CASS
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OC ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5991 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.DR Di RO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice e condannato il ricorrente alla pena di un anno di reclusione, oltre alle spese processuali e le sanzioni accessorie, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società BE.CA . s.r.I., società che esercita l'attività di commercio di bestiame, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioni delle imposte relative al 2012, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture di acquisto oggettivamente inesistenti. In particolare, le fatture in contestazione provengono da fornitori cessati o falliti, che non hanno presentato dichiarazioni (OD LD s.r.I.), o sono state duplicate (Eromeat sas) e sono non accompagnate dalla prescritta documentazione autorizzativa e, quindi di fatto, mai avvenute, con conseguente evasione dell'IVA e dell'imposta sui redditi. Si precisa che il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo alle dichiarazioni dei redditi del 2010, 2011, 2012, ed ha condannato l'imputato per il reato commesso il 26/09/2013. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla doglianza, contenuta nei motivi di gravame, relativa all'estinzione per prescrizione anche con riferimento al reato in contestazione, in quanto commesso in data 26/09/2013, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, del 17/02/2023, essendo decorsi dieci anni dalla data di commissione del reato. A tal riguardo, la Corte territoriale nulla ha affermato, non richiamando il motivo neppure nella sintesi dei motivi di gravame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un motivo di appello e la mancanza di motivazione anche con riguardo all'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 507 cod. proc. pen. Il primo giudice ha disposto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. la testimonianza di 5 testi, ovvero di cinque fornitori. Invero, il giudice ha disposto tale assunzione di prove illegittimamente al di fuori dei presupposti della norma, la quale richiede che l'esercizio dei poteri d'ufficio avvenga qualora "sia assolutamente necessario". Il giudice ha invece esercitato tale potere con funzione integrativa di una lacuna probatoria, all'esito dell'istruttoria dibattimentale che aveva visto l'escussione di un teste del Pm e di dieci testi della difesa. L'esercizio dei poteri d'ufficio è quindi avvenuto al solo scopo di integrare le scarne prove a carico del PM, senza le quali si sarebbe dovuti addivenire a sentenza di proscioglimento. 2.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, sotto il profilo della fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture in contestazione, ed omessa valutazione dei motivi di gravame. Il giudice territoriale, limitandosi acriticamente a richiamare la decisione di primo grado impugnata, senza dare prova di un effettivo esame delle doglianze, per la prima volta q rivolte al giudice di merito, non ha considerato che i fornitori non hanno fornito alcuna 1 spiegazione all'Agenzia delle Entrate, in quanto non si sono presentati presso gli Uffici;
ragione per cui l'Agenzia non ha espletato alcun accertamento. Su tali risultanze, fondate su presunzioni tributarie, il giudice di merito ha affermato la penale responsabilità. Con riferimento alle fatture emesse dal fornitore Giangiulo, il teste ha affermato in udienza che le fatture sarebbero state inserite nella contabilità.
