorrente, p. 9).
E detto verbale, in quanto atto pubblico, risulta assistito in parte qua da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., facendo prova sino a querela di falso, tra l’altro, dei “ fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ”, con l’ulteriore precipitato che non è sufficiente per la parte contestare quanto in esso indicato mediante una semplice deduzione di ricorso (cfr., sul tema, Cons. Stato, III, n. 1222/2013; più di recente, anche T.A.R. Lombardia, Milano, V, n. 384/2024).
11.3.2. D’altro canto, l’ipotizzata commistione delle fasi è smentita anche dalla documentazione depositata in atti dall’Università del Salento, da cui si evince che, alle ore 18.03 del primo giorno di seduta del 13.3.2025, erano già stati elaborati dalla Commissione di concorso i subcriteri di cui si discute (cfr. docc. 9 e 10, fascicolo di parte resistente), mentre la Commissione ha poi ricevuto dal Responsabile del Procedimento la mail contenente il nominativo dei partecipanti solo alle ore 18.47 (docc. 11 e 14, ibidem ).
11.4. Con conseguente totale infondatezza anche del motivo de quo .
12. Infine, non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso articolato da UR NN, con cui l’istante si duole del fatto che la Commissione, in sede di specificazione dei subcriteri, avrebbe ampliato il contenuto del criterio C13 (“ Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi” ), estendendolo indebitamente ai casi di supervisione delle tesi di laurea.
Sul punto è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte con riguardo alla prospettata genericità dei subcriteri delineati dalla Commissione (cfr. supra , punto 11.2), che possono essere estese anche alla censura in esame, atteso che, anche in questo caso, il ricorrente ha omesso di specificare una possibile incidenza concreta del vizio dedotto rispetto alle risultanze della procedura, non avendo allegato alcun puntuale elemento da cui ricavare che il lamentato ampliamento ha, in effetti, intaccato negativamente la sfera giuridica del ricorrente, penalizzandolo a vantaggio di altri candidati nell’assegnazione del punteggio e, in definitiva, nell’elaborazione della graduatoria finale.
13. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso azionato da UR NN deve essere integralmente rigettato.
14. L’obiettiva particolarità delle questioni oggetto di contenzioso costituisce, ad avviso del Collegio, circostanza sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR NC, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA US | OR NC |
IL SEGRETARIO