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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11014/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), nella qualità di unica erede della sig.ra , C.F._1 Persona_1
deceduta il 12 ottobre 2022, rappresentata e difesa dall'avv. PRONESTI'
GIUSEPPINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario dott. SCHETTINI LUCIO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 giugno 2023 e ritualmente notificato, l'istante, nella qualità di unica erede della sig.ra ha lamentato il mancato pagamento dei ratei Persona_1
della prestazione, dovuti in base del decreto di omologa adottato dal Tribunale di
Napoli n.rg. 6877/2021 del 30.12.2022, che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo alla de cuius necessario per il conseguimento dell'indennità di
1 accompagnamento ex lege n. 18/1980 a far data da maggio 2022 e sino alla data del decesso (12.10.2022).
L'istante, nella qualità, ha dedotto, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto CP_1
di omologa, dopo il decesso della titolare della prestazione, in data 19.01.2023 e
13.01.2023; di aver anche, in data 07.02.2023, inoltrato modello AP23, al fine di ottenere l'erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento, chiedendo pertanto la condanna dell' al pagamento di tale CP_1
provvidenza, sussistendone i presupposti.
CP_ L' si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione in capo alla de cuius in data 05.01.2023 e che il pagamento è stato effettuato alla ricorrente in data 20.02.2023 presso lo sportello dell'ufficio poste italiane s.p.a. (Via Vittorio Bachelet, 3 San Giorgio
a Cremano), concludendo per il rigetto del ricorso, in ragione dell'adempimento intervenuto prima del deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Si rileva che l' ha prodotto il modello TE 08 del 05.01.2023, con il quale risultano liquidati i ratei della prestazione da maggio 2022 sino ad ottobre 2022, in favore degli eredi.
Dal documento Mod. RMNLIQ1 risulta indicato correttamente l'Ufficio Postale presso CP_ il quale l' ha disposto il pagamento già dal 20 febbraio 2023.
2 Con le note di trattazione scritta, la parte ha dedotto di essere stata pagata, anche se ha
CP_ contestato la regolarità del pagamento indicato dall' deducendo che dal data base risulta un numero di Iban non corretto.
Tale deduzione della parte ricorrente, peraltro, non risulta comprovata.
CP_ L' in sostanza ha dedotto di aver pagato in data 20/02/2023 presso lo sportello dell'ufficio Poste Italiane S.P.A., Via Vittorio Bachelet, 3 San Giorgio A Cremano;
la parte ricorrente ha prima smentito tale ipotesi, ma ha ammesso di essere stata pagata, senza dedurre ( e provare) l'ulteriore data, successiva al deposito del ricorso, in cui avrebbe ricevuto correttamenteil pagamento delle somme dovute.
Va dichiarata, pertanto, anche sulla base della richiesta della ricorrente, cessata la materia del contendere.
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-
2006, n. 4714 ).
CP_ Tenuto conto delle deduzioni dell' della documentazione in atti che attesta la liquidazione in data antecedente all'invio del modello AP 23, nonché della prova del pagamento prima della notifica del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite integralmente.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 10/09/2025 – 11/09/2025 Il
Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/09/2025 in Cancelleria
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 10 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11014/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), nella qualità di unica erede della sig.ra , C.F._1 Persona_1
deceduta il 12 ottobre 2022, rappresentata e difesa dall'avv. PRONESTI'
GIUSEPPINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario dott. SCHETTINI LUCIO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 giugno 2023 e ritualmente notificato, l'istante, nella qualità di unica erede della sig.ra ha lamentato il mancato pagamento dei ratei Persona_1
della prestazione, dovuti in base del decreto di omologa adottato dal Tribunale di
Napoli n.rg. 6877/2021 del 30.12.2022, che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo alla de cuius necessario per il conseguimento dell'indennità di
1 accompagnamento ex lege n. 18/1980 a far data da maggio 2022 e sino alla data del decesso (12.10.2022).
L'istante, nella qualità, ha dedotto, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto CP_1
di omologa, dopo il decesso della titolare della prestazione, in data 19.01.2023 e
13.01.2023; di aver anche, in data 07.02.2023, inoltrato modello AP23, al fine di ottenere l'erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento, chiedendo pertanto la condanna dell' al pagamento di tale CP_1
provvidenza, sussistendone i presupposti.
CP_ L' si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione in capo alla de cuius in data 05.01.2023 e che il pagamento è stato effettuato alla ricorrente in data 20.02.2023 presso lo sportello dell'ufficio poste italiane s.p.a. (Via Vittorio Bachelet, 3 San Giorgio
a Cremano), concludendo per il rigetto del ricorso, in ragione dell'adempimento intervenuto prima del deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Si rileva che l' ha prodotto il modello TE 08 del 05.01.2023, con il quale risultano liquidati i ratei della prestazione da maggio 2022 sino ad ottobre 2022, in favore degli eredi.
Dal documento Mod. RMNLIQ1 risulta indicato correttamente l'Ufficio Postale presso CP_ il quale l' ha disposto il pagamento già dal 20 febbraio 2023.
2 Con le note di trattazione scritta, la parte ha dedotto di essere stata pagata, anche se ha
CP_ contestato la regolarità del pagamento indicato dall' deducendo che dal data base risulta un numero di Iban non corretto.
Tale deduzione della parte ricorrente, peraltro, non risulta comprovata.
CP_ L' in sostanza ha dedotto di aver pagato in data 20/02/2023 presso lo sportello dell'ufficio Poste Italiane S.P.A., Via Vittorio Bachelet, 3 San Giorgio A Cremano;
la parte ricorrente ha prima smentito tale ipotesi, ma ha ammesso di essere stata pagata, senza dedurre ( e provare) l'ulteriore data, successiva al deposito del ricorso, in cui avrebbe ricevuto correttamenteil pagamento delle somme dovute.
Va dichiarata, pertanto, anche sulla base della richiesta della ricorrente, cessata la materia del contendere.
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-
2006, n. 4714 ).
CP_ Tenuto conto delle deduzioni dell' della documentazione in atti che attesta la liquidazione in data antecedente all'invio del modello AP 23, nonché della prova del pagamento prima della notifica del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite integralmente.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 10/09/2025 – 11/09/2025 Il
Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/09/2025 in Cancelleria
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