Considerato che
il teste è l'emittente delle fatture chqpi, asserisce siano false non si spiega come mai lo stesso fornitore della società I.- del ricorrente ra porta v tali fatture in contabilità Con riguardo al fornitore EA sas, la fattura del 29/3/2012 è stata riconosciuta da Codìanni; il teste EL RD, dipendente della ditta del Codianní, addetto alle vendite e agli acquisti, ha affermato di avere avuto rapporti commerciali con la BE.CA. s.r.l. in relazione alla vendita di suini. Non si comprende pertanto su quali elementi si sia basato il giudice per asserire la inesistenza delle operazioni sottostanti l'emissione di tale fattura. Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattura numero 3597 del 2012 fosse vera in quanto presentava il documento di trasporto. Il teste Cutilli, trasportatore ha dichiarato di aver fatto diversi viaggi per conto della società BE.CA . Anche il teste D'AN GI ha dichiarato di rifornirsi dalla società BE.CA . ed ha confermato l'esistenza di rapporti commerciali tra la BE.CA . e la EA. Pertanto, anche il giudice di primo grado ammette l'esistenza dì rapporti di collaborazione di tipo commerciale tra la società EA e la BE.CA .. La contestazione inerente alla fattura numero 4221 emessa dal fornitore EA, relativa alla vendita di 200 suini vivi e la fattura n. 4222 emessa dal medesimo fornitore non sarebbero affatto una duplicazione. La prova della fittizietà delle fatture emesse da costui sarebbe dubbia perché basata sul fatto che i due documenti ripropongono la medesima descrizione, gli stessi importi e la medesima data. Invece evidenzia il ricorrente che gli importi sono diversi e che si riferiscono a forniture non fittizie ma reali, come hanno affermato i trasportatori Cubi!' e D'AN. Non è stato sentito il legale rappresentate dalla ÉUROMEAT, tale Nicodemo Papandrea. Non si comprende quindi sulla base di quali elementi le due fatture emesse dalla EA debbano essere considerate un duplicato l'una dell'altra. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.La prima doglianza è infondata. Il termine di prescrizione, di dieci anni, non è ancora maturato, dovendosi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 266 giorni, la cui esistenza non è contestata neanche dal ricorrente, matura il 18 giugno 2024. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria" ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, 6/11/92, Martin;
Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/1992, Di Fonzo, Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità della assunzione probatoria (Cass. 8/11/1993, Capizzi;
Cass. 4/6/1997, Tuccio). Dunque, non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass., 10/12/1996, Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seguito di attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione (Cass., 3/2/1993, Gatto). 1.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno implicitamente richiamato la motivazione della sentenza del Tribunale la quale ha diffusamente motivato in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni di OD LD e di D'IO GI nonché degli altri fornitori. Da ciò si evince la assoluta necessità della audizione di questi ultimi soggetti. Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, poichè i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata le ragioni dell' integrazione probatoria. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla. Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 3 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l'istruttoria dibattimentale di primo grado ha permesso di provare la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, concretizzatasi nell'utilizzo indebito di fatture di acquisti di bestiame relative a operazioni Inesistenti, concernenti l'anno di imposta 2012, artatamente predisposte per dedurre i relativi costi fittizi, sia ai fini della commisurazione dell'IVA e dell'IRES a debito, sia per la determinazione della base imponibile. Al riguardo, il Tribunale ha focalizzato la rilevanza dimostrativa delle anomalie emerse nei rapporti tra la BECA s.r.l. e OD LD, dell'omissione dei documenti di trasporto e delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal OD, da cui emerge come fosse quest'ultimo a rifornirsi di animali dalla BECA e non viceversa. Anche il teste EL RD LE, responsabile anche della ditta di OD quale addetto alle vendite, ha riconosciuto le fatture, tuttavia precisando che la BECA vendeva, e non acquistava suini. In riferimento alle fatture numero 4221 e 4222, entrambe del 12/09/2012, emesse dalla EUROMEAT sas, il Tribunale ha osservato che esse contengono la stessa identica descrizione e gli stessi importi, oltre che la stessa data. Inoltre, mentre per la fattura n.3597 del 03/07/2012 sono stati forniti i documenti di trasporto, non anche per quelle n. 4221 e 4222. Aggiunge il Tribunale che le dichiarazioni testimoniali rese da D'AN GI, titolare di una macelleria a Perano, che nel 2012 si riforniva dalla BECA, secondo cui tale ultima società si riforniva anche dalla EA di San Severo, tanto che una volta andò lui stesso presso la EA a caricare con il camion della BECA, non rilevano ai fini della decisione. Infatti, già della fattura n. 3597 del 03/07/2012 risulta effettivamente che la BECA si sia rifornita dalla EA, ma il problema è la creazione di ulteriori due fatture. Di qui la conclusione secondo cui da tutti i suddetti elementi si ricava la prova certa che le fatture contestate, ad eccezione della fattura n. 3597 del 201,2 riguardano operazioni mai effettivamente realizzate e quindi inesistenti. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' 8/05/2003), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 4 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 12 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5991 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.DR Di RO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice e condannato il ricorrente alla pena di un anno di reclusione, oltre alle spese processuali e le sanzioni accessorie, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società BE.CA . s.r.I., società che esercita l'attività di commercio di bestiame, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioni delle imposte relative al 2012, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture di acquisto oggettivamente inesistenti. In particolare, le fatture in contestazione provengono da fornitori cessati o falliti, che non hanno presentato dichiarazioni (OD LD s.r.I.), o sono state duplicate (Eromeat sas) e sono non accompagnate dalla prescritta documentazione autorizzativa e, quindi di fatto, mai avvenute, con conseguente evasione dell'IVA e dell'imposta sui redditi. Si precisa che il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo alle dichiarazioni dei redditi del 2010, 2011, 2012, ed ha condannato l'imputato per il reato commesso il 26/09/2013. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla doglianza, contenuta nei motivi di gravame, relativa all'estinzione per prescrizione anche con riferimento al reato in contestazione, in quanto commesso in data 26/09/2013, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, del 17/02/2023, essendo decorsi dieci anni dalla data di commissione del reato. A tal riguardo, la Corte territoriale nulla ha affermato, non richiamando il motivo neppure nella sintesi dei motivi di gravame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un motivo di appello e la mancanza di motivazione anche con riguardo all'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 507 cod. proc. pen. Il primo giudice ha disposto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. la testimonianza di 5 testi, ovvero di cinque fornitori. Invero, il giudice ha disposto tale assunzione di prove illegittimamente al di fuori dei presupposti della norma, la quale richiede che l'esercizio dei poteri d'ufficio avvenga qualora "sia assolutamente necessario". Il giudice ha invece esercitato tale potere con funzione integrativa di una lacuna probatoria, all'esito dell'istruttoria dibattimentale che aveva visto l'escussione di un teste del Pm e di dieci testi della difesa. L'esercizio dei poteri d'ufficio è quindi avvenuto al solo scopo di integrare le scarne prove a carico del PM, senza le quali si sarebbe dovuti addivenire a sentenza di proscioglimento. 2.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, sotto il profilo della fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture in contestazione, ed omessa valutazione dei motivi di gravame. Il giudice territoriale, limitandosi acriticamente a richiamare la decisione di primo grado impugnata, senza dare prova di un effettivo esame delle doglianze, per la prima volta q rivolte al giudice di merito, non ha considerato che i fornitori non hanno fornito alcuna 1 spiegazione all'Agenzia delle Entrate, in quanto non si sono presentati presso gli Uffici;
ragione per cui l'Agenzia non ha espletato alcun accertamento. Su tali risultanze, fondate su presunzioni tributarie, il giudice di merito ha affermato la penale responsabilità. Con riferimento alle fatture emesse dal fornitore Giangiulo, il teste ha affermato in udienza che le fatture sarebbero state inserite nella contabilità.
Considerato che
il teste è l'emittente delle fatture chqpi, asserisce siano false non si spiega come mai lo stesso fornitore della società I.- del ricorrente ra porta v tali fatture in contabilità Con riguardo al fornitore EA sas, la fattura del 29/3/2012 è stata riconosciuta da Codìanni; il teste EL RD, dipendente della ditta del Codianní, addetto alle vendite e agli acquisti, ha affermato di avere avuto rapporti commerciali con la BE.CA. s.r.l. in relazione alla vendita di suini. Non si comprende pertanto su quali elementi si sia basato il giudice per asserire la inesistenza delle operazioni sottostanti l'emissione di tale fattura. Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattura numero 3597 del 2012 fosse vera in quanto presentava il documento di trasporto. Il teste Cutilli, trasportatore ha dichiarato di aver fatto diversi viaggi per conto della società BE.CA . Anche il teste D'AN GI ha dichiarato di rifornirsi dalla società BE.CA . ed ha confermato l'esistenza di rapporti commerciali tra la BE.CA . e la EA. Pertanto, anche il giudice di primo grado ammette l'esistenza dì rapporti di collaborazione di tipo commerciale tra la società EA e la BE.CA .. La contestazione inerente alla fattura numero 4221 emessa dal fornitore EA, relativa alla vendita di 200 suini vivi e la fattura n. 4222 emessa dal medesimo fornitore non sarebbero affatto una duplicazione. La prova della fittizietà delle fatture emesse da costui sarebbe dubbia perché basata sul fatto che i due documenti ripropongono la medesima descrizione, gli stessi importi e la medesima data. Invece evidenzia il ricorrente che gli importi sono diversi e che si riferiscono a forniture non fittizie ma reali, come hanno affermato i trasportatori Cubi!' e D'AN. Non è stato sentito il legale rappresentate dalla ÉUROMEAT, tale Nicodemo Papandrea. Non si comprende quindi sulla base di quali elementi le due fatture emesse dalla EA debbano essere considerate un duplicato l'una dell'altra. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.La prima doglianza è infondata. Il termine di prescrizione, di dieci anni, non è ancora maturato, dovendosi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 266 giorni, la cui esistenza non è contestata neanche dal ricorrente, matura il 18 giugno 2024. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria" ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, 6/11/92, Martin;
Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/1992, Di Fonzo, Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità della assunzione probatoria (Cass. 8/11/1993, Capizzi;
Cass. 4/6/1997, Tuccio). Dunque, non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass., 10/12/1996, Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seguito di attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione (Cass., 3/2/1993, Gatto). 1.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno implicitamente richiamato la motivazione della sentenza del Tribunale la quale ha diffusamente motivato in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni di OD LD e di D'IO GI nonché degli altri fornitori. Da ciò si evince la assoluta necessità della audizione di questi ultimi soggetti. Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, poichè i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata le ragioni dell' integrazione probatoria. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla. Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 3 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l'istruttoria dibattimentale di primo grado ha permesso di provare la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, concretizzatasi nell'utilizzo indebito di fatture di acquisti di bestiame relative a operazioni Inesistenti, concernenti l'anno di imposta 2012, artatamente predisposte per dedurre i relativi costi fittizi, sia ai fini della commisurazione dell'IVA e dell'IRES a debito, sia per la determinazione della base imponibile. Al riguardo, il Tribunale ha focalizzato la rilevanza dimostrativa delle anomalie emerse nei rapporti tra la BECA s.r.l. e OD LD, dell'omissione dei documenti di trasporto e delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal OD, da cui emerge come fosse quest'ultimo a rifornirsi di animali dalla BECA e non viceversa. Anche il teste EL RD LE, responsabile anche della ditta di OD quale addetto alle vendite, ha riconosciuto le fatture, tuttavia precisando che la BECA vendeva, e non acquistava suini. In riferimento alle fatture numero 4221 e 4222, entrambe del 12/09/2012, emesse dalla EUROMEAT sas, il Tribunale ha osservato che esse contengono la stessa identica descrizione e gli stessi importi, oltre che la stessa data. Inoltre, mentre per la fattura n.3597 del 03/07/2012 sono stati forniti i documenti di trasporto, non anche per quelle n. 4221 e 4222. Aggiunge il Tribunale che le dichiarazioni testimoniali rese da D'AN GI, titolare di una macelleria a Perano, che nel 2012 si riforniva dalla BECA, secondo cui tale ultima società si riforniva anche dalla EA di San Severo, tanto che una volta andò lui stesso presso la EA a caricare con il camion della BECA, non rilevano ai fini della decisione. Infatti, già della fattura n. 3597 del 03/07/2012 risulta effettivamente che la BECA si sia rifornita dalla EA, ma il problema è la creazione di ulteriori due fatture. Di qui la conclusione secondo cui da tutti i suddetti elementi si ricava la prova certa che le fatture contestate, ad eccezione della fattura n. 3597 del 201,2 riguardano operazioni mai effettivamente realizzate e quindi inesistenti. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' 8/05/2003), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 4 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 12 dicembre 2023.